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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28945/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento TARI notificato per l’anno d’imposta 2015 a una società detentrice di un’unità immobiliare situata all’interno dell’area dell’interporto di Nola, per un importo maggiore rispetto a quello ritenuto dovuto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi parzialmente rigettato l’appello del Comune, confermando una riduzione del tributo nella misura del 40% ai sensi della normativa sulla TARI per le zone non servite dalla raccolta dei rifiuti. Il Comune ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, della L. n. 147/2013. Sostiene che la CTR avrebbe errato nel riconoscere la riduzione, perché il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti era comunque svolto dal Comune nelle strade di collegamento all’area dell’interporto, pur non all’interno del perimetro dell’area privata, e quindi non vi sarebbe stato un vero mancato svolgimento del servizio nell’area tassata.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il motivo del Comune perché la CTR ha correttamente applicato i principi già affermati in precedenza in materia di riduzioni TARI per zone in cui la raccolta non è effettuata. La riduzione del 40% ex art. 1, comma 657, L. n. 147/2013 spetta quando il servizio sia istituito nel territorio comunale ma non sia concretamente svolto nella specifica zona in cui si trova il bene tassato; è irrilevante che la zona sia privata anziché pubblica e irrilevante che il mancato svolgimento dipenda o meno da colpa del Comune. Nella specie era pacifico che il servizio comunale arrivasse solo fino agli accessi dell’interporto e non all’interno della vasta area privata, dove il servizio era svolto da un soggetto privato, sicché la riduzione al 40% era corretta. Il Comune è condannato alle spese, distratte in favore del difensore antistatario della controricorrente, ed è dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

    viene invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge

  • art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento...; Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento

    le riduzioni previste dai commi 656 e 657 sono riduzioni tecniche, obbligatorie e spettanti ope legis quando il servizio sia mancante o non effettuato nella zona; non richiedono una specifica previsione regolamentare né una domanda del contribuente, fermo l’onere di provarne i presupposti

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, commi 6 e 40

    costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la TARSU

    richiamato come antecedente normativo delle attuali riduzioni TARI

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Le riduzioni TARI per mancato svolgimento della raccolta rifiuti sono riduzioni tecniche e operano automaticamente quando ricorrono i presupposti legali, senza necessità di una previsione regolamentare comunale o di una domanda specifica del contribuente.
  • Ai fini della riduzione prevista per le zone in cui la raccolta non è effettuata, rileva il dato oggettivo del mancato svolgimento del servizio nella concreta area in cui è ubicato il bene tassato, non la natura pubblica o privata dell’area né la colpa dell’ente impositore.
  • La nozione di "zona" ai sensi del comma 657 presuppone un ambito territoriale di significativa estensione; spetta al giudice di merito valutarne in concreto la consistenza, anche in relazione alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
  • In tema di riduzioni TARI, grava sul contribuente l’onere di allegare e provare i presupposti di fatto che giustificano la riduzione richiesta; in difetto di prova specifica, opera la misura legale massima prevista.
  • La riduzione tariffaria per mancata raccolta non ha natura risarcitoria o sanzionatoria, ma serve a temperare l’imposizione in proporzione alla minore fruibilità del servizio e ai maggiori costi che il contribuente deve sostenere per organizzare un servizio sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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