L.R. Umbria 17/2017
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e ulteriori modificazioni a leggi regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina umbra su nomine, designazioni, incompatibilità, trasparenza, prorogatio e sostituzioni negli organi regionali, attribuendo competenze tra Assemblea, Presidente e Giunta e introducendo procedure a avviso pubblico. Contiene norme transitorie per le nomine in scadenza nel 2018. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, ma oggi la parte operativa è in larga misura superata/obsoleta perché riferita a procedure e scadenze già esaurite.
Disciplina delle nomine regionali e della proroga degli organi amministrativi: modifiche alla l.r. Umbria 11/1995 e ad altre leggi regionali
Disciplina delle nomine regionali e della proroga degli organi amministrativi
La legge della Regione Umbria interviene in modo organico sulla l.r. 11/1995, ridefinendo competenze, procedure, requisiti, cause ostative, trasparenza e sostituzione negli incarichi di nomina o designazione regionale. Sono inoltre adeguate alcune disposizioni di altre leggi regionali e dettate regole transitorie per la prima applicazione.
Principi generali e criteri di esercizio delle nomine
La Regione, nell’effettuare nomine e designazioni, deve conformarsi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto della rappresentanza di genere. La disciplina complessiva si applica alle nomine e designazioni di competenza regionale secondo la ripartizione tra Assemblea legislativa, Presidente della Giunta e Giunta regionale.
Riparto delle competenze tra Assemblea, Presidente della Giunta e Giunta
All’Assemblea legislativa spettano, con propria deliberazione, le nomine e designazioni negli enti e aziende dipendenti, società e organismi che non sono strumenti diretti dell’indirizzo politico-amministrativo del governo regionale, nonché quelle riservate genericamente alla Regione o ai suoi organi per membri di collegi sindacali, revisori dei conti o revisore unico, anche in fondazioni, associazioni e comitati. Restano inoltre di competenza dell’Assemblea le nomine elencate nell’Allegato A.
Al Presidente della Giunta regionale spettano, con proprio decreto, i rappresentanti della Regione negli organi statutari di fondazioni, associazioni e comitati costituiti secondo il codice civile, ferma restando la competenza dell’Assemblea per le ipotesi di cui sopra. Alla Giunta regionale spettano le altre nomine o designazioni non riservate all’Assemblea o al Presidente della Giunta, mediante decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta.
La legge afferma inoltre che eventuali disposizioni di statuti, atti costitutivi, regolamenti o altri atti di organismi esterni contrastanti con questa disciplina non vincolano la Regione.
Procedura per le nomine di competenza dell’Assemblea legislativa
Le candidature per le nomine dell’Assemblea sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente, che deve trasmettere al Presidente dell’Assemblea una relazione con l’elenco dei candidati idonei entro il termine fissato dall’Ufficio di Presidenza, comunque non inferiore a 20 giorni. Se il parere non è reso nei termini, l’Assemblea può procedere comunque.
Entro il 31 ottobre di ogni anno l’Ufficio di Presidenza pubblica nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale l’elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno successivo; la pubblicazione vale come avviso pubblico. L’elenco deve indicare organismo interessato, fonte normativa, data entro cui provvedere, durata dell’incarico, requisiti, eventuali incompatibilità, indennità e modalità/termini di presentazione delle candidature.
Le candidature possono essere presentate dall’interessato oppure da enti, associazioni, ordini professionali, università e istituti operanti in Umbria, e devono essere corredate della documentazione richiesta dalla legge. Se non vi sono candidature o sono in numero insufficiente, i presidenti dei gruppi o singoli consiglieri possono proporre candidature in tempo utile. Se nel corso dell’anno emergono nuove nomine non previste, l’Ufficio di Presidenza integra l’elenco con le stesse forme di pubblicità.
La disciplina si applica, in quanto compatibile, anche quando leggi di settore prevedano già avvisi pubblici o procedure specifiche di acquisizione delle candidature.
Procedura per le nomine del Presidente della Giunta e della Giunta
Per le nomine di competenza del Presidente della Giunta e della Giunta, la procedura si avvia con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Giunta. Anche qui, entro il 31 ottobre di ogni anno viene pubblicato l’elenco delle nomine e designazioni dell’anno successivo, con funzione di avviso pubblico; l’elenco contiene le informazioni essenziali richieste dalla legge.
