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Legge

L.R. Umbria 15/2017

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).

Normativa regionaleL.R. Umbria 15/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Umbria 2/2005 ridefinendo titolo, principi organizzativi, struttura di vertice, direzioni regionali, dirigenti e partecipazione/trasparenza. Introduce direttore generale, Comitato di direzione e nuovi strumenti di accountability e benessere organizzativo. Prevede adeguamenti regolamentari entro 4 mesi e nomine/nuove direzioni entro 120 giorni dal nuovo regolamento.

Riorganizzazione della struttura amministrativa regionale dell’Umbria

Riorganizzazione della struttura amministrativa regionale dell’Umbria

La legge rivede in modo organico la disciplina della l.r. Umbria 2/2005 sulla struttura organizzativa e sulla dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale. Il provvedimento rafforza il ruolo della direzione generale, ridefinisce funzioni e incarichi dirigenziali, introduce strumenti di trasparenza, benessere organizzativo e misurazione delle performance, con applicazione limitata alla Regione Umbria.

Oggetto e principi dell’azione amministrativa

Il titolo della legge regionale 2/2005 viene ampliato per includere anche l’“azione amministrativa regionale”. Nei principi generali dell’organizzazione vengono valorizzati:

  • il raccordo operativo tra struttura e dirigenza;
  • il benessere organizzativo;
  • la valorizzazione del merito e la rotazione degli incarichi, in coerenza con la normativa anticorruzione;
  • l’accountability come principio di responsabilità e trasparenza verso cittadini e utenti.

La Regione si impegna inoltre a usare strumenti per migliorare il benessere organizzativo e a considerare i relativi esiti nella valutazione dei dirigenti.

Struttura organizzativa regionale

L’organizzazione regionale è articolata in quattro livelli:

  • direzione generale;
  • direzioni regionali;
  • strutture e posizioni dirigenziali;
  • strutture e posizioni di livello non dirigenziale.

La disciplina risultante configura quindi una struttura di vertice unica, seguita da direzioni regionali competenti per funzioni trasversali e settoriali, fino agli uffici dirigenziali e non dirigenziali.

Direzione generale

La direzione generale è la struttura di vertice dell’organizzazione regionale, con funzione strategica di supporto agli organi di governo e di presidio dell’attuazione del programma politico del Presidente della Regione. Essa sovrintende in modo organico e coordinato alle funzioni delle direzioni regionali.

Alla direzione generale è preposto il direttore generale.

Compiti del direttore generale

Il direttore generale assicura la coerenza complessiva dell’azione della Regione e degli enti strumentali rispetto agli obiettivi della Giunta, raccordando indirizzi politici, profili organizzativi e finanziari.

Tra i compiti principali rientrano:

  • il coordinamento dell’efficienza e dell’efficacia della struttura amministrativa;
  • il raccordo con istituzioni locali, statali, europee e internazionali;
  • il coordinamento delle politiche di settore;
  • la proposta alla Giunta degli atti organizzativi di competenza, sentiti i direttori regionali nel Comitato di direzione;
  • la proposta di conferimento degli incarichi dirigenziali, su proposta dei direttori regionali;
  • la programmazione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche assegnate alle direzioni regionali;
  • la proposta di assegnazione degli obiettivi ai direttori regionali;
  • l’indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività dei direttori regionali, con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo se necessario per evitare un grave pregiudizio agli obiettivi strategici;
  • la segnalazione di criticità e la fissazione delle priorità di intervento;
  • la convocazione e presidenza del Comitato di direzione;
  • la proposta di valutazione dei direttori regionali con il supporto dell’OIV;
  • la risoluzione dei conflitti di competenza tra strutture di diverse direzioni.

La Giunta può attribuire al direttore generale ulteriori funzioni di rilievo istituzionale, nel rispetto delle competenze dei direttori regionali e dei dirigenti regionali.

Il direttore generale è valutato dalla Giunta sulla base della proposta dell’OIV. In caso di assenza temporanea è sostituito da un direttore con funzioni vicarie designato dal Presidente su proposta della Giunta. In caso di cessazione anticipata o vacanza, il Presidente può attribuire l’incarico a un direttore regionale per un periodo non superiore a 180 giorni.

Direzioni regionali e direttori regionali

Le direzioni regionali assicurano:

  • funzioni trasversali di supporto all’azione amministrativa;
  • attuazione delle politiche settoriali;
  • coordinamento e raccordo intersettoriale per obiettivi istituzionali specifici o interventi di particolare interesse regionale.

La Giunta istituisce le direzioni regionali con proprio atto, su proposta del direttore generale, e ne stabilisce le competenze. A ciascuna direzione è preposto un direttore regionale.

