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Sentenza

Sentenza n. 511/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2266 del 2024.

Giustizia amministrativa202502448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2266 del 2024, relativa al pagamento delle somme spettanti a titolo di carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2266 del 2024. Il Ministero dell’istruzione e del merito, ritualmente intimato, non si è costituito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato, con note depositate il 9 e il 29 gennaio 2026, che l’Amministrazione aveva spontaneamente eseguito la sentenza, provvedendo nel dicembre 2025 al versamento delle somme riconosciute a titolo di carta del docente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza prima della definizione del giudizio, mediante il pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato comunque condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La liquidazione ha tenuto conto della spontanea esecuzione, del carattere seriale della controversia e della natura della controversia, ritenuta assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue spontaneamente e integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale prima della decisione, viene meno l’interesse alla prosecuzione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La spontanea esecuzione dell’obbligo giudiziale da parte dell’amministrazione non esclude la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza, che possono essere poste a carico dell’amministrazione tenendo conto dell’attivazione del giudizio resasi necessaria e delle modalità concrete della controversia.
  • Nelle controversie seriali di ottemperanza relative al pagamento delle somme riconosciute a titolo di carta del docente, la liquidazione delle spese può essere determinata in misura contenuta, considerando anche l’assimilabilità della controversia alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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