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Sentenza

Sentenza del 29/06/2016 n. 1838 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Contributo a consorzio di bonifica - debenza - adozione di perimetro di contribuenza - è tale - prova di utilità da parte del consorzio - non è necessaria. Contributo a consorzio di bonifica - non debenza - assenza di utilità dall'attività consortile - prova - spetta al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la debenza del contributo di bonifica, presumibilmente sostenendo l'assenza di un effettivo vantaggio diretto e specifico derivante dall'attività del Consorzio. La questione riguarda se l'inserimento del terreno nel perimetro di contribuenza sia sufficiente a fondare l'obbligo di pagamento oppure se il Consorzio debba provare concretamente l'utilità arrecata al fondo.

La decisione

Il contributo è dovuto per il solo fatto che il terreno sia incluso nel perimetro di contribuenza individuato dal Consorzio. Non è necessario che il Consorzio dimostri preventivamente l'utilità specifica derivante dall'attività consortile. Tuttavia, il contribuente può superare tale presunzione dimostrando che nessun effettivo vantaggio è derivato al proprio fondo; tale prova è interamente a suo carico e deve essere dedotta tempestivamente, mediante specifiche contestazioni e concreti mezzi di prova. L'esito, secondo il principio enunciato, è favorevole al Consorzio, salvo prova contraria del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 11 del regio decreto n. 215/1933

    La norma costituisce il riferimento per l'imposizione del contributo consortile e per il collegamento dell'obbligo contributivo all'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza.

  • Art. 2697 del codice civile

    La disposizione attribuisce al contribuente che contesta il contributo l'onere di provare il fatto impeditivo o contrario, ossia l'assenza di qualsiasi effettivo vantaggio derivante dall'attività del Consorzio.

  • Cassazione, sentenze n. 4605/2009, n. 9100/2012, n. 27059/2014 e n. 19509/2015

    Le pronunce affermano che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza è sufficiente a fondare la debenza del contributo, lasciando al contribuente la prova dell'assenza di utilità.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26009/2008, n. 17066/2010 e n. 11722/2010

    Le decisioni consolidano il principio secondo cui il beneficio derivante dall'attività consortile è presunto in ragione dell'inclusione nel perimetro, ma può essere escluso dal contribuente mediante una prova concreta, specifica e tempestivamente dedotta.

Massime di principio

  • L'inserimento di un immobile nel perimetro di contribuenza crea una presunzione favorevole alla debenza del contributo consortile.
  • Il Consorzio non deve normalmente provare, per ogni singolo terreno, l'effettiva utilità dell'opera o dell'attività consortile.
  • Chi contesta il contributo deve allegare tempestivamente l'assenza di beneficio e fornire prove concrete e specifiche; una contestazione generica non è sufficiente.
  • La prova deve riguardare l'assenza di qualsiasi vantaggio diretto e specifico per il fondo, non soltanto la mancata fruizione apparente o l'assenza di interventi recenti.
  • In una situazione analoga, è opportuno verificare il perimetro di contribuenza e il piano di classifica, formulare subito una contestazione puntuale e indicare i mezzi di prova tecnici o documentali dell'assenza di utilità.

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