Cassazione Penale, Sentenza n. 45732/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi di ricorso: 1) contestazione della sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo (mancato evento) e soggettivo (assenza del dolo; ipotesi di reato impossibile per inidoneità dell'azione e mancata configurazione anche del tentativo); 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla ricostruzione dell'evento, con censura per presunta omissione di rilevanza del fatto che la vittima aveva avviato l'attività nel giugno 2014 e per una presunta inversione dell'onere della prova da parte della Corte di appello (la difesa sosteneva che il ritardo nell'apertura fosse dovuto a difficoltà economiche); 3) dedotta errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'imputato aveva posto in essere condotte intimidatorie reiterate (ingresso nel locale con serranda "semi-aperta", frase "poi vediamo se aprite", gesto mimante lo strangolamento), che avevano indotto due professionisti a recedere dalla collaborazione e avevano effettivamente determinato un ritardo nell'apertura dell'attività fino a giugno 2014. La Corte ha escluso l'inversione dell'onere della prova, ha ritenuto evidente l'elemento soggettivo doloso e ha dichiarato manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, per l'assenza della particolare tenuità e per l'abitualità/contestualità del comportamento. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Il reato di violenza privata è stato ritenuto integrato da condotte intimidatorie anche non esplicitamente minacciose (gesti, parole, presenza intrusiva) quando abbiano la capacità di impedire o ostacolare l'esercizio di una libera attività economica; il giudice ha ritenuto sussistenti sia gli elementi oggettivi (interruzione di rapporti professionali e ritardo nell'apertura) sia il dolo.
art. 131-bis cod. pen.
L'esimente per particolare tenuità dell'offesa è stata esclusa per il contesto fattuale: la condotta era reiterata, diretta a impedire la concorrenza e ha prodotto effetti concreti e rilevanti (recesso di collaboratori e ritardo nell'apertura), sicché non si è in presenza di offesa di particolare tenuità né di non abitualità del comportamento.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto inammissibile per genericità l'analoga doglianza in appello relativa all'art. 131-bis, osservando che il gravame deve contenere elementi concreti e non mere affermazioni generiche; la censura in Cassazione è stata anch'essa valutata come generica quando non ha indicato elementi di prova non esaminati.
Massime di principio
- Condotte intimidatorie possono essere costituite anche da gesti e frasi indirette se reiterate e idonee a produrre timore concreto nelle vittime: per il reato di violenza privata rileva l'effetto sulla volontà altrui (es. ritiro di collaborazioni, ritardo nell'apertura di un'attività).
- L'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto dal complesso delle condotte e dalla loro reiterazione e finalità; non è necessario che vi sia una minaccia esplicita se il comportamento dimostra la volontà di impedire l'altrui libera iniziativa.
- Spetta all'accusa fornire prove del nesso causale tra la condotta intimidatoria e l'evento (interruzione di rapporti, ritardo nell'attività); l'ipotesi difensiva che l'evento sia dovuto a difficoltà economiche richiede elementi probatori concreti per essere ritenuta alternativa plausibile.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione puntuale e motivata sulla lieve entità dell'offesa e sulla non abitualità del comportamento; affermazioni generiche senza riscontri probatori non sono sufficienti.
- I motivi di ricorso (in particolare in Cassazione) devono essere specifici indicandosi gli elementi di fatto o di diritto controversi e gli eventuali vizi di motivazione; argomentazioni generiche o mera riconsiderazione del fatto ricostruito dai giudici di merito sono inammissibili.
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