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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01270/2025 del 19/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di pagamento e dal correlato provvedimento sanzionatorio emessi per la pretesa errata compilazione delle dichiarazioni di consumo di energia elettrica relative agli anni 2010 e 2011. Il giudice di merito aveva confermato il tributo ma annullato le sanzioni, ritenendo da un lato insussistente l'agevolazione per l'energia autoprodotta da fonti rinnovabili, dall'altro applicabile la tutela dell'affidamento ex art. 10 l. 212/2000. L'Agenzia ricorreva in cassazione deducendo la violazione dell'art. 10 l. 212/2000, sostenendo che la società non fosse un vero autoproduttore e che avesse rappresentato all'amministrazione una situazione non corrispondente al reale, avendo acquistato energia e rivendendola a soggetti consorziati con partecipazioni simboliche. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi: il primo per contestare l'interpretazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 504/1995 e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 79/1999, rivendicando la propria qualità di autoproduttore e la spettanza dell'esenzione; il secondo per dedurre la violazione degli artt. 10 e 11 l. 212/2000, assumendo che dall'affidamento ingenerato dagli uffici doganali derivasse l'inesigibilità del tributo o comunque l'illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ha rigettato il ricorso incidentale proposto dalla società e ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso incidentale contenuto nel controricorso notificato successivamente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto corretta la negazione dell'esenzione per il tributo, perché la società non risultava né autoproduttrice né autoconsumatrice nei termini richiesti dalla disciplina; ha invece censurato il giudice d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto il legittimo affidamento e quindi escluso sanzioni e interessi, senza considerare che l'affidamento non può fondarsi su determinazioni amministrative ottenute sulla base di dichiarazioni non veritiere del contribuente. Il ricorso incidentale è stato inoltre ritenuto in parte inammissibile perché proposto con un secondo atto dopo la consumazione del potere di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995

    L'esenzione per l'energia elettrica richiede non solo l'autoproduzione con impianti di potenza disponibile superiore a 20 kW, ma anche l'autoconsumo in locali o luoghi diversi dalle abitazioni; non spetta per l'energia ceduta ai soci o comunque non consumata in proprio.

  • art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995

    Le società consortili e le altre officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio sono obbligate al pagamento del tributo, salvo la specifica esenzione nei limiti normativamente previsti.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79 del 1999

    Rileva nella definizione di autoproduttore invocata dalla parte contribuente, ma non vale a superare la mancanza del requisito dell'autoconsumo richiesto dalla disciplina dell'accisa.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

    La tutela dell'affidamento può incidere sulle sanzioni e sugli interessi, non sulla debenza dell'imposta; tuttavia non opera quando l'assetto favorevole sia stato determinato da dichiarazioni non veritiere del contribuente.

  • art. 11 l. n. 212 del 2000

    Il contribuente può interpellare l'amministrazione in presenza di specifiche fattispecie concrete e personali nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma; le denunce di inizio attività o richieste di licenza non equivalgono a un interpello.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere proposto con un unico atto contenente i requisiti di forma e contenuto richiesti; non è consentito proporre una nuova impugnazione incidentale con successivo controricorso per integrare o sostituire la precedente.

  • art. 371 c.p.c.

    Il ricorso successivo contro la stessa sentenza si converte in impugnazione incidentale, purché proposto nel termine previsto; in difetto, è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di definizione del giudizio secondo i presupposti di legge.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica per gli autoproduttori richiede la compresenza dei requisiti dell'autoproduzione e dell'autoconsumo: l'energia prodotta ma ceduta a terzi o ai soci non rientra nel perimetro agevolato.
  • La tutela del legittimo affidamento ex art. 10 l. 212/2000 può operare per escludere sanzioni e interessi, ma non incide sul tributo dovuto e presuppone una condotta del contribuente coerente con buona fede e correttezza; non è invocabile quando l'assetto favorevole derivi da dichiarazioni non veritiere o fuorvianti rese dal contribuente stesso.
  • Ai fini del legittimo affidamento occorre valutare l'intero comportamento delle parti, non solo l'orientamento amministrativo favorevole, ma anche la rappresentazione fattuale fornita dal contribuente e la sua attendibilità.
  • Nel giudizio di cassazione contro la stessa sentenza vale il principio di unicità dell'impugnazione: il ricorso successivo si converte in incidentale se tempestivo, ma non è consentito proporre un ulteriore ricorso incidentale con atto separato successivo al primo, pena l'inammissibilità.
  • La disciplina dell'interpello ex art. 11 l. 212/2000 si applica solo alle fattispecie concrete e personali tipizzate dalla norma; non ogni interlocuzione con l'amministrazione può essere qualificata come interpello rilevante ai fini della tutela invocata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della provaGiudicato

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