Cassazione Civile, Ordinanza n. 04739/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società immobiliare)
La controversia
Un acquirente di un immobile ha convenuto davanti al tribunale la società dante causa del proprio venditore e l'ente che gli aveva venduto il compendio, chiedendo l'accertamento della proprietà su una striscia di terreno recintata dall'altra parte e la restituzione del suolo. In subordine aveva chiesto la garanzia per evizione parziale e la riduzione del prezzo. La società convenuta ha resistito sostenendo di essere proprietaria per titolo e, in subordine, di aver usucapito il terreno; l'ente venditore ha sostenuto che l'area fosse compresa nella vendita all'attore. In appello la decisione di primo grado è stata confermata, ma la Corte territoriale ha riqualificato la domanda come azione di regolamento di confini con richiesta di rilascio della porzione di suolo. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) extrapetizione per la riqualificazione della domanda in appello in assenza di specifica impugnazione; 2) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto provata la proprietà dell'attore sulla base del solo titolo, senza la prova dei passaggi intermedi di acquisto; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem; 4) omessa pronuncia sulla domanda/eccezione di usucapione; 5) erronea statuizione sulle spese in favore dell'ente chiamato in causa, sostenendo che mancasse un rapporto processuale diretto e che la chiamata fosse stata solo una litis denuntiatio. L'attore ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla regolazione delle spese sostenute dall'ente venditore, lamentando che la Corte d'appello le avesse poste a suo carico invece che a carico della società soccombente, poiché la citazione del venditore era stata necessaria per la garanzia per evizione. L'ente venditore ha resistito sia al ricorso principale sia a quello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della società. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'acquirente solo sul capo relativo alle spese di lite sostenute dall'ente venditore nel giudizio di merito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito: ha accolto l'appello incidentale e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha posto le spese sostenute dall'ente venditore a carico della società soccombente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente principale. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La diversa qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice di appello non integra extrapetizione se resta invariato il petitum e la causa petendi e la decisione si colloca entro i fatti già introdotti in causa.
art. 345 c.p.c.
Il divieto di ius novorum non è violato quando il giudice di appello decide sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti già acquisiti al processo, senza introdurre nuovi elementi fattuali.
art. 132, comma 2, c.p.c.
La censura di nullità per difetto di motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalga a mancanza costituzionalmente rilevante della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per i vizi processuali dedotti; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché la sentenza d'appello era motivata e aveva esaminato i motivi di gravame.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per le censure di violazione di legge in tema di qualificazione dell'azione, onere probatorio e spese di lite.
art. 948 c.c.
Nell'azione di rivendica il proprietario deve provare il proprio diritto secondo i relativi criteri; tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la controversia fosse in realtà di regolamento di confini.
art. 2697 c.c.
È richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha escluso la violazione perché la qualificazione della lite come regolamento di confini rendeva non pertinente la doglianza basata sulla probatio diabolica della rivendica.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 1485 c.c.
Il compratore convenuto da un terzo che rivendichi diritti sulla cosa deve chiamare in causa il venditore per non perdere la garanzia per evizione; il principio è stato ritenuto applicabile anche quando sia il compratore ad agire in rivendica contro il terzo.
art. 1495 c.c.
La Corte lo richiama per affermare l'onere del compratore di evocare in giudizio il venditore/dante causa a tutela della garanzia per evizione anche nel giudizio promosso dall'acquirente contro il terzo possessore.
art. 91 c.p.c.
Le spese devono seguire la soccombenza; in applicazione del principio di causalità, il soccombente nella controversia sul bene può essere condannato anche a rifondere le spese del terzo chiamato in causa necessarie per la garanzia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica della domanda appartiene al giudice di merito e può essere mutata in appello senza extrapetizione quando il giudice resti entro il medesimo petitum e la medesima causa petendi e non introduca nuovi fatti.
- Nel giudizio di appello non vi è violazione del divieto di ius novorum se la decisione si fonda su una diversa lettura giuridica dei fatti già acquisiti al processo.
- La censura di motivazione in cassazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Nell'azione di regolamento di confini la controversia riguarda l'estensione dei fondi sulla base dei titoli e non un conflitto di titoli in senso proprio; la richiesta di rilascio della porzione occupata può essere un mero corollario della determinazione del confine.
- La proposizione dell'usucapione non trasforma automaticamente la controversia in rivendica, poiché incide su una situazione di fatto e non sul titolo originario invocato dall'attore.
- In tema di garanzia per evizione, l'acquirente che agisca contro il terzo possessore può chiamare in causa il proprio dante causa; se la chiamata è resa necessaria dalla contestazione del terzo, le spese del terzo chiamato possono gravare sul soccombente che ha determinato la lite.
- Ai fini della liquidazione delle spese, può operare un criterio di causalità per cui il soccombente nel giudizio sul bene risponde anche delle spese del terzo evocato in garanzia, pur in assenza di un diretto rapporto processuale tra convenuto e chiamato.
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