L.R. Umbria 20/2017
Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna numerose discipline regionali umbre: beni regionali, vigilanza ecologica, incendi boschivi, pesca, diritto allo studio ADiSU, formazione professionale, ICT, commercio, sanità, servizi sociali e turismo. Introduce anche la rateizzazione dei crediti extratributari regionali e misure temporanee per ricostruzione post sisma e protezione civile. Alcune previsioni hanno limiti espressi (es. turismo fino al 31 dicembre 2018; ADiSU fino all’attuazione del d.lgs. 50/2016).
Modifiche a varie leggi regionali umbre e disposizioni su rateizzazione crediti extratributari e ricostruzione post sisma
Modificazioni normative regionali e disposizioni finanziarie in Umbria
La legge regionale Umbria n. 20 del 28 dicembre 2017 interviene in modo eterogeneo su più testi normativi regionali, aggiornando competenze, procedure e soggetti coinvolti in diversi settori amministrativi, ambientali, sociali ed economici. Contiene inoltre una disciplina generale sulla rateizzazione dei crediti extratributari della Regione e alcune misure transitorie collegate alla ricostruzione post sisma 2016.
Beni regionali e attività contrattuale
La disciplina sui beni regionali viene estesa, tra i soggetti cui la Regione può affidare beni e attività previste dalla normativa, anche alle fondazioni senza scopo di lucro partecipate dalla Regione o dai soggetti già contemplati dalla legge regionale sui beni regionali e sulla contrattualistica.
Servizio volontario di vigilanza ecologica
La legge adegua il riparto di competenze e risorse del servizio volontario di vigilanza ecologica:
- alcune funzioni prima attribuite alle Province passano alla Regione;
- i contributi sono ricondotti alle “risorse regionali”;
- i rapporti e le richieste riferite all’attività vengono indirizzati alla Regione anziché alla Provincia di appartenenza.
Incendi boschivi e coordinamento forestale
Viene riorganizzato il Comitato regionale consultivo in materia di incendi boschivi, che ha sede presso la Giunta regionale e comprende rappresentanti di servizi regionali, protezione civile, ANCI, Agenzia forestale regionale, Carabinieri Forestale “Umbria”, Vigili del fuoco, Prefetture di Perugia e Terni, enti gestori delle aree naturali protette e Province di Perugia e Terni.
La disciplina operativa sugli incendi boschivi viene aggiornata sostituendo riferimenti ormai superati, in particolare:
- le funzioni operative possono essere svolte dalla Regione o da soggetto da essa delegato;
- è abrogato il comma 3-ter dell’articolo 19;
- i riferimenti organizzativi vengono ricondotti ai servizi regionali competenti in materia di incendi boschivi e protezione civile e al Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria”;
- il Corpo forestale dello Stato viene sostituito, nei richiami normativi, dall’Arma dei Carabinieri o dal relativo comando regionale forestale.
Pesca e deroga ai periodi di divieto
In materia di pesca, la Giunta regionale può disporre deroghe al regime ordinario per un massimo di 4 giorni in ciascuno dei periodi 18–31 marzo e nel mese di novembre.
Diritto allo studio universitario e ADiSU
Fino all’effettiva attuazione degli articoli 37 e 38 del d.lgs. 50/2016, l’ADiSU continua a gestire direttamente e autonomamente l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere di qualunque importo, nonché i concorsi pubblici di progettazione, nel rispetto della normativa sugli appalti.
Comunità montane e piano di liquidazione unitario
Per la liquidazione delle comunità montane viene previsto un piano di liquidazione unitario predisposto dai Commissari, nel rispetto di linee guida fissate dalla Giunta regionale. Il piano ha finalità ricognitorie, salvaguardando l’autonomia delle singole gestioni liquidatorie, ed è trasmesso alla Giunta per l’approvazione entro tre mesi dalla trasmissione delle linee guida.
