Cassazione Civile, Ordinanza n. 15806/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un’associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno 2009, maggiori imposte ai fini IRES, IVA e IRAP, negando le agevolazioni fiscali connesse al regime di favore per le associazioni sportive dilettantistiche e al regime di non commercialità. L’Ufficio aveva contestato, in particolare, la mancata registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, la mancata trasmissione del modello EAS e la mancata effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 90, comma 5, l. 289/2002 e dell’art. 148, comma 8, TUIR, sostenendo che la registrazione dell’atto costitutivo non sarebbe requisito costitutivo dell’ASD e che, in ogni caso, varrebbe solo per alcune agevolazioni e non per il regime generale di cui all’art. 143 TUIR; 2) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, assumendo che la CTR avesse valorizzato elementi non contenuti nell’avviso, ma emersi solo nelle controdeduzioni dell’Ufficio; 3) violazione dell’art. 148, comma 8, lett. c) ed e), TUIR e dell’art. 90, comma 18, lett. e), l. 289/2002, contestando sia l’applicabilità delle clausole statutarie al caso concreto, sia la valutazione di difetto di democraticità della vita associativa; 4) censura sulla mancata comunicazione EAS, riproposta in cassazione per evitare decadenze, benché il relativo motivo d’appello fosse rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva fondato la decisione sulla sola tardività formale della registrazione, ma sull’assenza di prova, per l’anno d’imposta 2009, della conformità dello statuto alle clausole richieste per il regime agevolativo, non essendo disponibili atti con data certa anteriore al 2015. Lo stesso motivo è stato inoltre ritenuto infondato nella restante parte, perché il comma 8 dell’art. 148 TUIR si riferisce anche alle disposizioni dei commi 5, 6 e 7 e non solo al comma 3. Il secondo motivo è stato respinto perché l’Ufficio non aveva mutato in giudizio la pretesa impositiva, ma aveva solo specificato, in sede difensiva, gli elementi di fatto già posti a fondamento dell’avviso, distinguendosi tra motivazione dell’atto e prova della pretesa. Il terzo motivo è stato rigettato nella parte in cui riproponeva la stessa questione sulla natura non commerciale dell’ente, per difetto di prova del possesso dei requisiti; è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una questione rimasta assorbita in appello, in mancanza di soccombenza su di essa. Nulla sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 90, comma 5, l. 27 dicembre 2002, n. 289
gli atti costitutivi delle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa
la norma impone la registrazione dell’atto costitutivo ai fini fiscali; non è requisito civilistico di costituzione, ma rileva come indice/documento necessario per accedere al regime agevolato e per attribuire data certa agli atti invocati a sostegno della pretesa esenzione
art. 148, comma 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la Corte ritiene che il requisito della registrazione dell’atto costitutivo sia richiesto non solo per le agevolazioni del comma 3, ma anche rispetto alle altre disposizioni richiamate dal comma 8 (commi 5, 6 e 7), sicché la mancata prova della registrazione e della data certa osta al riconoscimento del regime di favore
art. 143, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la censura della contribuente secondo cui la registrazione non sarebbe necessaria per il regime generale di non commercialità è stata reputata irrilevante nel caso concreto, perché la CTR ha escluso in fatto la prova dei requisiti dell’ente per l’anno d’imposta accertato
art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
la motivazione dell’avviso delimita il perimetro delle contestazioni proponibili dall’Ufficio in giudizio, ma la successiva difesa può specificare e provare i fatti già contestati senza integrare o mutare la pretesa impositiva
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di denuncia delle violazioni di legge nei motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto
art. 148, comma 8, lett. c) ed e), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
le clausole statutarie e i requisiti di democraticità sono valorizzati come presupposti sostanziali e formali per l’accesso al regime agevolativo
art. 90, comma 18, lett. e), l. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato come disposizione che impone specifiche clausole associative in funzione del riconoscimento del regime fiscale di favore
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche, non è sufficiente la veste formale di ASD o il riconoscimento sportivo, occorrendo la prova dell’effettivo possesso, nell’anno d’imposta contestato, dei requisiti sostanziali e statutari richiesti dalla legge.
- La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, o comunque la loro data certa, può assumere rilievo decisivo ai fini della prova della riferibilità dell’assetto associativo al periodo d’imposta oggetto di accertamento.
- Nel processo tributario la motivazione dell’avviso di accertamento delimita il thema decidendum, ma l’Ufficio può in giudizio specificare e provare i fatti già contestati senza incorrere in mutatio libelli, purché non introduca una pretesa diversa da quella originaria.
- La distinzione tra allegazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria e prova degli stessi consente all’Amministrazione di fornire in giudizio elementi dimostrativi ulteriori rispetto a quelli esposti nell’atto, se riferiti alla medesima contestazione.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio compiuta dal giudice di appello.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un ragionamento diverso da quello effettivamente posto a base della decisione, la censura è inammissibile.
- Non è ammissibile proporre in cassazione doglianze relative a questioni rimaste assorbite in appello, quando il motivo non sia stato oggetto di soccombenza e non si tratti di mera riproposizione per il giudizio di rinvio.
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