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Legge

L.R. Umbria 1/2018

Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.

Normativa regionaleL.R. Umbria 1/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza in Umbria le politiche per il lavoro e la formazione, istituisce ARPAL Umbria, disciplina rete dei servizi, accreditamenti, tirocini, apprendistato, certificazione competenze, inclusione attiva, sicurezza sul lavoro, autoimpiego e Fondo disabili. Sono previste norme transitorie per il passaggio di personale e funzioni dal 2018 e una parte rilevante delle misure è legata a programmazioni annuali o triennali.

Sistema integrato per il lavoro, l’apprendimento permanente e ARPAL Umbria

Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e ARPAL Umbria

La legge regionale dell’Umbria riorganizza in modo unitario le politiche del lavoro, della formazione e dell’apprendimento permanente, istituisce l’ARPAL Umbria e definisce la rete dei soggetti pubblici e privati che concorrono ai servizi per il lavoro. La disciplina è costruita per il solo territorio umbro e si coordina con la normativa statale ed europea di settore.

Principi, finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce il diritto al lavoro stabile e dignitoso e promuove l’apprendimento permanente come diritto della persona lungo tutto l’arco della vita. L’intervento regionale è improntato al passaggio da logiche assistenziali a logiche di attivazione, all’integrazione con sviluppo economico, istruzione, ricerca, politiche sociali e diritto allo studio, nonché alla piena parità tra uomini e donne e al contrasto delle discriminazioni.

Le finalità generali comprendono il rafforzamento dell’occupazione, dell’occupabilità e dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’assicurazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro e di quelli relativi a riconoscimento e certificazione delle competenze, la promozione dell’autoimpiego, della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, dell’apprendistato, della sicurezza sul lavoro e della semplificazione amministrativa e digitale.

Programmazione regionale e confronto con le parti sociali

La programmazione delle politiche regionali del lavoro e dell’apprendimento permanente avviene nell’ambito del DEFR, del bilancio regionale e della programmazione europea, in coerenza con le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali previsti dalla normativa statale sulle politiche attive. La Giunta regionale definisce annualmente la programmazione delle attività e la trasmette all’Assemblea legislativa per l’approvazione.

È istituito il Comitato regionale per i servizi e le politiche per il lavoro, sede stabile di confronto con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni. Il Comitato è presieduto dall’assessore competente o da un suo delegato, è supportato da ARPAL Umbria ed opera secondo modalità e durata fissate dalla Giunta regionale.

Rete regionale dei servizi per il lavoro e reti per l’apprendimento permanente

La legge costruisce una rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro composta da ARPAL Umbria, INPS, INAIL, Ispettorato territoriale del lavoro, agenzie per il lavoro, soggetti accreditati, fondi interprofessionali, enti bilaterali, patronati, Fondazione Consulenti per il Lavoro, ADiSU, Sviluppumbria, università, camere di commercio, comuni e organismi formativi accreditati.

La rete garantisce servizi agli utenti e alle imprese, supporto all’inserimento e reinserimento lavorativo e coordinamento con le reti territoriali per l’apprendimento permanente. Queste ultime sono forme associative volontarie, stabili e qualificate, costituite con deliberazione della Giunta regionale previo confronto con le parti sociali e integrate con le politiche di istruzione, formazione, lavoro, welfare e inclusione sociale.

Competenze della Regione, centri per l’impiego e livelli essenziali

La Regione esercita indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di lavoro e formazione e garantisce sul territorio i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. A tal fine definisce la strategia regionale per l’occupazione, costituisce i centri per l’impiego, adotta criteri omogenei di intervento, presidia le tecnologie digitali e il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario, svolge monitoraggio e valutazione e disciplina l’accreditamento dei soggetti operanti sul territorio.

Tra le prestazioni essenziali assicurate figurano la presa in carico degli utenti, i percorsi di inserimento e reinserimento, la profilazione, il patto di servizio personalizzato, le misure per i beneficiari di ammortizzatori sociali, il collocamento mirato delle persone con disabilità, l’avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione e l’assegno individuale di ricollocazione. La Regione stipula anche una convenzione con il Ministero del lavoro per garantire tali livelli essenziali.

