Cassazione Civile, Ordinanza n. 00159/2026 del 03/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una società per dare esecuzione alle statuizioni di un lodo arbitrale pronunciato tra le stesse parti. Il destinatario del decreto ha proposto opposizione deducendo, in sintesi, la nullità del lodo e/o la invalidità della clausola compromissoria. In primo grado l'opposizione è stata rigettata; la Corte d'appello ha respinto il gravame ritenendo, da un lato, che la precedente decisione di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo per irritualità avesse effetto preclusivo su tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere in quel giudizio, compresa la validità del compromesso; dall'altro, che fosse tardiva la deduzione, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., del vizio della volontà del lodo, configurandosi una mutatio libelli. Il ricorrente ha quindi proposto nove motivi: (1) nullità della sentenza per la composizione del collegio con giudice ausiliario; (2) violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; (3) contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza insieme richiamato il giudicato e la mutatio libelli; (4) violazione degli artt. 1341 c.c. e 808-ter c.p.c. sulla mancata approvazione e sull'incertezza dell'oggetto della clausola compromissoria; (5) omessa pronuncia sulla invalidità della clausola arbitrale; (6) omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell'ingiunzione quale effetto della nullità della clausola; (7) e (8) violazioni dell'art. 183 e 112 c.p.c. sulla tardività e sulla mutatio libelli in tema di vizio della volontà del lodo; (9) censura fattuale sulla pretesa creditizia, in quanto le prove richieste avrebbero dimostrato l'infondatezza del credito ingiunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla insussistenza di un giudicato preclusivo quanto alla validità della clausola compromissoria e censurabile l'omessa pronuncia sulla relativa questione. Ha ritenuto infondati il primo, il settimo e l'ottavo motivo; inammissibili il terzo e il nono; assorbiti il quarto e il sesto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 158 c.p.c.
La doglianza sulla nullità della sentenza per la partecipazione di un giudice ausiliario è stata ritenuta infondata alla luce della disciplina sopravvenuta e delle indicazioni della Corte costituzionale.
art. 2909 c.c.
Il giudicato non si estende automaticamente a questioni non decise nel precedente giudizio, quando la precedente pronuncia si sia limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo per irritualità.
art. 324 c.p.c.
Si applica solo entro i limiti oggettivi del decisum precedente; nel caso concreto non precludeva l'esame della validità della clausola compromissoria.
art. 829 c.p.c.
Richiamato per descrivere l'originaria impugnazione del lodo nelle forme proprie dell'arbitrato rituale, poi dichiarata inammissibile per la qualificazione del lodo come irrituale.
art. 808-ter c.p.c.
È la norma di riferimento per il lodo irrituale e per i relativi vizi deducibili; il giudice di merito deve esaminare la validità della clausola compromissoria quando la nullità del lodo dipenda dalla sua inesistenza o invalidità.
art. 1341 c.c.
Richiamato come parametro per la verifica della validità della clausola compromissoria, in particolare quanto all'approvazione specifica delle clausole vessatorie.
art. 1346 c.c.
Richiamato per la dedotta incertezza dell'oggetto della clausola compromissoria, questione rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo sull'assenza di giudicato preclusivo.
art. 183 c.p.c.
La deduzione del vizio della volontà del lodo con la prima memoria è stata ritenuta tardiva e integra una mutatio libelli rispetto alla originaria domanda di nullità del lodo.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata accolta solo quanto alla validità della clausola compromissoria; è stata invece esclusa per le questioni tardivamente introdotte o assorbite.
art. 3 Cost.
Richiamato nel motivo sulla composizione del collegio, ma la censura è stata respinta alla luce della giurisprudenza costituzionale.
art. 25 Cost.
Richiamato nel motivo sulla composizione del collegio, ma non ritenuto violato dalla Corte di cassazione.
art. 106 Cost.
Richiamato nel motivo sulla composizione del collegio, ma la censura è stata dichiarata infondata.
art. 828 c.p.c.
Richiamato per descrivere il precedente giudizio di impugnazione del lodo, dichiarato inammissibile perché erroneamente proposto nelle forme dell'arbitrato rituale.
art. 2697 c.c.
Non espressamente citato nel testo fornito.
Massime di principio
- Quando una precedente decisione si limiti a dichiarare inammissibile l'impugnazione di un lodo per la sua natura irrituale, non si forma giudicato sulle ulteriori questioni non esaminate, comprese quelle relative alla validità della clausola compromissoria.
- La preclusione da giudicato richiede una precedente decisione di merito o comunque una statuizione che abbia effettivamente deciso la questione; non basta una pronuncia meramente processuale che arresti il giudizio per difetto del rimedio esperito.
- In caso di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su lodo arbitrale, la deduzione della nullità del lodo per inesistenza o invalidità della clausola compromissoria impone al giudice di merito di interpretare direttamente la clausola per verificare se esprima o meno la volontà di devolvere ad arbitri le controversie.
- La questione della validità della clausola compromissoria è logicamente e giuridicamente preliminare rispetto all'accertamento della potestas iudicandi degli arbitri e non può essere elusa mediante un improprio richiamo al giudicato.
- La deduzione, in corso di causa, di un vizio della volontà del lodo è inammissibile se introduce una fattispecie costitutiva diversa rispetto alla originaria domanda di nullità, non ricorrendo un semplice ampliamento o precisazione della medesima causa petendi.
- Le doglianze che investono direttamente l'apprezzamento del fatto e la valutazione dell'istruttoria sono inammissibili in cassazione quando mirano a sollecitare un nuovo esame del merito, specie se la decisione impugnata si sia arrestata a una ragione processuale pregiudiziale.
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