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Sentenza

Sentenza n. 2466/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento ricorso avverso diniego visto ingresso motivi di studio.

Giustizia amministrativa202600053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza le formalità necessarie, e ha comunque chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità: la procura speciale doveva essere disciplinata dalla legge processuale italiana e, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. e 83 c.p.c., conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'autenticazione, ai sensi dell'art. 2703 c.c., richiede l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore e la sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale. Dalla procura bilingue depositata non risultava né che il pubblico ufficiale avesse previamente accertato l'identità del sottoscrittore né che la firma fosse stata apposta in sua presenza. Il ricorrente ha inoltre notificato il ricorso dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, sicché il TAR ha escluso sia la sanabilità del vizio mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c., sia la rimessione in termini per errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la procura priva degli elementi tipici dell'autenticazione non integrasse una valida procura speciale. Ne derivava, in senso giuridico, la mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di procura, con conseguente nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. e impossibilità di una pronuncia sul merito del diniego del visto. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c., poiché l'Adunanza Plenaria ha escluso che tale disposizione esprima un principio generale applicabile al processo amministrativo e ha affermato l'incompatibilità della sanatoria con la struttura del rito amministrativo, caratterizzato da termini decadenziali. È stata altresì esclusa la rimessione in termini per errore scusabile, non essendovi, dopo la pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria, un'oggettiva incertezza giuridica. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della questione e della prossimità temporale della pronuncia nomofilattica.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    Il giudice richiama il principio per cui il processo svoltosi in Italia è regolato dalla legge processuale italiana, anche quando la procura sia stata rilasciata all'estero.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella della parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito di valida procura.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme solenni previste dalla disposizione, applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L'autenticazione richiede che dalla procura risultino l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti del possibile rilievo d'ufficio dell'inammissibilità della procura.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la dichiarazione d'ufficio dell'inammissibilità, impedendo una pronuncia sul merito.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso privo della sottoscrizione giuridicamente richiesta è nullo e determina l'inammissibilità del giudizio.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disposizione non è applicabile al processo amministrativo come principio generale e non consente di sanare il vizio della procura rilevato nel caso concreto.

  • sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025

    la previsione di cui all'art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo

    La procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso amministrativo; la carenza giuridica della procura non è sanabile mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo italiano, una procura alle liti rilasciata all'estero, ma utilizzata in un giudizio svoltosi in Italia, deve rispettare le forme richieste dalla legge processuale italiana.
  • Perché una procura speciale conferita mediante scrittura privata autenticata sia valida, devono risultare dalla stessa procura gli elementi tipici dell'autenticazione: l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale e l'apposizione della firma in sua presenza.
  • La mancanza di una valida procura speciale determina, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., la mancanza giuridica della sottoscrizione del ricorso e l'inammissibilità del giudizio, non potendosi procedere all'esame del merito.
  • L'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura nulla o inesistente, poiché nel rito amministrativo la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
  • Dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, la rimessione in termini per errore scusabile non è giustificata dalla pretesa incertezza sulla sanabilità della procura, salvo la presenza di ulteriori oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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