Sistema informativo, digitalizzazione e monitoraggio

La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e l’accesso diretto degli utenti, anche tramite SPID. Il sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro integra i dati dei servizi sociali detenuti da ASL e Comuni con i sistemi di accompagnamento al lavoro e con i centri per l’impiego, costituendo base per il fascicolo elettronico del lavoratore e per finalità statistiche e di monitoraggio.

La Regione realizza il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale e lo gestisce, per la parte di competenza, avvalendosi di ARPAL Umbria. I soggetti accreditati e gli altri soggetti della rete devono mettere a disposizione del sistema le informazioni utili al monitoraggio e alla misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi.

È inoltre istituito un sistema regionale di analisi, monitoraggio e valutazione, attuato tramite ARPAL Umbria come Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. Tale sistema analizza il mercato del lavoro, rileva fabbisogni professionali e formativi, misura l’efficacia delle politiche e diffonde annualmente i risultati, raccordandosi con i sistemi nazionali e con l’Osservatorio del mercato del lavoro previsto dalla normativa statale emergenziale COVID-19.

Accreditamento dei servizi per il lavoro e delle agenzie autorizzate

La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente tramite ARPAL Umbria e i centri per l’impiego, oppure attraverso soggetti accreditati. La Giunta regionale definisce il regime di accreditamento nel rispetto della normativa statale e previo confronto con le parti sociali, secondo criteri di trasparenza, efficienza, integrazione del mercato del lavoro, accesso alle misure di attivazione, pari opportunità e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

È previsto un elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. Gli organismi già autorizzati o accreditati in altre regioni o ai sensi della disciplina regionale sulla formazione possono chiedere l’accreditamento semplificato, senza riprodurre documenti già valutati. I soggetti accreditati operano in integrazione con i centri per l’impiego e i servizi affidati e remunerati dalla Regione devono essere gratuiti per persone e imprese beneficiarie.

La legge istituisce anche un albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate a operare esclusivamente in Umbria, con iscrizione nella corrispondente sub-sezione regionale dell’albo nazionale. La Giunta definisce criteri e modalità per l’autorizzazione regionale, nonché per sospensione e revoca.

Accreditamento degli organismi formativi

La Regione accredita gli organismi formativi per garantire standard elevati di qualità dell’offerta formativa regionale. I criteri e le modalità di accreditamento sono stabiliti dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali, tenendo conto delle diverse tipologie di attività formativa e dell’accesso al finanziamento pubblico.

Nelle more delle linee guida nazionali, l’accreditamento segue i principi guida definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008.

Istituzione e funzioni di ARPAL Umbria

La legge istituisce ARPAL Umbria come ente strumentale di diritto pubblico con autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale, con sede legale in Regione Umbria e struttura centrale in Perugia. ARPAL Umbria è il soggetto operativo per la gestione dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

Le funzioni principali comprendono la gestione dei centri per l’impiego, dei procedimenti sullo stato di disoccupazione, del collocamento mirato dei disabili e dell’avviamento a selezione; la pianificazione e l’erogazione delle misure di politica attiva, di orientamento, formazione e apprendimento permanente; il raccordo con la rete regionale e con le reti di apprendimento; la gestione del sistema informativo e dell’Osservatorio; l’attuazione delle misure di inclusione attiva, dei tirocini, dell’apprendistato e delle ulteriori forme di inserimento lavorativo; la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati.

ARPAL Umbria supporta la Giunta nella programmazione, nell’analisi, nel monitoraggio e nella gestione del sistema informativo, collabora con ANPAL, con il Ministero e con altre agenzie regionali, gestisce il Centro di Formazione Professionale Regionale e può essere coinvolta nelle crisi aziendali, nelle reindustrializzazioni e nei processi di riconversione.

Organizzazione, organi e personale di ARPAL Umbria

Gli organi dell’ARPAL Umbria risultano disciplinati in modo complesso dal testo consolidato, con previsioni che includono Presidente, Consiglio di amministrazione, Direttore e Collegio dei revisori, oltre a disposizioni che attribuiscono al Direttore della struttura regionale competente anche la funzione di direttore dell’Agenzia. Il sistema organizzativo è articolato in una struttura centrale, dipartimenti e uffici territoriali.

Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, dura tre anni rinnovabili una sola volta e rappresenta legalmente l’Agenzia; il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due membri, definisce gli obiettivi e approva i principali atti organizzativi, di bilancio e di programmazione; il Direttore ha la rappresentanza legale e la direzione interna; il Coordinatore, individuato tra dirigenti regionali o dell’Agenzia, cura l’assetto gestionale e operativo. Il Collegio dei revisori della Giunta svolge le funzioni di revisione e controllo economico-finanziario.

ARPAL Umbria dispone di personale proprio e il fabbisogno è coperto prioritariamente tramite trasferimenti e comandi di personale regionale, degli enti locali o di altri enti strumentali, oltre che, nei limiti delle risorse, con assunzioni. È prevista una disciplina transitoria per il passaggio del personale dalle Province e dalla Regione all’Agenzia.

Centri per l’impiego e servizi erogati

La Giunta regionale definisce l’articolazione territoriale dei centri per l’impiego, tenendo conto delle zone sociali e della distribuzione territoriale. I centri assicurano a disoccupati, lavoratori beneficiari di ammortizzatori e soggetti a rischio disoccupazione l’erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva previsti dalla normativa statale, oltre al collocamento mirato e all’avviamento a selezione.

Le attività comprendono presa in carico, profilazione, orientamento di base e specialistico, patto di servizio personalizzato, assistenza alla ricerca di lavoro entro tre mesi dalla registrazione, orientamento all’autoimpiego, avviamento alla formazione, accompagnamento al lavoro anche tramite assegno di ricollocazione, promozione di tirocinio e apprendistato, gestione di incentivi alla mobilità territoriale, misure di conciliazione, servizi alle imprese e ulteriori compiti affidati da ARPAL Umbria.

I centri possono operare in convenzione con organismi accreditati, nel rispetto dei limiti della normativa nazionale, e la Regione disciplina le graduatorie e gli scorrimenti per il collocamento ordinario. I servizi sono erogati sulla base degli standard nazionali ANPAL e degli ulteriori standard regionali.

Sistema dell’apprendimento permanente, orientamento e certificazione delle competenze

Il sistema regionale dell’apprendimento permanente comprende orientamento alle transizioni della vita attiva, riconoscimento e certificazione delle competenze e accesso a opportunità di apprendimento formale e non formale con approcci flessibili e individualizzati. La Giunta regionale disciplina accreditamento, standard di servizio, gestione dell’orientamento, certificazione delle competenze, misure di apprendimento a supporto delle politiche attive, reti territoriali e supporto nell’apprendistato.

Il sistema opera in integrazione con scuole, ITS, CPIA, università, AFAM e servizi sociali territoriali. La Regione istituisce un sistema integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, basato sul repertorio regionale delle qualificazioni e su un sistema informativo collegato al sistema regionale del lavoro.

L’individuazione e validazione delle competenze può essere svolta dalla Regione, anche tramite ARPAL Umbria, dagli organismi formativi accreditati e dai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro, se in possesso dei requisiti aggiuntivi. Le qualificazioni regionali inserite nel repertorio nazionale hanno valore sul territorio nazionale e gli attestati costituiscono titolo per i pubblici concorsi secondo la normativa statale richiamata.

Misure di apprendimento a supporto delle politiche attive e CURA

Le misure di apprendimento sono finalizzate all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e tengono conto di età, istruzione, condizione sociale e personale e degli impatti occupazionali stimati. Possono riguardare orientamento, formazione, tirocini curriculari e extracurriculari, mobilità professionale e riconoscimento/certificazione delle competenze.

La Giunta istituisce il Catalogo Unico Regionale dell’offerta di Apprendimento (CURA), contenente iniziative formative, opportunità di tirocinio extracurriculare e interventi formativi non finanziati dalla Regione ma riconosciuti su richiesta degli organismi formativi. La remunerazione delle misure è in parte a processo e in parte a risultato occupazionale, con eventuale compartecipazione privata e misure di accompagnamento per i soggetti più vulnerabili.

Tirocinio e apprendistato

La Regione promuove il tirocinio come strumento di orientamento, formazione e acquisizione di competenze. La disciplina distingue tra tirocini curriculari ed extracurriculari. La Giunta regionale regola i tirocini extracurriculari e può prevedere premi ai promotori e ai datori di lavoro che trasformino i tirocini in rapporti di lavoro, oltre a penalizzazioni in caso di basso tasso di assunzione. È prevista anche una lista di soggetti con utilizzo non conforme del tirocinio.

