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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00651/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Ufficio contro la decisione favorevole della CTP. La controversia nasceva da un accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice per maggior reddito societario relativo all’anno 2009, poi imputato ai soci in proporzione alle quote. Alla ricorrente era stato notificato un autonomo avviso di accertamento. Con il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio preventivo e omessa pronuncia, sostenendo che il PVC e l’avviso rivolto alla società non le erano stati notificati; con il secondo motivo contestava la ripresa in capo al socio accomandante, lamentando che l’Ufficio non avesse provato un effettivo ruolo gestorio incompatibile con la sua qualità di accomandante; con il terzo motivo censurava la riconduzione alla società di movimentazioni bancarie riferite a un conto intestato a un terzo, asseritamente senza prova che il conto fosse solo formalmente intestato e occultasse operazioni societarie.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso. Ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario nelle controversie relative a società di persone, poiché non risultavano integralmente evocati in giudizio la società e l’altro socio in proprio, oltre alla contribuente ricorrente. Di conseguenza ha cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, cui ha demandato anche la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato come base dell’imputazione per trasparenza del reddito societario ai soci

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come fondamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società

  • art. 2318 c.c.

    invocato nel ricorso per sostenere la posizione del socio accomandante e i limiti alla gestione sociale

  • art. 2320 c.c.

    invocato nel ricorso per sostenere l’esclusione dell’accomandante dall’amministrazione della società

  • art. 37 d.P.R. n. 600/1973

    invocato nel ricorso per contestare l’attribuzione dei redditi e l’accertamento nei confronti del socio

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    invocato nel ricorso in tema di presunzioni bancarie e movimentazioni su conto terzi

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    invocato nel ricorso per contestare il metodo di ricostruzione del reddito

  • art. 2697 c.c.

    invocato nel ricorso per censurare la ripartizione dell’onere della prova

  • art. 2727 c.c.

    invocato nel ricorso in tema di presunzioni semplici

  • art. 2728 c.c.

    invocato nel ricorso in tema di presunzioni legali e riparto probatorio

  • art. 2729 c.c.

    invocato nel ricorso in tema di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 12 Preleggi

    invocato nel ricorso quale criterio interpretativo delle norme applicabili

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel primo motivo per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci, sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci: la mancata partecipazione di uno dei litisconsorti determina la nullità dell’intero giudizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando il giudizio è nullo per difetto di integrità del contraddittorio, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito e dispone il rinvio al giudice di merito affinché sia integrato il contraddittorio.
  • In tema di accertamento tributario delle società di persone, le censure sulla notifica del PVC, sulla qualità del socio accomandante e sulla riferibilità delle movimentazioni bancarie attengono al merito dell’accertamento, ma restano assorbite se manca l’integrità del contraddittorio necessario.
  • Il rilievo del litisconsorzio necessario opera anche se la questione non è stata sollevata dalle parti, poiché il giudice deve verificarla ex officio ove la controversia riguardi rapporti inscindibili tra società e soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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