Istruzione e formazione professionale
La disciplina regionale della formazione professionale viene allineata al d.lgs. 81/2015 e viene rafforzato il monitoraggio dei risultati degli organismi di formazione. Sono introdotti:
- l’obbligo per gli organismi accreditati di operare con orientamento ai risultati, anche occupazionali, e alle performance;
- l’obbligo di invio annuale alla struttura regionale competente delle informazioni necessarie, con particolare attenzione agli esiti occupazionali, da pubblicare sul sito istituzionale regionale;
- percorsi triennali nel Sistema Duale, con qualifica finale, articolabili in apprendistato, alternanza scuola-lavoro o impresa formativa simulata, con specifiche quote minime di attività pratica.
La Giunta regionale deve definire criteri e modalità attuative entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Società dell’informazione e interventi post sisma
Per l’attuazione della normativa statale in materia di emergenza sismica 2016, la Regione opera tramite la Società consortile Umbria Salute “CRAS”, che può avvalersi di altri soggetti aggregatori individuati dal vice commissario e può acquisire personale nei limiti della copertura finanziaria prevista.
Commercio
La legge rivede numerose disposizioni del testo unico sul commercio, anche con abrogazioni di norme ormai superate e con la soppressione del modello della banca dati richiamata in vari articoli. Introducendo l’articolo 30-bis, disciplina inoltre gli esercizi specializzati nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita, precisando:
- i prodotti rientranti nella categoria;
- il criterio di calcolo della superficie di vendita ai fini del regime abilitativo;
- la soglia dell’80% per considerare prevalente tale attività;
- l’obbligo di adeguamento al regime generale in caso di cessione, affitto o subentro se l’attività non resta prevalente;
- l’inapplicabilità, salvo ampliamenti e trasferimenti, della nuova disciplina agli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore.
Sanità e servizi sociali
La legge amplia e precisa la disciplina regionale in materia di accertamenti sanitari e integrazioni socio-assistenziali:
- vengono richiamate anche le leggi statali su cecità e sordità civili;
- le commissioni mediche operano nell’ambito territoriale della ASL che le ha costituite;
- sono aggiornate composizione e competenze delle commissioni per invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità;
- per gli accertamenti relativi alle minorazioni ex legge 104/1992 sono previsti medici, operatore sociale ed esperto specialistico;
- è precisata la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria e la facoltà per l’interessato di farsi assistere dal proprio medico;
- si limita l’intervento dei membri delle commissioni ai limiti della disponibilità degli organici aziendali.
Per i servizi socio-assistenziali autorizzati, gli eventuali oneri di integrazione della quota di compartecipazione restano a carico del comune di residenza prima dell’inserimento, o della zona sociale tramite il comune capofila; i successivi cambi di residenza o di luogo di erogazione sono irrilevanti. Per i minori stranieri non accompagnati, in mancanza temporanea di posti nelle strutture governative di prima accoglienza o nel sistema di protezione dedicato, l’assistenza è assicurata temporaneamente dalla pubblica autorità della zona sociale competente.
Turismo
Viene ampliata la platea dei soggetti che possono operare in alcuni ambiti turistici, includendo anche società, accanto ad associazioni ed enti religiosi. È inoltre previsto che alcune funzioni comunali continuino ad essere esercitate dai comuni fino al 31 dicembre 2018.
Rateizzazione dei crediti extratributari regionali
La Regione può concedere la rateizzazione del recupero dei propri crediti extratributari, su richiesta del debitore in difficoltà finanziaria. Sono previsti:
- un piano ordinario fino a 72 rate mensili per difficoltà temporanea;
- un piano straordinario fino a 120 rate mensili per comprovata e grave difficoltà non imputabile al debitore;
- interessi al tasso legale;
- decadenza dal beneficio dopo il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, con obbligo di saldare il residuo entro 60 giorni;
- esclusione per importi inferiori a 100 euro e per i debiti già iscritti a ruolo.
Misure transitorie e finali
Per la ricostruzione post sisma 2016 e la protezione civile, la Giunta regionale può utilizzare graduatorie di selezioni pubbliche a tempo determinato del quadriennio 2017-2020 per assumere personale fino a 36 mesi, nel rispetto della normativa sul lavoro a termine. Sono inoltre abrogate alcune disposizioni di precedenti leggi regionali.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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