I direttori regionali:

  • esercitano poteri di proposta verso la Giunta;
  • forniscono supporto tecnico agli organi politici;
  • impartiscono indirizzi ai dirigenti e rispondono della loro attuazione;
  • propongono al direttore generale il conferimento degli incarichi dirigenziali della direzione;
  • valutano i dirigenti con il supporto dell’OIV, tenendo conto anche della valutazione da questi effettuata su posizioni organizzative e personale;
  • coordinano i dirigenti ed esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo quando necessario per evitare un grave pregiudizio;
  • partecipano al Comitato di direzione.

I direttori regionali sono valutati dalla Giunta, su proposta del direttore generale, con il supporto dell’OIV.

Incarico, durata e trattamento economico del direttore generale e dei direttori regionali

Gli incarichi sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta e previa manifestazione di interesse, tra soggetti in possesso di adeguata professionalità, laurea magistrale e almeno cinque anni di incarichi dirigenziali o da direttore in settori strategici, provenienti da amministrazioni regionali, statali, altri enti pubblici o aziende private.

La disciplina prevede che:

  • la durata non può superare quella della legislatura regionale;
  • a fine legislatura il rapporto è prorogato fino alla nomina dei successori, comunque non oltre 90 giorni dall’insediamento della nuova Giunta;
  • l’incarico è regolato da contratto di diritto privato, a tempo pieno ed esclusivo, rinnovabile;
  • il trattamento economico è fissato dalla Giunta;
  • il trattamento del direttore generale è pari a quello del direttore regionale di maggiore importo, incrementabile fino al 10% annuo sulla base della performance;
  • l’incremento del 10% è consentito, in deroga alla disciplina richiamata, solo sulla componente variabile;
  • nel conferimento degli incarichi deve essere garantita la parità di opportunità tra uomini e donne.

Comitato di direzione

È istituito il Comitato di direzione, composto dal direttore generale e dai direttori regionali, con funzioni di programmazione, raccordo, coordinamento e attuazione delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica delle direzioni regionali.

Il funzionamento e l’organizzazione del Comitato sono disciplinati con atto della Giunta regionale. Il Comitato è convocato e presieduto dal direttore generale.

Dirigenza regionale

La dirigenza regionale è ordinata in una qualifica unica. Ai dirigenti spettano i compiti assegnati dal direttore regionale nel rispetto del d.lgs. 165/2001.

I dirigenti:

  • esercitano funzioni con autonomia tecnica, professionale, gestionale e organizzativa;
  • garantiscono imparzialità e buon andamento e rispondono in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati;
  • realizzano progetti e compiti assegnati, anche mediante gli atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
  • dirigono, coordinano e controllano le strutture assegnate, con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
  • valutano i titolari di posizione organizzativa e, con il loro supporto, i dipendenti assegnati.

L’incarico dirigenziale è conferito dalla Giunta su proposta del direttore generale. Nel conferimento degli incarichi è richiamata anche la pari opportunità tra uomini e donne.

Rapporti con l’Assemblea legislativa e disposizioni di coordinamento

La legge sostituisce in più punti i riferimenti al Consiglio regionale con quelli all’Assemblea legislativa, adeguando la terminologia della legge 2/2005 alla nuova denominazione istituzionale.

Nei rapporti istituzionali tra Giunta e Assemblea legislativa viene precisato che la collaborazione avviene nel rispetto delle rispettive funzioni istituzionali.

In materia di personale e organizzazione viene inoltre richiamato il rispetto dell’articolo 47, comma 3, dello Statuto regionale.

Partecipazione dei cittadini, trasparenza e misurazione delle performance

La Regione favorisce la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizzative.

I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti interessati sono pubblicati annualmente sul sito dell’amministrazione. Inoltre la Regione realizza una giornata annuale della trasparenza in collaborazione con associazioni dei consumatori, dei cittadini e degli utenti finali.

La disciplina richiama anche l’adozione di bilanci di mandato, di genere, sociale e ambientale, oltre all’uso di strumenti tecnologici che consentano di conoscere e verificare il grado di realizzazione degli obiettivi amministrativi.

Regime finanziario

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente.

Regime transitorio e adeguamenti

Il regolamento di organizzazione vigente alla data di entrata in vigore della legge deve essere adeguato entro 4 mesi.

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento:

  • deve essere nominato il primo direttore generale;
  • devono essere definite le nuove direzioni regionali.

È inoltre previsto l’adeguamento del Titolo VII della l.r. 13/2000 alla disciplina del d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.lgs. 74/2017, per rafforzare l’interazione con i destinatari dei servizi e la comunicazione con l’OIV ai fini della rilevazione della soddisfazione degli utenti.

Clausola di salvaguardia per gli incarichi in essere

Restano salvi fino alla scadenza i contratti dei direttori regionali in essere alla data di entrata in vigore della legge, fermo restando l’adeguamento alle nuove competenze attribuite al direttore generale.

Valutazione complessiva di attualità

La legge ha natura riorganizzativa e di coordinamento della struttura amministrativa regionale; non è legata a un’esercitazione finanziaria o a un evento concluso, quindi non è da considerarsi obsoleta.

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