Sentenza n. 2201/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.R. rep. n. 6117/2024 del 07/10/2024 di approvazione degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del Lavoro (ora gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-04 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare GIUR-04/A - Diritto del lavoro) - Codice procedura 5549 (doc. 1); - del verbale n. 1 (doc. 2), dell’addendum al verbale n. 1 (doc. 3), del verbale n. 2 e dei relativi allegati (doc. 4), dell’addendum al verbale n. 2 (doc. 5), della “Nota esplicativa delle modalità di valutazione dei titoli dei candidati nella procedura selettiva pubblica per la copertura di a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del Lavoro (ora gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-04 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare GIUR-04/A - Diritto del lavoro) - Codice procedura 5549” (doc. 6); - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ivi compresi i provvedimenti di nomina e di chiamata del Dott. Digennaro a svolgere il servizio come ricercatore in tenure track; - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.; B) e, per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dal controinteressato Digennaro Pierluigi il 20\01\2025, per l’annullamento: - del D.R. rep. n. 6117/2024 del 07/10/2024 di approvazione degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del Lavoro (ora gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-04 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare GIUR-04/A - Diritto del lavoro) - Codice procedura 5549 (doc. 1), nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale ed in particolare nella parte in cui è stato sovrastimato il punteggio assegnato alla dott.ssa Russo e/o è stato sottostimato il punteggio da attribuire al dott. Digennaro e non è stato riconosciuto, anche in termini di punteggio, il maggiore divario esistente tra il profilo scientifico dell’odierno deducente e quello della ricorrente principale; - di tutti i verbali della procedura e, segnatamente (nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale): del verbale n. 1 (doc. 2), dell’addendum al verbale n. 1 (doc. 3), del verbale n. 2 e dei relativi allegati (doc. 4), dell’addendum al verbale n. 2 (doc. 5), della procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del Lavoro (ora gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-04 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare GIUR-04/A - Diritto del lavoro) - Codice procedura 5549 e delle valutazioni ivi compiute, nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale ed in particolare nella parte in cui è stato sovrastimato il punteggio assegnato alla dott.ssa Russo e/o è stato sottostimato il punteggio da attribuire al dott. Digennaro e non è stato riconosciuto, anche in termini di punteggio, il maggiore divario esistente tra il profilo scientifico dell’odierno deducente e quello della ricorrente principale; - ove occorra, del bando di concorso approvato con D.R. n. 3478/2024, laddove e nella misura in cui rechi prescrizioni lesive dell’interesse del ricorrente incidentale; - ove occorra, di ogni altro atto della stessa, nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale e laddove lesivi dell’interesse di quest’ultimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di una procedura selettiva universitaria per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track, inclusi i verbali della commissione, la graduatoria e l’approvazione della nomina del vincitore
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata seconda classificata ha impugnato gli atti della selezione, deducendo: violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010, del d.m. n. 243/2011, del bando e del regolamento di ateneo; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio; eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, illogicità, perplessità e contraddittorietà. In particolare, ha contestato l’introduzione del sub-criterio della qualità e rilevanza scientifica nella valutazione della consistenza complessiva della produzione; l’erronea attribuzione dei punteggi relativi a intensità, continuità e qualità delle pubblicazioni; la valutazione di una monografia autopubblicata del vincitore; l’attribuzione del punteggio massimo a un articolo pubblicato da una casa editrice di limitata rilevanza scientifica; la confusione tra attività progettuale e partecipazione a gruppi di ricerca; l’omessa valutazione di attività della ricorrente presso gruppi di ricerca nazionali e internazionali; l’attribuzione al vincitore di cinque punti per un progetto del quale egli era titolare esclusivo; l’espunzione dei riconoscimenti dai criteri relativi a premi e riconoscimenti; nonché la mancata astensione di due commissari che avevano avuto rapporti accademici con il vincitore. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, contestando i punteggi attribuiti alla ricorrente per gruppi di ricerca, pubblicazioni, produzione scientifica, titoli formativi e attività didattica, chiedendo la rideterminazione del proprio punteggio e la sottrazione di quello della ricorrente.
