Cassazione Penale, Sentenza n. 8972/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 18/05/2023 che, in parte conformemente e in parte in riforma della sentenza di primo grado, ha: dichiarato estinto per il reato di sequestro di persona (capo B) nei confronti di alcuni imputati su concordato in appello; rideterminato le pene per le rapine (capi A ed E) e per il sequestro; confermato per l'Ofantino la condanna anche per il sequestro; confermato o modificato misure di sicurezza (libertà vigilata); e rigettato richieste di riqualificazione giuridica (in particolare la domanda di trasformare la rapina in favoreggiamento reale per Mattiello) e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I motivi di ricorso denunciano: violazione di legge e vizio di motivazione sulla prescrizione del reato sub B e sull'incidenza della recidiva (Ofantino); mancata riqualificazione giuridica e travisamento della prova, nonché insufficiente motivazione sulla valorizzazione delle attenuanti e determinazione della pena (Mattiello); omissione di pronuncia sulle attenuanti generiche e mancato contenimento della pena nel minimo edittale per ruolo marginale e buona condotta (Ilardo e Serafino).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non proponibili in sede di legittimità o manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui l'accordo (concordato) in appello comporta rinuncia a dedurre in cassazione doglianze relative ai punti concordati, eccetto il caso di irrogazione di pena illegale; ha inoltre precisato che, sebbene sia eccezion fatta per la possibilità di impugnare la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza concordata (giurisprudenza delle Sezioni Unite), la doglianza dell'Ofantino sulla prescrizione è infondata perché la recidiva specifica è stata correttamente applicata: il sequestro era funzionale alla rapina, risultando reati della stessa indole e quindi produttivi del prolungamento della prescrizione ai sensi dell'art. 161 c.p. comma 4. La conferma della misura di sicurezza (libertà vigilata) è stata ritenuta adeguatamente motivata in via implicita, posto che la valutazione della pericolosità sociale non è mutata nonostante la riduzione di pena derivante dal concordato. Le censure di Mattiello sulla riqualificazione e sul travisamento dei fatti sono state ritenute inammissibili perché attengono alla valutazione di merito e al travisamento della prova, materie non sindacabili in cassazione salvo macroscopici vizi di logica o contraddittorietà manifesta. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di €3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 605 cod. pen.
Il reato di sequestro è contestato come capo B; nella specie il sequestro era funzionale alla rapina e quindi valutato della stessa indole ai fini della recidiva
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il concordato in appello; l'accordo delle parti vincola le doglianze successive in cassazione sui punti concordati, salvo alcune eccezioni
art. 101 cod. pen.
Definizione di reati della stessa indole: applicata in senso sostanziale per ritenere la recidiva specifica quando reati diversi sono, nei fatti concreti, caratterizzati da elementi comuni funzionali
art. 161, comma 4 cod. pen.
Prevede il prolungamento dei termini di prescrizione nella misura della metà in presenza di recidiva; nella fattispecie ha determinato l'esclusione della prescrizione
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
Sentenza Sez. U. n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)
Giapurisprudenza delle Sezioni Unite che consente, in specifiche condizioni, il ricorso in cassazione avverso sentenze concordate in appello quando si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia
Massime di principio
- Il concordato in appello (accordo delle parti) comporta la rinuncia a dedurre in cassazione le doglianze relative ai punti concordati; tali questioni non sono sindacabili in Cassazione salvo che la pena irrogata sia illegale o, in casi specifici indicati dalla giurisprudenza, sia maturata la prescrizione anteriormente alla sentenza
- La Corte di Cassazione ha un sindacato molto limitato sulla valutazione di merito e sulle questioni di fatto: le censure relative al travisamento della prova o a diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili se non emergono vizi di motivazione macroscopici, illogicità manifesta o contraddittorietà palpabile
- La recidiva specifica può essere applicata anche tra delitti previsti da norme diverse quando, nel caso concreto, i reati presentino caratteri fondamentali comuni o quando un reato sia funzionale all'altro (es. sequestro funzionale alla consumazione di una rapina)
- Il computo della prescrizione deve tener conto degli effetti della recidiva e delle norme che ne prolungano i termini (art. 161 c.p. comma 4): contestare la prescrizione in Cassazione è possibile ma la pretesa deve essere fondata su chiari errori di diritto o di calcolo
- La conferma o la conferma implicita di misure di sicurezza (es. libertà vigilata) può essere legittima anche dopo riduzioni di pena conseguenti a concordato, se la valutazione della pericolosità sociale non risulta mutata; pertanto la sola riduzione della pena non impone automaticamente la revoca della misura
- Le istanze di riqualificazione del fatto (es. trasformare una rapina in favoreggiamento) costituiscono, di norma, questioni di merito difficilmente proponibili in cassazione, salvo che si evidenzi una manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione che abbia inciso sull'esito del giudizio
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