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Sentenza

Sentenza n. 1643/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme per carta elettronica del docente e ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1836/2025, notificata il 16 luglio 2025 e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero al riconoscimento di euro 1.000,00, oltre interessi, quale beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, nonché al pagamento di euro 6.781,07, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. La ricorrente ha dedotto l'integrale inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza al pagamento di euro 1.000,00 per la carta docente e di euro 6.781,07 per le ferie non godute, oltre agli interessi dalla pubblicazione della sentenza civile, avvenuta l'11 luglio 2025, fino al saldo, nonché agli ulteriori accessori di legge e agli oneri connessi al titolo, nei limiti della loro effettiva spettanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito: l'importo indicato dalla parte non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge civile. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, sicché l'azione esecutiva era procedibile. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e con incarico da eseguire nei successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto anche la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, ravvisando una possibile serialità dell'inottemperanza ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede per le amministrazioni statali un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    Costituiscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti in sede di esecuzione del giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la disciplina della condanna alle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione ha funzione esecutiva e non costitutiva: il credito e la sua esatta consistenza devono essere ricavati dal titolo, dalla legge applicabile e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione proposta dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione; il debitore pubblico deve determinare l'importo effettivamente dovuto verificando capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e i parametri legali applicabili.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il creditore può promuovere l'azione di recupero coattivo e chiedere l'ottemperanza del giudicato.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • La persistente e seriale inerzia di un'amministrazione nell'eseguire giudicati che comportano esborsi pubblici può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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