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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19673/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 15/11/2021 che aveva confermato la custodia in carcere per i capi 11) e 13) e aveva annullato soltanto per il capo 12). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura detentiva infraannuraria (art. 275, comma 3 c.p.p.), lamentando motivazione apparente, mancata valutazione di elementi oggettivi (decorso di due anni dalla contestazione, incensuratezza), omissione di considerare misure alternative come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico o il collocamento presso altra dimora (nonna materna in provincia di Campobasso).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia trasmessa dal difensore ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p. La rinuncia è stata ritenuta atto negoziale processuale estintivo del gravame; conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di €500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186 in tema di onere della prova di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di criteri per la misura cautelare: il ricorrente contestava l'applicazione della presunzione di adeguatezza della misura più grave senza adeguata motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità.

  • art. 589, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità di rinunciare al gravame; la Corte ha ritenuto che la rinuncia trasmessa dal difensore abbia efficacia estintiva del ricorso.

  • art. 591, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità del gravame nelle fattispecie previste; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso estinto per rinuncia.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'applicazione delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; la Corte lo ha applicato senza distinguere la causa dell'inammissibilità, fissando equitativamente la somma in €500.

  • art. 23, comma 8, L. 137/2020 conv. in L. 176/2020

    Norma richiamata per procedere in camera di consiglio senza l'intervento delle parti; il giudizio si è svolto in questa modalità.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186

    Giurisprudenza costituzionale richiamata per escludere elementi che facciano ritenere la proposizione del ricorso effettuata con colpa; ne deriva l'applicazione della sanzione ma senza aumento per colpa.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, anche se presentata dal difensore, è atto idoneo ad estinguere il gravame: il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia e non entra nel merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta comunque conseguenze economiche (spese processuali e sanzione a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo che non risulti colpa grave nella proposizione del ricorso.
  • Quando si impugna una misura cautelare per vizio di motivazione sulla proporzionalità o adeguatezza, è necessario indicare e documentare concretamente elementi che incidono sulle esigenze cautelari (es. decorso dei tempi, posizione processuale, personalità dell'indagato) e proporre misure alternative concrete (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico, collocamento in altra abitazione).
  • Se si intende mantenere la possibilità di approfondire la decisione di merito, evitare la rinuncia all'impugnazione; la rinuncia è irrevocabile e priva di efficacia di coltivare ulteriori ragioni di diritto in sede di legittimità.
  • Il procedimento in camera di consiglio senza partecipazione delle parti è previsto in specifiche norme (es. emergenziali) e non altera l'efficacia estintiva della rinuncia: la documentazione di rinuncia depositata in cancelleria è sufficiente.
  • Nel valutare la sanzione pecuniaria per inammissibilità, il giudice può liquidare una somma equitativa se non sussiste prova di colpa della parte nella proposizione del ricorso.

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