L’apprendistato è promosso nelle sue tipologie previste dalla normativa statale per favorire l’accesso dei giovani al lavoro, il raccordo tra scuola, formazione e imprese e gli apprendimenti. La Giunta definisce regolazione, offerta formativa, durata nei casi di alta formazione o ricerca, programmazione finanziaria e azioni di sistema.

Buono Umbro per il Lavoro e altre misure di inserimento lavorativo

La legge introduce un sistema regionale integrato di erogazione delle politiche e dei servizi per il lavoro, culminante nel Buono Umbro per il Lavoro (BUL). Il BUL è uno strumento di fruizione dei servizi della rete regionale, utilizzabile presso i centri per l’impiego o presso organismi accreditati per i servizi al lavoro e, per le misure formative, anche presso organismi accreditati per la formazione.

Il BUL si articola in orientamento, tirocini extracurriculari, accesso individuale a misure di apprendimento, assegno di ricollocazione o bonus occupazionali, misure di accompagnamento all’incontro domanda-offerta e misure di avvicinamento alla pensione. La remunerazione è prevalentemente a risultato occupazionale e il valore è determinato dalla Giunta in funzione della tipologia contrattuale e della profilazione del lavoratore. Possono essere previste integrazioni con incentivi all’occupazione e con il finanziamento dell’indennità di frequenza.

La Regione prevede inoltre programmi per il rientro dei cittadini italiani dall’estero, con particolare attenzione a ricercatori, docenti e soggetti altamente qualificati.

Sistema regionale di inclusione attiva

La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva in coerenza con la disciplina nazionale e con le linee guida nazionali e il Piano contro la povertà. La Giunta può ampliare i destinatari delle misure di sostegno al reddito, inclusione e attivazione e disciplinare l’applicazione delle misure a categorie specifiche come lavoratori stranieri, persone con disabilità, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, persone in esecuzione penale e altri soggetti svantaggiati.

Sono previste intese con ASL, Comuni e zone sociali per la presa in carico e l’attivazione di persone svantaggiate o con disabilità ad elevato deficit di occupabilità. Le unità multidisciplinari di valutazione sono integrate da personale ARPAL Umbria. La Regione promuove anche la Rete delle imprese socialmente responsabili e convenzioni con imprese e cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, fino al riconoscimento di tali inserimenti ai fini della quota di riserva nei limiti previsti dalla convenzione quadro.

Parità di genere e conciliazione dei tempi di vita e lavoro

La Regione, in coerenza con la disciplina sulle politiche di genere, promuove la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e sviluppa servizi e azioni per la conciliazione dei tempi di lavoro, vita e cura. Può sperimentare misure innovative di welfare aziendale, lavoro flessibile e telelavoro e sostenere progetti sperimentali proposti da enti pubblici o imprese private.

Tutela del lavoro: passaggio generazionale, crisi, delocalizzazioni

La legge promuove il passaggio generazionale sul lavoro, anche tramite accordi con parti sociali e imprese per forme di affiancamento dei giovani neoassunti da parte di lavoratori prossimi all’uscita dal lavoro e per la trasmissione di impresa, con incentivi specifici.

Nelle aree di crisi industriale e territoriale la Regione sostiene misure di attivazione, reimpiego, formazione, autoimpiego, nuove attività autonome e cooperative di ex dipendenti. Per la crisi economica legata al COVID-19 è prevista una specifica linea di intervento con spesa autorizzata per l’esercizio 2020 pari a 3 milioni di euro.

Per contrastare le delocalizzazioni produttive, alle imprese che trasferiscono la produzione fuori dall’UE con riduzione del personale di almeno il 50% si applica la decadenza dai contributi regionali in conto capitale se la delocalizzazione avviene entro tre anni dalla concessione e l’obbligo di restituzione delle somme. La Regione può inoltre favorire la riconversione degli immobili dismessi, gli accordi di programma e il coinvolgimento dei lavoratori nella reindustrializzazione.

Autoimpiego e creazione d’impresa

La Regione sostiene autoimpiego, lavoro autonomo e creazione di nuove imprese, con particolare attenzione a donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato e soggetti svantaggiati o con disabilità. Il sostegno si realizza tramite servizi di orientamento e assistenza, convenzioni non onerose e servizi avanzati a supporto dell’idea imprenditoriale.

