Sentenza n. 193/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento 1) della scheda valutativa tipo Mod. B, -OMISSIS-, della Legione Carabinieri Sardegna, emessa per il periodo dal 4.6.2021 al 3.6.2022, con qualificazione “inferiore alla media”, notificata all'interessato il -OMISSIS-; e, per quanto occorra, 2) dell'ammonimento formulato dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- della Legione Carabinieri Sardegna in data -OMISSIS-, notificato all'interessato in pari data; 3) di ogni altro atto presupposto, cosequenziale e/o comunque connesso, lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa Mod. B relativa al periodo 4 giugno 2021-3 giugno 2022, con qualifica finale "inferiore alla media", nonché ammonimento del comandante di compagnia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1025 e seguenti del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 688 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione. Ha sostenuto che la valutazione non rappresentasse correttamente il servizio prestato quale comandante in sede vacante di una stazione dei Carabinieri, svolto in condizioni di carenza di personale e complessità operativa, e che fosse incoerente con alcune valutazioni analitiche collocate nella media o sopra la media, con i risultati operativi conseguiti, con un intervento di salvataggio di un neonato premiato con encomio e con l'assenza di sanzioni disciplinari. Ha inoltre contestato la mancata valorizzazione degli elementi di informazione positivi formati durante un temporaneo impiego di 18 giorni presso un Nucleo informativo, sostenendo che l'interruzione di un giorno avesse artificiosamente frammentato il periodo di servizio per evitare la redazione di un autonomo documento valutativo e mantenere la competenza in capo ai medesimi superiori gerarchici. Ha infine dedotto l'illegittimità derivata dell'ammonimento. Il ricorrente aveva altresì eccepito l'inammissibilità della relazione istruttoria depositata dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza presidenziale istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha ritenuto ammissibile la relazione depositata dall'Amministrazione, qualificandola come contributo istruttorio richiesto dal giudice e non come memoria difensiva autonoma o motivazione postuma; il contraddittorio non è stato leso perché il ricorrente ha potuto conoscerla e contestarla. Nel merito, il Collegio ha ribadito che la redazione della documentazione caratteristica del personale militare esprime un'ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento, contraddittorietà intrinseca o sviamento, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella dei superiori gerarchici o di procedere a una rilettura atomistica delle singole voci. La qualifica finale è stata ritenuta logicamente consequenziale alla prevalenza di giudizi negativi: quattordici apprezzamenti negativi, tredici corrispondenti al livello inferiore alla media e uno insufficiente. La presenza di alcune voci nella media non impone uniformità assoluta, essendo sufficiente la coerenza complessiva tra giudizi analitici e qualifica finale. Non è stata ravvisata carenza di motivazione, poiché la motivazione del giudizio finale è incorporata nelle aggettivazioni delle singole voci e non occorre una motivazione narrativa o analitica. Le valutazioni annuali sono autonome e una variazione di un solo livello rispetto agli anni precedenti non costituisce un vistoso declassamento tale da richiedere motivazione rafforzata. L'assenza di sanzioni disciplinari e gli episodi positivi, compreso il salvataggio del neonato, non vincolano la valutazione globale del rendimento. Gli elementi di informazione relativi al breve impiego presso il Nucleo informativo, caratterizzato da mansioni diverse e non comportante l'attribuzione di una qualifica finale, costituiscono solo un elemento conoscitivo concorrente e non sono idonei a contraddire la valutazione riferita principalmente alle funzioni di comando. Infine, lo sviamento o l'intento ritorsivo non sono stati dimostrati, poiché la valutazione trovava riscontro in rilievi ispettivi, richiami formali e annotazioni di servizio relativi al periodo considerato.
Norme richiamate
artt. 1025 e seguenti d.lgs. n. 66/2010
Costituiscono, insieme alla disciplina regolamentare, la base normativa della documentazione caratteristica del personale militare; nel caso concreto non ne è stata ravvisata la violazione.
artt. 688 e seguenti d.P.R. n. 90/2010
Regolano la documentazione caratteristica e i relativi documenti valutativi; la loro applicazione è stata ritenuta coerente con la qualifica finale attribuita.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Non ostano al deposito della relazione richiesta dal giudice quando essa costituisce contributo istruttorio e non memoria difensiva contenente nuove argomentazioni.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa all'udienza straordinaria.
Massime di principio
- I giudizi contenuti nella documentazione caratteristica del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento, contraddittorietà intrinseca o sviamento, purché tali vizi risultino da elementi oggettivi e non dalla mera diversa valutazione del rendimento.
- La qualifica finale di una scheda valutativa militare è legittima quando risulta complessivamente coerente e consequenziale rispetto alla prevalenza dei giudizi analitici negativi; l'armonia tra le singole voci e il giudizio finale non richiede uniformità assoluta delle aggettivazioni.
- La motivazione della valutazione caratteristica può essere sintetica e si considera adeguata quando il giudizio complessivo trova fondamento nelle aggettivazioni riferite alle singole qualità valutate, senza necessità di un'elencazione narrativa di tutti i fatti della carriera o di una specifica confutazione di ogni elemento positivo.
- Le valutazioni caratteristiche periodiche sono autonome e riferite al singolo periodo esaminato; le valutazioni precedenti non vincolano quelle successive e una variazione di un solo livello non costituisce, di per sé, un vistoso declassamento soggetto a motivazione rafforzata.
- L'assenza di sanzioni disciplinari, la presenza di encomi o il compimento di singoli episodi positivi non impediscono una valutazione complessiva inferiore alla media, poiché la documentazione caratteristica non ha natura disciplinare e riguarda il rendimento globale nel periodo considerato.
- Una relazione depositata dall'amministrazione su richiesta istruttoria del giudice, limitata a chiarire fatti e atti interni già esistenti e conoscibili dal ricorrente, costituisce contributo istruttorio ammissibile e non integra né una memoria difensiva tardiva né una motivazione postuma del provvedimento.
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