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Sentenza

Sentenza n. 1505/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 3209/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 926/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, passata in giudicato, notificata al Ministero il 13 dicembre 2024 e recante la condanna all'accredito sulla Carta elettronica del docente dell'importo nominale complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che risultava ancora mancante l'accredito per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mentre l'accredito relativo all'anno 2019/2020 era stato effettuato, determinando la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente a tale annualità. Sono stati ritenuti integrati i presupposti processuali dell'ottemperanza, poiché la sentenza era stata depositata in copia conforme, notificata al Ministero soccombente e, alla data del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'accredito relativo all'anno scolastico 2019/2020, essendo intervenuta l'esecuzione per tale annualità. Per le restanti annualità ha accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando sulla Carta elettronica della docente l'importo liquidato nella sentenza azionata, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale protratta inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento, ponendo gli atti necessari a carico dell'Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato ritenuto già compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rifusione del contributo unificato ove versato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione era inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso, integrando il presupposto temporale per l'azione esecutiva.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 21 dell'Allegato 1

    È stato utilizzato per la liquidazione del compenso professionale, con applicazione della dimidiazione prevista dall'art. 4, comma 1, e ulteriori riduzioni motivate dalla serialità della controversia e dalle difficoltà operative dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un'ottemperanza solo parziale intervenuta nel corso del giudizio, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata limitatamente alla parte del comando giudiziale già eseguita; il giudice deve invece ordinare l'esecuzione per le residue obbligazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, l'ordine di esecuzione può comprendere sia il capitale liquidato nel titolo sia gli interessi legali maturati dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta sia un dipendente pubblico e l'attività commissariale sia connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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