Cassazione Penale, Sentenza n. 28388/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e diversi reati fine (capi 20, 21, 22, 28 e 32). Tre motivi: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 contestando la mancanza di specificazione sulla genesi dell'associazione, perimetro operativo, divisione dei compiti e dei proventi e l'esistenza di una cassa comune; 2) mancata autonoma valutazione delle singole condotte eccessivo affidamento su intercettazioni e massime d'esperienza senza riscontri esterni, con incertezza su quantitativi e potenza della droga; 3) carenze del quadro cautelare e argomentazioni generiche non riconducibili al Sanfedino, con contestazione della rilevanza di episodi quali trasporto del 27/5/2019 e controllo di polizia del 02/02/2021 (segnalazione ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Lecce avesse compiuto una esaustiva e logica analisi del quadro indiziario: intercettazioni, servizi di osservazione e videosorveglianza, sequestri e arresti in flagranza hanno delineato un'organizzazione con vertice (CARBONE Roberto), basi logistiche (bar Rossonero e circolo Margot), operazioni di approvvigionamento, distinzione dei ruoli e presenza di oltre dieci sodali. Il Tribunale ha valorizzato elementi specifici relativi al ruolo del Sanfedino (uso del pronome "noi", presenza nelle basi operative, partecipazione alla sottrazione di stupefacente dall'abitazione di un sodale, possesso di armi in ambito collegato al gruppo), e ha ritenuto fondato il pericolo di reiterazione della condotta. La Corte di legittimità ha richiamato il limite del sindacato di merito in cassazione: non è ammesso riesaminare i fatti offrendo letture alternative, salvo vizi logici manifesti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conferma del provvedimento del GIP da parte del Tribunale (procedura del riesame); il Tribunale ha correttamente operato la verifica ai sensi di tale disposizione
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Fondamento della contestata associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'associazione sulla base della indeterminatezza del programma, distinzione dei ruoli, vertice, basi logistiche e operazioni di approvvigionamento, ma ha escluso l'applicabilità del comma 6 alla fattispecie per i parametri indicati
art. 75 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato come episodio fattuale (segnalazione amministrativa conseguente a controllo di polizia del 2/2/2021); considerato dall'organo giudicante tra gli elementi che contribuiscono alla valutazione della personalità e del rischio di reiterazione
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Contestata dalla difesa per presunta errata applicazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la censura non può tradursi in mera diversa valutazione del materiale probatorio
art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come limite della cassazione in materia di vizio di motivazione: solo i vizi logici tassativamente indicati consentono il sindacato in sede di legittimità
art. 94 disp. att. c.p.p.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento per l'applicazione della norma
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non consente la riconsiderazione complessiva del materiale probatorio: la Cassazione verifica solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e la presenza di vizi logici manifesti, non l'interpretazione alternativa dei fatti.
- Le intercettazioni e il linguaggio utilizzato dagli indagati costituiscono valutazione di fatto riservata al giudice di merito; per impugnare efficacemente queste valutazioni in Cassazione è necessario dimostrare manifesta illogicità o irragionevolezza nella loro ricostruzione.
- In giudizio cautelare la valutazione della gravità indiziaria deriva dalla combinazione di molteplici elementi (intercettazioni, videosorveglianza, sequestri, arresti, basi logistiche, ruoli e rapporti gerarchici); va quindi contestata la logicità della sintesi motivazionale se si intende ottenere l'annullamento del provvedimento.
- Per la sussistenza dell'associazione per delitti di stupefacenti è cruciale dimostrare elementi quali organizzazione di uomini e mezzi, ripartizione di ruoli, operazioni di approvvigionamento e basi logistiche: l'assenza di tali elementi, se effettivamente provata, può indebolire il quadro indiziario.
- Per impugnare la misura cautelare con successo occorre rilevare specifici vizi di legge o di motivazione (contraddittorietà, illogicità, omissione di argomenti rilevanti), non già offrire una semplice diversa interpretazione delle emergenze probatorie.
- Gli elementi che indicano pericolo di reiterazione possono comprendere la continuità e sistematicità delle condotte, la struttura organizzativa del gruppo, precedenti specifici dell'indagato e riscontri recenti (es. controlli di polizia): attenuare o confutare tali elementi richiede evidenze concrete e non sole argomentazioni speculative.
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