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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45732/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi di ricorso: 1) contestazione della sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo (mancato evento) e soggettivo (assenza del dolo; ipotesi di reato impossibile per inidoneità dell'azione e mancata configurazione anche del tentativo); 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla ricostruzione dell'evento, con censura per presunta omissione di rilevanza del fatto che la vittima aveva avviato l'attività nel giugno 2014 e per una presunta inversione dell'onere della prova da parte della Corte di appello (la difesa sosteneva che il ritardo nell'apertura fosse dovuto a difficoltà economiche); 3) dedotta errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'imputato aveva posto in essere condotte intimidatorie reiterate (ingresso nel locale con serranda "semi-aperta", frase "poi vediamo se aprite", gesto mimante lo strangolamento), che avevano indotto due professionisti a recedere dalla collaborazione e avevano effettivamente determinato un ritardo nell'apertura dell'attività fino a giugno 2014. La Corte ha escluso l'inversione dell'onere della prova, ha ritenuto evidente l'elemento soggettivo doloso e ha dichiarato manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, per l'assenza della particolare tenuità e per l'abitualità/contestualità del comportamento. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Il reato di violenza privata è stato ritenuto integrato da condotte intimidatorie anche non esplicitamente minacciose (gesti, parole, presenza intrusiva) quando abbiano la capacità di impedire o ostacolare l'esercizio di una libera attività economica; il giudice ha ritenuto sussistenti sia gli elementi oggettivi (interruzione di rapporti professionali e ritardo nell'apertura) sia il dolo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    L'esimente per particolare tenuità dell'offesa è stata esclusa per il contesto fattuale: la condotta era reiterata, diretta a impedire la concorrenza e ha prodotto effetti concreti e rilevanti (recesso di collaboratori e ritardo nell'apertura), sicché non si è in presenza di offesa di particolare tenuità né di non abitualità del comportamento.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto inammissibile per genericità l'analoga doglianza in appello relativa all'art. 131-bis, osservando che il gravame deve contenere elementi concreti e non mere affermazioni generiche; la censura in Cassazione è stata anch'essa valutata come generica quando non ha indicato elementi di prova non esaminati.

Massime di principio

  • Condotte intimidatorie possono essere costituite anche da gesti e frasi indirette se reiterate e idonee a produrre timore concreto nelle vittime: per il reato di violenza privata rileva l'effetto sulla volontà altrui (es. ritiro di collaborazioni, ritardo nell'apertura di un'attività).
  • L'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto dal complesso delle condotte e dalla loro reiterazione e finalità; non è necessario che vi sia una minaccia esplicita se il comportamento dimostra la volontà di impedire l'altrui libera iniziativa.
  • Spetta all'accusa fornire prove del nesso causale tra la condotta intimidatoria e l'evento (interruzione di rapporti, ritardo nell'attività); l'ipotesi difensiva che l'evento sia dovuto a difficoltà economiche richiede elementi probatori concreti per essere ritenuta alternativa plausibile.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione puntuale e motivata sulla lieve entità dell'offesa e sulla non abitualità del comportamento; affermazioni generiche senza riscontri probatori non sono sufficienti.
  • I motivi di ricorso (in particolare in Cassazione) devono essere specifici indicandosi gli elementi di fatto o di diritto controversi e gli eventuali vizi di motivazione; argomentazioni generiche o mera riconsiderazione del fatto ricostruito dai giudici di merito sono inammissibili.

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