Gli strumenti finanziari previsti comprendono fondi di rotazione, garanzie, contributi in conto impianti e in conto esercizio, incentivi fiscali sull’IRAP e assistenza rimborsabile. Sono previsti limiti massimi per i prestiti: fino a 25.000 euro per autoimpiego e lavoro autonomo e fino a 50.000 euro per le iniziative di creazione d’impresa, con durata massima rispettivamente di 5 e 7 anni oltre il preammortamento. Almeno il 25% delle risorse è riservato a chi non abbia compiuto 35 anni.

Sicurezza sul lavoro, legalità e responsabilità sociale delle imprese

La Regione promuove un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, in collaborazione con enti locali e parti sociali. Le azioni riguardano standard più elevati di sicurezza, benessere psico-fisico, incentivi per gli investimenti in igiene e sicurezza, attenzione ai fattori di genere ed età, e diffusione della formazione in materia di salute e sicurezza.

Sono previste campagne informative, monitoraggio dell’andamento infortunistico e delle malattie professionali, formazione degli operatori, accordi con soggetti autorizzati alla somministrazione e con le parti sociali. La Giunta può prevedere premialità per le imprese virtuose e istituisce un elenco pubblico di tali imprese.

La Regione promuove anche la regolarità del lavoro, il contrasto al lavoro sommerso e la responsabilità sociale delle imprese, adottando il criterio dell’appalto responsabile e un protocollo con parti sociali, ASL ed enti strumentali per garantire trasparenza, semplificazione e tutela dell’occupazione nelle gare.

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

Le risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili finanziano il sostegno e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, i rimborsi parziali per accomodamenti ragionevoli, le azioni di tutoraggio, orientamento e formazione e ogni intervento necessario all’attuazione della normativa sul diritto al lavoro dei disabili.

Beneficiari possono essere datori di lavoro pubblici e privati, organizzazioni non profit, cooperative sociali, consorzi, organizzazioni di volontariato, organismi di assistenza e altri soggetti idonei. Non sono finanziabili interventi già coperti dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, né oneri contrattuali o spese generali non direttamente riferibili alle attività ammesse.

Il Programma annuale di intervento, approvato dalla Giunta previa consultazione delle parti sociali e dell’Osservatorio regionale sulla disabilità, definisce priorità, criteri di riparto, risorse assegnate e criteri procedimentali; la gestione amministrativa è affidata ad ARPAL Umbria.

Valutazione, relazioni annuali e controllo

La legge prevede una clausola valutativa: Giunta e Assemblea regionale devono valutare risultati ed efficacia delle politiche attive del lavoro e dell’apprendimento permanente. La Giunta presenta annualmente una relazione, dal settembre 2019 e poi ogni anno, con dati su programmazione, servizi dei centri per l’impiego, assegno di ricollocazione, formazione, incentivi all’occupazione, inclusione sociale, autoimpiego, responsabilità sociale, passaggio generazionale, rientro dei talenti e sicurezza sul lavoro. Dal 2020 la relazione integra gli esiti dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

L’Assemblea può svolgere studi di valutazione e iniziative partecipate con cittadini, attuatori e destinatari; i dati e i risultati devono essere resi accessibili e pubblicati sui siti istituzionali.

Disposizioni finanziarie

L’attuazione della legge è finanziata tramite trasferimenti statali, risorse regionali per personale e funzionamento, programmi operativi cofinanziati, il Fondo regionale per le politiche attive del lavoro, il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili e i fondi di rotazione e microcredito. Alcune risorse restano presso Sviluppumbria Spa. La Giunta può apportare le variazioni di bilancio necessarie per i trasferimenti ad ARPAL Umbria.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Le norme transitorie regolano il passaggio del personale provinciale e regionale ad ARPAL Umbria, la successione nei contratti di lavoro, la proroga dei contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione previste dalla normativa statale e l’avvio dell’assetto organizzativo e territoriale dell’Agenzia.

Sono abrogate numerose leggi e regolamenti regionali precedenti in materia di formazione, lavoro, apprendistato e politiche attive, con salvezza dei procedimenti non conclusi alla data di entrata in vigore. I richiami alle norme abrogate si intendono riferiti alla nuova legge. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è dunque ancora rilevante per la disciplina vigente, pur con parti transitorie ormai esaurite.

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