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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10187/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitrice)

La controversia

Una curatela fallimentare aveva agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci alcuni atti di vendita di immobili compiuti dalla società debitrice in favore di un'altra società, ritenendoli pregiudizievoli per la massa creditoria sulla base di un credito derivante da rapporti di appalto e da un decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo sussistenti credito, eventus damni e consapevolezza del pregiudizio. In cassazione la società acquirente/debitrice ha dedotto: omesso esame e violazione degli artt. 115 c.p.c., 2909 c.c. e 100 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato una sentenza passata in giudicato che aveva revocato il decreto ingiuntivo posto a fondamento del credito azionato, con conseguente insussistenza del credito e difetto di interesse ad agire della curatela; in subordine, violazione degli artt. 115 e 100 c.p.c. e dell'art. 168 L.F. per asserita carenza di interesse dovuta all'omologazione del concordato e per l'erroneo rilievo di tardività dell'eccezione; ha inoltre chiesto la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della curatela. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi al giudicato esterno sull'inesistenza del credito, ha rigettato i motivi sulla responsabilità aggravata e sull'art. 168 L.F., ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda revocatoria originaria della curatela.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi relativi al giudicato esterno, rilevando che una precedente sentenza passata in giudicato aveva definitivamente accertato l'inesistenza del credito posto a base dell'azione revocatoria. Tale giudicato esterno, rilevabile d'ufficio e vincolante tra le stesse parti sul medesimo rapporto, ha impedito ogni ulteriore controversia sull'esistenza del credito e ha comportato il venir meno dell'interesse ad agire della curatela ex art. 100 c.p.c. Sono stati invece rigettati il motivo sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e il motivo relativo all'art. 168 L.F., poiché la Corte d'appello aveva dato una duplice autonoma ratio decidendi: la trascrizione anteriore della revocatoria rispetto alla domanda di concordato e l'inapplicabilità della sospensione ex art. 168 L.F. alle azioni revocatorie, limitata alle azioni esecutive e cautelari. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda revocatoria proposta dalla curatela; il fallimento è stato condannato alle spese dei tre gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria per ottenere l'inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli per il creditore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come regola sull'onere della prova in relazione ai presupposti dell'azione revocatoria e all'esistenza del credito.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere attuale e concreto; una volta definitivamente escluso il credito, la curatela non può ottenere alcun vantaggio giuridico dall'azione revocatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per il principio di disponibilità delle prove e in relazione alla mancata considerazione del giudicato esterno.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti e preclude ogni ulteriore controversia sul medesimo rapporto giuridico, anche in altro processo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per il carattere definitivo del giudicato e per i suoi effetti preclusivi e vincolanti.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata richiede un accertamento di mala fede, colpa grave o difetto di normale prudenza, apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione.

  • art. 94 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente insieme all'art. 88 c.p.c. per sostenere la violazione dei doveri di lealtà e probità.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai doveri di lealtà e probità processuale.

  • art. 168 L.F.

    Gli effetti protettivi del concordato preventivo impediscono l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, non dell'azione revocatoria.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la decisione della causa nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'esegesi letterale dell'art. 168 L.F.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, quando ritualmente introdotto o comunque risultante dagli atti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, e vincola il giudice come regula iuris tra le stesse parti sul medesimo rapporto giuridico.
  • Se un credito posto a fondamento dell'azione revocatoria viene definitivamente escluso con sentenza passata in giudicato, viene meno la condizione dell'azione costituita dall'interesse ad agire, poiché la parte non può conseguire alcun utilità giuridica dalla domanda.
  • L'omologazione del concordato preventivo non paralizza l'azione revocatoria ordinaria; la sospensione ex art. 168 l.f. riguarda soltanto azioni esecutive e cautelari, non le azioni volte alla declaratoria di inefficacia degli atti.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone un accertamento di mala fede o colpa grave che è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
  • Quando la questione di diritto è integralmente definita dagli atti e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàPrescrizione

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