Cassazione Penale, Sentenza n. 19673/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 15/11/2021 che aveva confermato la custodia in carcere per i capi 11) e 13) e aveva annullato soltanto per il capo 12). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura detentiva infraannuraria (art. 275, comma 3 c.p.p.), lamentando motivazione apparente, mancata valutazione di elementi oggettivi (decorso di due anni dalla contestazione, incensuratezza), omissione di considerare misure alternative come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico o il collocamento presso altra dimora (nonna materna in provincia di Campobasso).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia trasmessa dal difensore ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p. La rinuncia è stata ritenuta atto negoziale processuale estintivo del gravame; conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di €500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186 in tema di onere della prova di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di criteri per la misura cautelare: il ricorrente contestava l'applicazione della presunzione di adeguatezza della misura più grave senza adeguata motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità.
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità di rinunciare al gravame; la Corte ha ritenuto che la rinuncia trasmessa dal difensore abbia efficacia estintiva del ricorso.
art. 591, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di inammissibilità del gravame nelle fattispecie previste; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso estinto per rinuncia.
art. 616, cod. proc. pen.
Stabilisce l'applicazione delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; la Corte lo ha applicato senza distinguere la causa dell'inammissibilità, fissando equitativamente la somma in €500.
art. 23, comma 8, L. 137/2020 conv. in L. 176/2020
Norma richiamata per procedere in camera di consiglio senza l'intervento delle parti; il giudizio si è svolto in questa modalità.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186
Giurisprudenza costituzionale richiamata per escludere elementi che facciano ritenere la proposizione del ricorso effettuata con colpa; ne deriva l'applicazione della sanzione ma senza aumento per colpa.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, anche se presentata dal difensore, è atto idoneo ad estinguere il gravame: il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia e non entra nel merito.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta comunque conseguenze economiche (spese processuali e sanzione a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo che non risulti colpa grave nella proposizione del ricorso.
- Quando si impugna una misura cautelare per vizio di motivazione sulla proporzionalità o adeguatezza, è necessario indicare e documentare concretamente elementi che incidono sulle esigenze cautelari (es. decorso dei tempi, posizione processuale, personalità dell'indagato) e proporre misure alternative concrete (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico, collocamento in altra abitazione).
- Se si intende mantenere la possibilità di approfondire la decisione di merito, evitare la rinuncia all'impugnazione; la rinuncia è irrevocabile e priva di efficacia di coltivare ulteriori ragioni di diritto in sede di legittimità.
- Il procedimento in camera di consiglio senza partecipazione delle parti è previsto in specifiche norme (es. emergenziali) e non altera l'efficacia estintiva della rinuncia: la documentazione di rinuncia depositata in cancelleria è sufficiente.
- Nel valutare la sanzione pecuniaria per inammissibilità, il giudice può liquidare una somma equitativa se non sussiste prova di colpa della parte nella proposizione del ricorso.
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