Le candidature devono essere accompagnate dalla documentazione prevista e possono essere presentate dall’interessato o da enti, associazioni, ordini professionali, università e istituti operanti in Umbria. Se mancano candidature o sono insufficienti, possono presentarle il Presidente della Giunta o uno o più assessori. Se le candidature non assicurano un adeguato livello di competenze, professionalità ed esperienza, possono essere formulate ulteriori proposte con la relativa documentazione.
La valutazione non è comparativa e non comporta graduatorie di merito. La Giunta può inoltre adottare atti di indirizzo per l’applicazione della procedura.
Documentazione, ammissibilità e regolarizzazione delle candidature
Per le proposte di nomina o designazione devono essere acquisiti: dati anagrafici e di residenza, curriculum, elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti nei cinque anni precedenti, attestazione dei requisiti, dichiarazione di disponibilità ad accettare, dichiarazione sulle appartenenze associative rilevanti e dichiarazione sostitutiva con cui il candidato attesta l’assenza di cause di esclusione o incompatibilità, incluse quelle del d.lgs. 39/2013 ove applicabile; in alternativa, può dichiarare una causa rimovibile impegnandosi a rimuoverla entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina.
Se la documentazione è incompleta, può essere integrata entro il decimo giorno dalla richiesta. Le proposte prive della documentazione richiesta o rimaste incomplete allo scadere del termine sono dichiarate inammissibili: per l’Assemblea la dichiarazione è del Presidente dell’Assemblea, mentre per Giunta e Presidente della Giunta provvede la struttura competente.
Cause di esclusione e incompatibilità
La legge riformula in senso ampio le cause di esclusione, riferendole ai candidati e a coloro che comunque non possono ricoprire gli incarichi. Restano escluse, tra le altre, le situazioni già previste dalla disciplina originaria, e vengono aggiunte nuove ipotesi, tra cui:
- interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- condanna definitiva, salvo riabilitazione, per specifici reati bancari, societari, fallimentari o concorsuali;
- situazioni di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche ex d.lgs. 235/2012, salvo riabilitazione;
- condanna definitiva per violazione della legge n. 17/1982 sulle associazioni segrete e lo scioglimento della P2.
Sono inoltre previste varie cause di incompatibilità, tra cui partecipazione in servizi, esazioni, somministrazioni o appalti nell’interesse dell’ente o della Regione; svolgimento di consulenza per l’ente; lite pendente con l’ente o la Regione; interessi in attività imprenditoriali, commerciali o professionali che possano trarre vantaggio dalle decisioni dell’organo; responsabilità verso l’ente non ancora estinta; debiti liquidi ed esigibili messi in mora; mancato rendiconto finanziario o di amministrazione. È altresì incompatibile chi sia stato condannato dalla Corte dei conti al risarcimento di un danno per responsabilità amministrativa e non abbia ancora estinto il debito.
Le nomine e designazioni devono essere effettuate anche nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità del d.lgs. 39/2013.
Nullità della nomina, rimozione delle incompatibilità e decadenza
La nomina o designazione effettuata in violazione delle cause di esclusione è nulla. Se emerge o sopravviene una causa di incompatibilità, l’interessato deve rimuoverla; se non lo fa entro 10 giorni dall’invito, è dichiarato decaduto con provvedimento motivato e nel rispetto del contraddittorio. La stessa regola si applica anche se sopravviene una causa rimovibile di esclusione.
Pubblicità, trasparenza e obblighi informativi
Gli atti di nomina e designazione devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali della Giunta e dell’Assemblea. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Assemblea e la Giunta pubblicano sui rispettivi siti gli elenchi delle nomine e designazioni effettuate nell’anno precedente, indicando nominativo, organo di riferimento, base normativa con link, estremi degli atti con link, compensi, indennità e gettoni di presenza previsti.
Gli elenchi restano pubblicati per due legislature. Rimane ferma la disciplina del d.lgs. 33/2013 per la pubblicazione dei dati da parte degli enti, società e organismi interessati.
