Cassazione Penale, Sentenza n. 3798/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 29/11/2019 che confermava le condanne per concorso nel tentato omicidio aggravato da futili motivi di Giorgian HOREICA (Landir CEPA: 4 anni ridotti ex art. 116 c.p.; Oltian CEPA: 5 anni e 4 mesi). Landir deduceva, in cassazione, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai presunti offesi in fase di indagine ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p. (sostendo che quelle persone avrebbero dovuto essere sentite come indagate per rissa) e una contraddittorietà tra assoluzione per porto abusivo di strumenti atti a offendere e l'attribuzione a lui della detenzione del cacciavite. Oltian deduceva mancata derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni volontarie e censurava l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Landir, il motivo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni è stato ritenuto manifestamente infondato: le dichiarazioni delle persone offese non erano utilizzabili contro gli stessi ma potevano essere utilizzate contro terzi e, in ogni caso, la ricostruzione processuale descriveva un'aggressione unilaterale da parte di un gruppo numericamente soverchiante; inoltre la presunta contraddittorietà rispetto all'assoluzione per porto di armi è stata ritenuta irrilevante, poiché la responsabilità concorrente è stata affermata indipendentemente dall'identificazione del possessore materiale dell'arma. Quanto a Oltian, la Cassazione ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito sulla sussistenza del concorso di persone e dell'animus necandi, richiamando fattori quali la preordinazione, il numero degli aggressori, la disponibilità di armi, la zona corporea colpita (testa) e la gravità delle lesioni; il motivo relativo ai futili motivi è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità. I ricorrenti sono condannati alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese da persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagato sono inibite a fini probatori contro quella stessa persona; tuttavia, tali dichiarazioni, se rese da persone non indagate al momento, possono essere utilizzate contro terzi e la sanzione di inutilizzabilità non opera automaticamente nei loro confronti.
art. 64 cod. proc. pen.
Rimanda alle garanzie procedurali per l'assunzione delle informazioni da persone che risultano indagate; nel caso valutato la Corte ha ritenuto che quelle garanzie non fossero omesse in modo da rendere inutilizzabili le dichiarazioni nei confronti dei ricorrenti.
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone nel reato non richiede necessariamente un accordo preventivo: è sufficiente un contributo causale, materiale o morale, all'esecuzione del fatto altrui. La volontà di concorrere può emergere anche dalla condotta esteriore che rafforza o agevola il proposito criminoso altrui.
art. 116 cod. pen.
Riferimento alla riduzione di pena applicata per il rito abbreviato; la Corte di merito aveva fatto applicare la riduzione prevista.
art. 4 L. 110/1975
Norma sul porto/possesso di strumenti atti ad offendere: la Corte ha assolto gli imputati da tale specifico reato ma ha ritenuto che ciò non impedisse di attribuire loro responsabilità concorrente nel delitto più grave, essendo la condanna basata sul contributo complessivo all'azione di gruppo.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria da persone non sottoposte a indagini, anche se autoindizianti per la loro posizione, possono essere utilizzate contro terzi e non sono automaticamente inutilizzabili per questi ultimi ai sensi dell'art. 63 c.p.p.
- In tema di concorso di persone, non è necessario dimostrare un accordo antecedente: è sufficiente che il comportamento di ciascuno abbia fornito un contributo apprezzabile, materiale o morale, all'esecuzione del reato collettivo.
- La qualificazione del fatto come tentato omicidio (anziché lesioni) può essere confermata se sussistono indicatori dell'animus necandi quali preordinazione dell'aggressione, superiorità numerica, disponibilità di armi, zona vitale colpita (es. testa) e gravità delle lesioni (penetranza cerebrale, pericolo di vita).
- L'assoluzione per un reato accessorio (es. porto di arma) non esclude automaticamente la responsabilità per un reato principale se la condanna si fonda su una valutazione del concorso di persone e del contributo causale complessivo.
- Questioni di fatto e valutazioni probatorie consolidate in sede di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione; motivi che comportano una 'controlettura' delle prove sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- Censure nuove sollevate per la prima volta in sede di legittimità (es. relativa a circostanze aggravanti) sono inammissibili.
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