Cassazione Penale, Sentenza n. 47703/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vellucci impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato il suo riesame avverso l'ordinanza del GIP di Trani che gli aveva applicato gli arresti domiciliari per reati connessi al traffico illecito ed esportazione di reperti archeologici e ricettazione aggravata. Nel ricorso si denunciava: errata applicazione dell'art.125, comma 3, c.p.p. e dell'art.10 d.lgs. 42/2004; carenza e illogicità della motivazione; inesatte affermazioni sull'eventuale rinuncia a contestare la gravità indiziaria rispetto a reati associativi e aggravanti; insufficiente accertamento della natura di beni culturali dei reperti (mancanza di prova di rarità o pregio per le monete); e motivazione generica sulle esigenze cautelari e sul pericolo di recidiva, sostenendo che misure meno afflittive sarebbero state adeguate. Successivamente il difensore comunicava la sopravvenuta revoca del provvedimento cautelare (6/9/2023) e rinunciava al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. d), c.p.p., per la rinuncia sopravvenuta formulata dal difensore (atto pervenuto il 2/11/2023, prima dell'udienza). Non è stata disposta condanna alle spese, poiché la rinuncia è dovuta al venir meno dell'interesse in conseguenza della revoca del provvedimento cautelare e non è stata ravvisata soccombenza del ricorrente. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del provvedimento del Primo Presidente n.84/2016.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente ha lamentato la sua errata applicazione nella valutazione della richiesta di riesame; la questione è stata prospettata come vizio della motivazione ma non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia.
art. 10, d.lgs. n. 42/2004
art. 10, comma 4, lett. b), d.lgs. 42/2004
La norma definisce i beni culturali, comprese le cose di interesse numismatico che, a seconda di epoca, tecniche, materiali e contesto, devono avere carattere di rarità o di pregio; nel ricorso si contestava l'assenza di accertamento concreto di tali requisiti per le monete sequestrate.
artt. 518 quater, 518 undecies, 518 sexiesdecies cod. pen.
artt. 518 quater; 518 undecies; 518 sexiesdecies nn. 2 e 4 cod. pen.
Norme sostanziali oggetto dell'imputazione (ricettazione aggravata, esportazione illecita e aggravanti connesse); la censura difensiva riguardava la loro contestazione e la motivazione delle esigenze cautelari fondate su tali ipotesi incriminatrici.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia sopravvenuta prima dell'udienza; la Corte lo ha applicato dichiarando il ricorso inammissibile per rinuncia presentata dal difensore.
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 del 2016
decreto del Primo Presidente n.84/2016
Ha consentito alla Corte di adottare una motivazione in forma semplificata, stante l'assenza di rilevanti questioni di principio da decidere dopo la rinuncia.
Massime di principio
- La revoca del provvedimento cautelare rende frequentemente priva di interesse la prosecuzione del ricorso avverso una conferma della misura; la rinuncia sopravvenuta, se depositata prima dell'udienza, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.591 c.p.p.
- La rinuncia motivata dalla sopravvenuta soddisfazione dell'interesse (es. revoca della misura) può evitare la condanna alle spese, perché non configura di regola una soccombenza del ricorrente.
- Nei reati relativi a beni culturali, la qualificazione dei beni (rarità/pregio, interesse numismatico) richiede accertamenti concreti e, quando decisiva per la misura cautelare, è opportuno produrre o richiedere consulenze tecniche specifiche per dimostrare o confutare la natura di bene culturale.
- Nel contestare misure cautelari fondate su esigenze di pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio, la difesa deve contrastare la motivazione presentando elementi che dimostrino la genericità o l'astrattezza delle esigenze cautelari e proporre misure meno afflittive adeguate.
- In fase di impugnazione è importante verificare che i capi di imputazione e le aggravanti considerate a fondamento della misura siano realmente comprese nella richiesta cautelare: l'assenza di tale corrispondenza può essere un punto decisivo di censura, salvo che la questione diventi superata per sopraggiunta revoca della misura.
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