Cassazione Civile, Ordinanza n. 07360/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
Due soggetti avevano garantito, in qualità di fideiussori, le obbligazioni di una società affidataria di rapporti bancari (conto corrente e portafoglio commerciale con anticipazione su fatture). A fronte del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per oltre 171 mila euro, avevano proposto opposizione, poi respinta in primo grado e in appello. In cassazione hanno articolato otto motivi: i primi due, tra loro connessi, deducevano nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e contestavano la declaratoria di inammissibilità della relativa questione; il terzo lamentava la mancata prova dell’invio degli estratti conto; il quarto contestava la quantificazione del credito monitorio e la mancata considerazione di variazioni del debito intervenute dopo il ricorso monitorio; il quinto censurava il rigetto delle doglianze sull’usurarietà dei rapporti, in particolare in relazione alla commissione di massimo scoperto; il sesto riguardava l’anatocismo e l’applicabilità del divieto di capitalizzazione degli interessi; il settimo denunciava la mancata considerazione dello ius variandi e l’asserita omessa pronuncia; l’ottavo contestava il diniego di consulenza tecnica contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi primo, secondo, quinto e settimo; ha rigettato il terzo motivo; ha accolto il quarto motivo nei limiti illustrati in motivazione e il sesto motivo; ha dichiarato assorbito l’ottavo. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto in particolare che la nullità per asserita violazione antitrust non fosse utilmente esaminabile in assenza di tempestiva allegazione e produzione dei relativi presupposti di fatto; ha escluso rilievo decisivo alla mancata prova dell’invio degli estratti conto; ha invece affermato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve tener conto dell’effettiva situazione debitoria al momento della decisione, sicché eventuali riduzioni del credito sopravvenute dopo il deposito del monitorio non possono essere rinviate a un futuro giudizio esecutivo; e ha ribadito che il divieto di anatocismo introdotto dall’art. 120 t.u.b. nella versione novellata opera indipendentemente dall’adozione della delibera CICR.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei primi due motivi; la Corte lo menziona nel contesto dell'inammissibilità per mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma.
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso; non è oggetto di autonoma affermazione di principio.
art. 113, comma 1, c.p.c.
invocato in più motivi; la Corte ribadisce che il giudice deve decidere secondo diritto, ma non trae da esso una regola autonoma rispetto alle specifiche questioni processuali trattate.
art. 115 c.p.c.
la censura sul notorio è respinta; il ricorso al fatto notorio è consentito solo per fatti acquisiti alla conoscenza collettiva con grado di certezza indubitabile e la violazione è configurabile solo se il giudice vi abbia effettivamente fatto uso.
art. 116 c.p.c.
richiamato con riferimento alla valutazione delle prove; la Corte osserva che gli estratti conto prodotti in giudizio concorrono al libero convincimento del giudice, indipendentemente dalla loro provenienza.
art. 1421 c.c.
la nullità è rilevabile d’ufficio, ma solo se i presupposti di fatto siano già acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
art. 1418 c.c.
richiamato per la dedotta nullità della fideiussione per violazione antitrust; la Corte non affronta il merito della nullità per difetto di tempestiva acquisizione dei fatti rilevanti.
art. 1419 c.c.
richiamato nei motivi sulla nullità della fideiussione; nessuna autonoma ratio di decisione viene enunciata.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all’onere della prova; la Corte reputa infondate o inammissibili le censure che non chiariscono la decisività del fatto allegato o che non specificano in modo adeguato l’errore di diritto.
art. 1832 c.c.
la produzione in giudizio degli estratti conto vale come trasmissione al correntista, onerandolo di specifiche contestazioni per impedirne l’approvazione.
art. 1283 c.c.
il divieto di anatocismo è richiamato come parametro generale, ma la Corte precisa che nella fattispecie rileva la disciplina speciale dell’art. 120 t.u.b. come novellato.
art. 120 t.u.b.
il divieto di anatocismo previsto dalla versione novellata dell’art. 120, comma 2, t.u.b. è operante indipendentemente dall’adozione della delibera CICR sulle modalità applicative.
art. 118 t.u.b.
richiamato in relazione al motivo sullo ius variandi, dichiarato inammissibile per genericità delle allegazioni in appello.
art. 61 c.p.c.
il diniego di consulenza tecnica è assorbito perché il giudice del rinvio dovrà verificare se, in seguito all’accoglimento di alcuni motivi, sia necessario un accertamento contabile.
art. 345 c.p.c.
in appello non sono ammissibili nuove domande o nuove prove/documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli o proporli per causa non imputabile; la tardiva produzione della delibera Banca d’Italia non consente il rilievo della nullità in appello.
art. 342 c.p.c.
la censura sull’usura è stata reputata generica anche in relazione ai requisiti di specificità dell’atto di appello.
art. 633 c.p.c.
richiamato in rapporto al decreto ingiuntivo e alla sua contestazione nel giudizio di opposizione.
art. 153, comma 2, c.p.c.
evocato come norma che disciplina la rimessione in termini per causa non imputabile, collegata al regime delle preclusioni in appello.
art. 2 l. n. 287/1990
richiamato a fondamento della dedotta nullità antitrust della fideiussione; la Corte non entra nel merito per inammissibilità processuale.
art. 2 l. n. 108/1996
richiamato nelle censure sull’usura bancaria; il motivo è dichiarato inammissibile per genericità.
art. 3 l. n. 108/1996
richiamato insieme all’art. 2 l. n. 108/1996 nelle doglianze sull’usura bancaria.
art. 55/2005, delibera della Banca d’Italia
provvedimento considerato tardivamente prodotto; non può fondare in appello il rilievo della nullità se non previamente acquisito nel rispetto delle preclusioni.
Massime di principio
- La nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; non è consentito introdurre in appello nuovi fatti o documenti per costruire ex novo il vizio.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve valutare l’intera situazione giuridica controversa al momento della decisione: se emerge l’insussistenza, anche parziale, dei presupposti del credito azionato, il decreto non può essere confermato per l’importo originariamente ingiunto.
- La produzione in giudizio degli estratti conto bancari integra trasmissione idonea a far decorrere l’onere del correntista o del fideiussore di formulare contestazioni specifiche; in mancanza di tali contestazioni, le scritturazioni possono essere reputate approvate.
- Il fatto notorio deve essere un dato di comune esperienza realmente indubitabile e incontestabile; non possono esservi ricondotti elementi valutativi o conoscenze tecniche riservate alla scienza privata del giudice.
- Nel regime dell’art. 345 c.p.c. novellato, l’ammissione di nuovi documenti o mezzi di prova in appello è eccezionale e subordinata alla prova della causa non imputabile della tardiva produzione.
- Il divieto di anatocismo di cui all’art. 120 t.u.b., come novellato, opera anche in assenza della delibera CICR che ne disciplini le modalità applicative.
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