Obblighi dei nominati durante il mandato
I soggetti nominati o designati devono inviare all’organo regionale che li ha nominati una relazione annuale sull’attività svolta, salvo diversa previsione di settore. Devono inoltre comunicare il sopravvenire di cause di esclusione o incompatibilità, ferme restando le regole dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 39/2013.
Sostituzione e rinnovo degli incarichi
Se un incarico cessa prima della scadenza per qualsiasi causa, l’organo regionale competente provvede alla sostituzione. L’Assemblea deve avviare il nuovo procedimento entro 15 giorni dalla notizia della cessazione, utilizzando ove possibile le candidature già presentate o le ordinarie procedure della legge.
Nelle nomine effettuate con voto limitato, la decadenza, le dimissioni o il decesso anche di uno solo dei componenti eletti comportano la rielezione di tutti i soggetti nominati contestualmente nella medesima votazione. Se il soggetto cessato era stato designato da un soggetto esterno alla Regione, deve essere richiesta una nuova designazione allo stesso soggetto entro 15 giorni. Il nuovo incarico dura fino alla scadenza del mandato del sostituito.
Prorogatio e funzioni sostitutive
La disciplina sulla proroga degli organi è aggiornata prevedendo che la funzione sostitutiva del Presidente dell’Assemblea legislativa operi quando la commissione non esprima il parere nei termini dell’art. 2-bis o quando l’Assemblea non provveda al rinnovo nei 10 giorni antecedenti la fine del periodo di proroga. Tale funzione sostitutiva si estende anche alle nomine di competenza dell’Assemblea in organismi di nuova istituzione, se l’Assemblea non si pronuncia nei termini per la costituzione dell’organo; il Presidente provvede entro 10 giorni dalla scadenza del termine.
La disciplina sulla proroga si applica anche agli organi senza termine di scadenza secondo le regole indicate dalla legge.
Nomina dei commissari
Per enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti istituiti o ordinati con legge regionale, la nomina dei commissari è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, salvo diversa attribuzione di competenza.
I commissari possono essere nominati nei casi previsti dalla legge, nei casi di esercizio di poteri sostitutivi, quando gli enti vigilati omettano atti obbligatori, presentino gravi situazioni pregiudizievoli o siano impossibilitati a funzionare regolarmente per mancata costituzione, decadenza, scioglimento degli organi o dimissioni, nonché nei casi di scioglimento e liquidazione o riassetto organizzativo.
Non può essere nominato commissario chi sia stato revocato per inadempimento o gravi irregolarità. Nella nomina si considera la qualificazione professionale o l’esperienza amministrativa. Alla nomina dei commissari non si applicano le regole ordinarie del procedimento e dei requisiti, salvo il rispetto delle cause di esclusione, incompatibilità e inconferibilità.
Modifiche ad altre leggi regionali
La legge adegua la l.r. 1/2009 sostituendo i riferimenti al Consiglio regionale con quelli all’Assemblea legislativa e correggendo il rinvio contenuto in una disposizione sulla società Sviluppumbria S.p.A.
Modifica inoltre la l.r. 11/2015 prevedendo, per alcune designazioni del Presidente della Giunta regionale, la previa deliberazione dell’Assemblea legislativa.
Regime transitorio
In prima applicazione, gli elenchi delle nomine e designazioni da pubblicare ai sensi della nuova disciplina sono pubblicati entro il 15 gennaio 2018 per gli incarichi in scadenza dal 1° marzo 2018. Per le nomine dell’Assemblea in scadenza nei primi due mesi del 2018, l’elenco è pubblicato entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge, solo sul sito dell’Assemblea, con termine di 10 giorni per le candidature. I termini per il parere della commissione e per l’integrazione documentale sono ridotti della metà.
Le nomine e designazioni di competenza del Presidente della Giunta e della Giunta in scadenza entro il 28 febbraio 2018 restano regolate dalla normativa previgente, salvo le incompatibilità introdotte.
I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore restano disciplinati dalla normativa vigente al momento dell’avvio, ma le nuove incompatibilità si applicano anche a tali procedimenti. I soggetti già in carica che si trovino in situazioni di incompatibilità devono rimuoverle o dimettersi entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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