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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07304/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso commerciale di un immobile destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. La locatrice aveva intimato sfratto per morosità e chiesto anche decreto ingiuntivo per i canoni asseritamente non pagati. A seguito dell’opposizione della conduttrice e del mutamento di rito, questa aveva proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per plurimi inadempimenti della locatrice, sostenendo in particolare l’inidoneità dei locali all’uso convenuto, la necessità di opere essenziali per l’agibilità e per l’intestazione della licenza amministrativa, nonché l’esistenza di molestie di diritto legate alla pretesa persistenza della licenza del coniuge della locatrice sui medesimi locali. Il Tribunale aveva però dichiarato la risoluzione per inadempimento della conduttrice e l’aveva condannata al rilascio e al pagamento dei canoni scaduti. In appello la decisione era stata in gran parte riformata, con dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale e di parte delle pretese creditorie della locatrice, riduzione del credito per canoni anteriori al 5 giugno 2017 e compensazione delle spese. In cassazione la società conduttrice ha articolato quattro motivi: 1) omesso esame di quietanze di pagamento relative ad alcune mensilità; 2) violazione degli artt. 1571, 1575 e 1576 c.c. sulla dedotta inidoneità dei locali e sulle opere indispensabili; 3) violazione dell’art. 1575, n. 3, c.c. per la mancata considerazione delle molestie di diritto che avrebbero impedito il rilascio dei permessi amministrativi; 4) violazione di norme costituzionali e processuali e degli artt. 2697 e 2907 c.c. per il diniego della prova testimoniale diretta a supportare la domanda riconvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via principale, che il ricorso non rispettasse il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non descriveva in modo sufficiente la domanda riconvenzionale, le difese avversarie, la decisione di primo grado e le censure proposte in appello. In aggiunta, ha evidenziato che il primo motivo si risolveva in una critica a risultanze istruttorie e introduceva una questione nuova; che il secondo e il terzo motivo erano generici e non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata; e che il quarto motivo non attaccava il fondamento della decisione di merito sul diniego della prova, perché la Corte d’appello aveva comunque escluso che le opere potessero dare luogo a scomputo dal credito in assenza di consenso della locatrice, la quale avrebbe potuto trattenere le opere senza indennizzo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa della parte intimata in cassazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e del fatto processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti del processo.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura generica o meramente riproduttiva delle difese di merito è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione delle risultanze istruttorie o della valutazione di singoli documenti.

  • artt. 1571, 1575 e 1576 c.c.

    Richiamati come norme sulla locazione e sugli obblighi del locatore, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e di adeguato confronto con la decisione impugnata.

  • art. 1575, n. 3, c.c.

    Invocato per le molestie di diritto, ma senza una censura specifica e confrontata con la ratio della sentenza di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma la censura non ha colpito il reale fondamento della decisione sulla prova testimoniale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza incidere sulla ratio decidendi della Corte territoriale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo come parametro costituzionale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo come parametro costituzionale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza che la censura superasse il difetto di specificità.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma non in modo idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l’esposizione sommaria dei fatti non è un formalismo: deve consentire alla Corte di ricostruire la controversia, le difese, lo svolgimento del processo e la ratio della decisione impugnata senza attingere ad altre fonti.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e criticare puntualmente la ratio decidendi; non basta riproporre in modo assertivo gli argomenti già svolti in appello o limitarsi a dissentire dalla decisione.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione delle prove o della loro attendibilità.
  • In cassazione non sono proponibili questioni nuove che richiedono accertamenti di fatto non già introdotti e sviluppati nei gradi di merito.
  • Quando la sentenza di merito fonda il rigetto di una prova sulla irrilevanza della stessa rispetto al decisum, il ricorso deve confrontarsi con quel preciso fondamento logico-giuridico, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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