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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45973/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies (per collaboratori di giustizia). Contestava che il Tribunale avesse disatteso le informazioni favorevoli sul suo comportamento carcerario, sulla recisione dei legami con ambienti criminali, sui permessi premio positivi e sull'iter di collaborazione, sostenendo che si fosse invece applicata una valutazione più propria della liberazione condizionale anziché della misura prevista dall'art. 16-nonies.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato i criteri di valutazione previsti per i collaboratori di giustizia, verificando non solo gli elementi positivi (collaborazione, permessi, relazione dell'istituto) ma anche fattori che ne rendono prematuro il collocamento in detenzione domiciliare: in particolare il principio di gradualità nell'accesso ai benefici, la persistenza di una recente condanna (duplice tentato omicidio, 8 anni) e il rischio di un innalzamento del fine pena in caso di futura condanna definitiva. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto legittima e non contraddittoria la prognosi negativa circa l'attuale sufficiente consolidamento del ravvedimento.

Norme richiamate

  • art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82)

    "Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione... la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare... sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo"

    Stabilisce un regime speciale per i collaboratori di giustizia: richiede valutazione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, accertamento del "ravvedimento" e consente deroghe a limiti normativi se sussistono i presupposti; tuttavia il giudice di sorveglianza deve valutare opportunità e personalità del richiedente e non può presumere il ravvedimento sulla sola collaborazione.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    citato nel testo come norma che disciplina la detenzione domiciliare

    Disciplinando la detenzione domiciliare, fornisce il quadro normativo della misura alternativa; l'art. 16-nonies rinvia all'ammissione ex art. 47-ter ma prevede un procedimento informato dal parere del procuratore nazionale.

  • art. 51, comma 3-bis c.p.p.

    citato come riferimento ai delitti richiamati dall'art. 16-nonies

    Individua tipologie di reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni speciali sui collaboratori e sulle misure premiali.

  • art. 176 c.p.

    citato come riferimento ai limiti di pena

    Norma sui limiti di pena che, in via ordinaria, vincola l'applicabilità di alcune misure; l'art. 16-nonies può consentire deroghe a tali limiti quando ricorrono le condizioni previste.

  • artt. 30-ter e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    citati come disposizioni normalmente rilevanti per benefici e misure alternative

    Norme ordinarie sui controlli e sulle misure alternative che possono essere in parte derogate dall'art. 16-nonies ove sussistano i requisiti previsti (importanza della collaborazione, ravvedimento, assenza di collegamenti attuali).

  • art. 616 c.p.p., comma 1 (spese processuali)

    citato nella sentenza in ordine alla condanna alle spese

    Prevede l'addebito delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • Per i collaboratori di giustizia l'ammissione a misure alternative (detenzione domiciliare, permessi, liberazione condizionale) richiede non solo la collaborazione, ma la dimostrazione del "ravvedimento" mediante elementi specifici e distinti; la collaborazione non vale di per sé come prova sufficiente.
  • Il giudice di sorveglianza deve valutare l'opportunità del beneficio in relazione alla personalità del richiedente, alla sua condotta complessiva e alla finalità rieducativa dell'istituto; la valutazione è prognostica e può tener conto di ulteriori condanne o del rischio di un più alto fine pena.
  • Il principio di gradualità è rilevante: l'accesso a misure esterne può richiedere una sperimentazione progressiva (permessi premio, misure meno incisive) prima di concedere detenzione domiciliare stabile.
  • I pareri favorevoli di istituti penitenziari o procure (DNAA, DDA, ecc.) sono rilevanti ma non vincolanti; il tribunale di sorveglianza conserva il potere discrezionale di bilanciare elementi favorevoli e criticità oggettive.
  • Il tempo trascorso dall'opzione per la collaborazione e la durata della fruizione di benefici (permessi, misure esterne) sono indicatori importanti per valutare il consolidamento del ravvedimento; decisioni negative possono essere motivate dalla prematura natura della richiesta.
  • La presenza di procedimenti ancora pendenti o di condanne aggiuntive può influenzare negativamente la prognosi e rendere prematura la concessione della misura alternativa.

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