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Sentenza

Sentenza n. 2956/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare della disposizione di aggiudicazione del 13 gennaio 2026 (Prot. n. 2025/1507 della Prefettura - Prot. n. 2026/12/Atti della Agenzia del Demanio), relativa alla procedura aperta indetta per l’“affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.lgs. n. 285/92, per l’ambito territoriale provinciale di Lecco - CIG: B4D8708B72”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi espressamente inclusi tutti i verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, nonché l’eventuale contratto di appalto che venisse nelle more stipulato; con conseguente domanda risarcitoria - in via principale, in forma specifica, tramite l’accertamento del diritto del raggruppamento ricorrente ad essere dichiarato aggiudicatario della gara e con la conseguente condanna della Stazione appaltante a provvedere in tal senso ed a stipulare il relativo contratto di appalto, se del caso previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario; - in via subordinata, per equivalente, tramite il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla mancata aggiudicazione ed alla mancata esecuzione del contratto.

Giustizia amministrativa202600537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento quinquennale del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo o confisca nell'ambito territoriale provinciale di Lecco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il raggruppamento ricorrente, secondo classificato con 92,90 punti contro i 93,94 dell'aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo ha contestato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche per i criteri relativi alle modalità di svolgimento ordinario del servizio e alla gestione delle situazioni straordinarie, sostenendo che la propria offerta, caratterizzata da un numero maggiore di mezzi, da una più capillare distribuzione territoriale e da un'organizzazione con più soccorritori e depositerie, avrebbe dovuto ottenere una valutazione migliore, mentre l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe dovuto ricevere un punteggio inferiore. Ha inoltre dedotto il superamento della prova di resistenza, assumendo che la riduzione del punteggio dell'aggiudicataria avrebbe determinato l'aggiudicazione in favore del raggruppamento. Con il secondo motivo ha sostenuto che la depositeria dell'aggiudicataria non possedesse, al momento della gara, i requisiti minimi previsti dal disciplinare, in particolare la pavimentazione impermeabilizzata e il sistema di raccolta e trattamento delle acque, e che le prescrizioni impartite da ARPA e dai Vigili del Fuoco avessero consentito un illegittimo soccorso istruttorio postumo. Con il terzo motivo ha contestato la validità del contratto di avvalimento stipulato dall'aggiudicataria con l'impresa ausiliaria, sostenendo che l'attività dichiarata da quest'ultima non fosse pertinente con l'oggetto della gara e che, di conseguenza, mancasse il requisito di idoneità professionale, con dichiarazione mendace.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto che i criteri del disciplinare imponessero una valutazione complessiva della qualità, adeguatezza e completezza della proposta progettuale, considerando, ma non rendendo decisivi, il numero dei mezzi, la loro disponibilità e la distribuzione territoriale. La valutazione delle offerte tecniche rientra nella discrezionalità tecnica della commissione e può essere sindacata solo in presenza di errori macroscopici, travisamento manifesto, illogicità o irragionevolezza evidente, non ravvisati nel caso concreto. L'avvalimento costituisce una modalità legittima di acquisizione delle risorse necessarie e non può essere considerato, ai fini della valutazione dell'offerta, intrinsecamente deteriore rispetto alla proprietà o alla disponibilità diretta dei mezzi. Anche le censure relative alla gestione delle situazioni straordinarie non hanno dimostrato una manifesta inattendibilità del giudizio della commissione. Inoltre, il ricorrente non ha prodotto la propria relazione tecnica e non ha dimostrato che l'ipotizzata diversa attribuzione dei punteggi avrebbe condotto all'aggiudicazione: la riparametrazione aveva già attribuito al raggruppamento il massimo del punteggio tecnico, sicché un eventuale ulteriore incremento non avrebbe prodotto un differenziale utile; analogamente, la mera riduzione del punteggio dell'aggiudicataria non era dimostrata come necessaria. Il secondo motivo è stato respinto perché l'offerta e il verbale di sopralluogo attestavano il possesso, già al momento della partecipazione, di un'area di almeno 20 metri quadrati con pavimentazione impermeabilizzata e sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. Le prescrizioni ARPA relative al pozzetto di ispezione e all'ulteriore impianto di disoleazione costituivano integrazioni e miglioramenti del sistema già esistente, anche in attuazione dell'autorizzazione ambientale, non un soccorso istruttorio volto a procurare ex post un requisito mancante. Le prescrizioni dei Vigili del Fuoco riguardavano profili antincendio estranei ai requisiti del disciplinare. Il terzo motivo è stato respinto poiché l'oggetto sociale e la visura camerale dell'impresa ausiliaria comprendevano l'attività di soccorso stradale di mezzi incidentati e deposito, ritenuta pertinente con il servizio oggetto della gara. Il raggruppamento ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero dell'Interno e dell'impresa aggiudicataria, liquidate in 2.000 euro oltre IVA e accessori per ciascuna parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata indetta come gara aperta sopra soglia comunitaria.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato per la verifica dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dell'aggiudicataria mediante sopralluogo.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    È stato indicato tra le norme invocate nel motivo relativo alle valutazioni dell'offerta tecnica.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto

    L'avvalimento è una modalità legittima per acquisire e utilizzare le risorse necessarie all'esecuzione del servizio e non costituisce, di per sé, un elemento deteriore rispetto alla proprietà o disponibilità diretta delle risorse.

  • art. 214-bis d.lgs. 285/1992

    Individua il quadro normativo del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo o confisca.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti di gara, senza che il giudice ravvisasse vizi invalidanti.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione alla memoria con cui il ricorrente ha quantificato la domanda risarcitoria.

  • art. 67 direttiva 2014/24/UE

    È stato richiamato dal ricorrente con riguardo alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Massime di principio

  • Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la lex specialis prevede criteri riferiti alla qualità, adeguatezza e completezza della proposta progettuale, la commissione deve compiere una valutazione complessiva dell'offerta; i singoli elementi indicati dal disciplinare, come il numero delle risorse o la distribuzione territoriale, non assumono necessariamente valore prevalente o dirimente.
  • Le valutazioni della commissione giudicatrice sulle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori macroscopici, travisamento manifesto, illogicità o irragionevolezza evidenti; la mera non condivisibilità della valutazione non è sufficiente a ottenerne l'annullamento.
  • Il ricorso all'avvalimento, se conforme alla disciplina di gara, è una modalità legittima di acquisizione delle dotazioni tecniche e delle risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e non può essere considerato, in quanto tale, un elemento qualitativamente deteriore rispetto alla proprietà o alla disponibilità diretta dei mezzi.
  • Le prescrizioni impartite dopo il sopralluogo che completano o migliorano un impianto già esistente e già conforme ai requisiti minimi della lex specialis non integrano soccorso istruttorio illegittimo, se non procurano ex post un requisito mancante al momento della partecipazione.
  • La prova di resistenza richiede la dimostrazione concreta che l'eliminazione del vizio dedotto determini un risultato utile per il ricorrente; tale utilità manca quando il concorrente ha già conseguito il massimo del punteggio tecnico riparametrato e l'ipotizzata diversa valutazione non modifica il risultato complessivo della gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorio

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