Sentenza del 24/04/2018 n. 1803 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Mancata notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento prodromici all'iscrizione a ruolo. Annullamento del ruolo e delle cartelle di pagamento impugnate. Onere dell'agente della riscossione di chiamata in causa dell'ente creditore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento prodromici all’iscrizione a ruolo. Ha quindi sostenuto di non aver ricevuto gli atti necessari per conoscere la pretesa tributaria e per esercitare tempestivamente il diritto di difesa. Poiché la controversia non riguardava esclusivamente la regolarità o validità di atti esecutivi imputabili all’agente della riscossione, quest’ultimo avrebbe dovuto chiamare in causa l’ente creditore ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999.
La decisione
L’impugnazione è stata ritenuta fondata: è stato annullato il ruolo e sono state annullate le cartelle di pagamento impugnate per omessa notificazione. È stato inoltre chiarito che, quando il contribuente agisce contro l’agente della riscossione per questioni riguardanti anche la fondatezza o la formazione della pretesa tributaria, l’onere di chiamare in causa l’ente creditore spetta all’agente stesso, senza necessità che il giudice disponga l’integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 39, D.Lgs. n. 112/1999
Nelle controversie promosse dal contribuente contro l’agente della riscossione, quando la contestazione non riguarda soltanto la regolarità o validità degli atti esecutivi, spetta all’agente della riscossione chiamare in causa l’ente creditore. L’omessa chiamata non impone al giudice di integrare d’ufficio il contraddittorio.
Massime di principio
- La mancata prova della notifica della cartella di pagamento può comportare l’annullamento del ruolo e della cartella, soprattutto quando il contribuente contesta tempestivamente la pretesa.
- Se sono contestati anche gli atti presupposti o la stessa esistenza della pretesa tributaria, la controversia non riguarda soltanto l’attività esecutiva dell’agente della riscossione.
- In tali casi l’agente della riscossione deve chiamare in causa l’ente creditore; il contribuente non è tenuto a individuare autonomamente e citare entrambi i soggetti.
- La mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici può impedire la valida formazione del ruolo e rendere illegittima la successiva cartella di pagamento.
- L’agente della riscossione risponde degli aspetti relativi alla notifica e alla procedura di riscossione, mentre l’ente creditore è il soggetto normalmente competente sulla formazione e sulla fondatezza della pretesa tributaria.
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