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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7109/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP di Messina, all'esito negativo della messa alla prova, ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna n. 40/2020 a carico di Donato Lorenzo nonostante fosse stata proposta opposizione al decreto penale; il ricorrente lamenta l'abnormità e l'illegittimità della dichiarazione di esecutività del decreto penale mentre l'opposizione era pendente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha osservato che, in caso di esito negativo della messa alla prova, il giudice deve disporre la ripresa del processo e, se è pendente opposizione al decreto penale, non può dichiarare l'esecutività di tale decreto ma deve procedere come previsto dall'art. 464 c.p.p. (emissione del decreto di giudizio immediato). Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Messina perché emetta il decreto di giudizio immediato e prosegua il processo dal momento della sospensione.

Norme richiamate

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    «1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. 2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.»

    Stabilisce l'effetto della messa alla prova: sentenza di estinzione se positiva; ordinanza di ripresa del processo in caso di esito negativo. Impone dunque al giudice di non dichiarare esecutivi provvedimenti che contrastino con la ripresa del processo.

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    «1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.»

    Regola la revoca della sospensione per messa alla prova: impone udienza e notifica, riconosce impugnabilità per cassazione e stabilisce che il processo riprende dal momento della sospensione, con cessazione delle prescrizioni imposte all'imputato.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato per la disciplina dell'udienza di valutazione (modalità di fissazione e notifica); non è stato riportato per esteso nel testo ma è richiamato come norma procedurale applicabile all'udienza di revoca.

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale procedura da seguire quando, a seguito di esito negativo della messa alla prova e in assenza di accesso a riti alternativi, il GIP deve emettere il decreto di giudizio immediato (anziché dichiarare esecutivo il decreto penale).

  • Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020 (Rv. 280068)

    Precedente che chiarisce che l'opposizione a decreto penale di condanna rimane efficace ed efficace anche se contestualmente era stata proposta una richiesta di sospensione con messa alla prova la cui ammissibilità risultasse inadeguata; dunque l'inammissibilità della messa alla prova non incide sull'opposizione al decreto penale.

Massime di principio

  • Se la messa alla prova ha esito negativo, il giudice deve revocare la sospensione e disporre la ripresa del processo, non dichiarare l'esecutività di un decreto penale quando è pendente opposizione.
  • L'opposizione al decreto penale di condanna conserva efficacia anche se era stata proposta contestuale istanza di messa alla prova; l'inammissibilità di quest'ultima non invalida l'opposizione.
  • Quando, dopo la revoca della sospensione, non sussistono richieste di riti alternativi, il GIP deve emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464 c.p.p.; dichiarare l'esecutività del decreto penale in tali casi è illegittimo.
  • L'ordinanza di revoca della sospensione e le decisioni connesse sono impugnabili per violazione di legge; la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare o trasmettere gli atti perché si adottino i provvedimenti procedurali corretti.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare se sia pendente opposizione a decreto penale: se sì, le scelte procedurali del giudice devono tenere conto della conservazione dell'effetto dell'opposizione e della necessità di riprendere il processo dal momento della sospensione.

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