La decisione
Il ricorso principale è stato accolto in parte e il ricorso incidentale è stato accolto limitatamente alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica della ricorrente. Il motivo relativo ai rapporti tra commissari e vincitore è stato respinto: la mera esistenza di rapporti accademici o collaborazioni non determina incompatibilità o obbligo di astensione, occorrendo rapporti stabili, intensi e connotati da comunanza di interessi economici o personali idonei a compromettere l’imparzialità. È stata respinta anche la censura contro la possibilità di valutare la qualità e la rilevanza scientifica nell’ambito della consistenza complessiva della produzione: tale criterio non è riducibile a un mero conteggio quantitativo e può includere un apprezzamento complessivo qualitativo, riservato alla commissione tecnica. Sono state invece ritenute fondate le censure relative alla monografia autopubblicata del vincitore, non riconducibile a una pubblicazione scientifica valutabile perché non edita né accettata da un editore; il punteggio di quattro punti è stato quindi annullato. È stata altresì annullata l’attribuzione del punteggio massimo per la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di un articolo del vincitore, dovendo la commissione rideterminarlo in misura inferiore al massimo alla luce della diversa rilevanza delle case editrici considerate. È stata ritenuta illegittima la predeterminazione dei criteri relativi all’organizzazione, direzione e partecipazione a gruppi di ricerca, perché riferita all’attività progettuale e non ai gruppi di ricerca previsti dal bando; ciò ha comportato sia l’ingiustificata mancata valutazione di attività della ricorrente sia l’attribuzione al vincitore di cinque punti per un progetto svolto in via esclusiva, già collegato a un’attività formativa e privo di partecipazione a un gruppo. È stata inoltre annullata la predeterminazione del criterio relativo a premi e riconoscimenti nella parte in cui considerava soltanto i premi, escludendo i riconoscimenti, con conseguente omessa valutazione delle menzioni di merito della ricorrente. Il ricorso incidentale è stato accolto anche limitatamente all’esclusione, dalla produzione scientifica della ricorrente, di due manuali autopubblicati tramite Amazon KDP. Le restanti censure incidentali sono state respinte o dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche della commissione, oppure assorbite dalla necessità di rinnovare la valutazione. Gli atti sono stati annullati nei limiti indicati e rimessi all’Università, che dovrà procedere alla riedizione del potere mediante una nuova commissione in diversa composizione. L’Università e il controinteressato sono stati condannati, in parti uguali, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 l. 240/2010
Disciplina la procedura di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track e costituisce la base normativa della selezione.
art. 2, comma 1, lett. i), d.m. 243/2011
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Impone di considerare sia i premi sia i riconoscimenti; la commissione non può limitare il criterio ai soli premi.
art. 3 d.m. 243/2011
Rileva per i parametri di valutazione della produzione scientifica, inclusa la consistenza complessiva, l’intensità e la continuità.
art. 6 del bando di selezione
Sono valutabili ai fini della selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi, caricati sulla piattaforma telematica, accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti.
La pubblicazione valutabile deve essere edita oppure accettata da un editore entro il termine del bando; l’autopubblicazione non è sufficiente.
art. 12 del bando di selezione
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
Il criterio riguarda gruppi di ricerca e non può essere sostituito da criteri riferiti alla mera titolarità o realizzazione individuale di progetti di ricerca.
art. 51 c.p.c.
L’obbligo di astensione dei commissari non deriva dalla mera esistenza di rapporti accademici, ma richiede rapporti personali o professionali di intensità tale da compromettere l’imparzialità.
art. 6-bis l. 241/1990
La violazione del dovere di astensione per conflitto di interessi deve essere concretamente allegata e provata; l’omessa descrizione di rapporti accademici non dimostra di per sé il conflitto.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di adottare le misure necessarie a rendere effettiva la tutela, tra cui la riedizione del potere amministrativo.
art. 4, comma 2, lett. d), d.P.R. 117/2000
Ai fini delle procedure universitarie, la pubblicazione scientifica presuppone l’edizione da parte di un editore e la diffusione al pubblico; la mera stampa o autopubblicazione non è sufficiente.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative universitarie, il criterio della consistenza complessiva della produzione scientifica non è necessariamente riducibile al numero delle pubblicazioni: può comprendere una valutazione d’insieme della qualità e della rilevanza scientifica, oltre all’intensità e alla continuità temporale, purché tale valutazione resti coerente con la lex specialis e sia affidata alla commissione competente.
- Ai fini della valutazione concorsuale, una pubblicazione scientifica deve essere edita da un editore oppure accettata per la pubblicazione da un editore entro il termine previsto dal bando; la mera disponibilità online, il deposito legale, l’ISBN o l’autopubblicazione su piattaforme di self-publishing non equivalgono alla pubblicazione tecnico-giuridica richiesta dalla lex specialis.
- Quando il bando distingue tra realizzazione di attività progettuale e organizzazione, direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, la commissione deve mantenere distinti i due titoli e non può valutare, nell’ambito del secondo, un progetto svolto individualmente dal candidato senza coordinamento o partecipazione a un gruppo di ricerca.
- La commissione giudicatrice non può escludere dalla valutazione i riconoscimenti per attività di ricerca quando il bando e la normativa applicabile prevedono congiuntamente premi e riconoscimenti; la predeterminazione dei criteri non può restringere illegittimamente l’ambito del titolo previsto dalla lex specialis.
- Nei concorsi universitari, la mera esistenza di rapporti accademici o collaborazioni scientifiche tra commissario e candidato non determina automaticamente incompatibilità o obbligo di astensione. Occorre provare un rapporto stabile, intenso e caratterizzato da comunanza di interessi economici o personali tale da far sorgere un concreto sospetto di compromissione dell’imparzialità.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione: il sindacato sulle valutazioni scientifiche è ammesso solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento, contraddittorietà o palese inattendibilità. Tuttavia, quando sono illegittimi i criteri predeterminati, la procedura deve essere rinnovata a partire dalla fase di predeterminazione, normalmente mediante una nuova commissione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →