Sentenza n. 164/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento “- della Nota n. Prot. 12346, a firma del Coordinatore del Servizio Integrato Attività Economiche del Comune di Foggia, Area Tecnica, dell'08.02.2021, ricevuta a mezzo p.e.c. in pari data, dall'oggetto: “Comunicazione di diniego”, e con cui, in riferimento, all'istanza presentata dalla ricorrente, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente (Prot. nn. 93428 del 10.09.2018), relativa al rinnovo dell'autorizzazione n. 12943 del 07.09.2018, già regolarmente concessa sotto la vigenza della medesima normativa, nazionale e locale, per un impianto pubblicitario sito alla via Martiri di Via Fani, in Foggia, la P.A. resistente, ne dichiarava il rigetto, in quanto l'istanza, così come formulata, sarebbe risultata in contrasto, con l'art. 23 del Codice della Strada, ricadendo il manufatto, mai delocalizzato e mai interessato da variazioni dello stato dei luoghi, “in area di intersezione”, senza alcun'altra motivazione, oltre a quelle meramente apparenti, strumentalmente poste a base del diniego; nonché - di ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quelli impugnati e/o comunque connesso a questi ultimi, ancorché non conosciuto e/o notificato alla ricorrente, su cui, in ogni caso, si riservano motivi aggiunti; nonché, infine, per l'accertamento e la declaratoria -del diritto della ricorrente ad ottenere provvedimento partecipato, compiutamente ed esaustivamente motivato in relazione all'istanza presentata, oltre che orientato al riconoscimento della legittimazione a continuare ad operare, presso il Comune resistente, in presenza degli effettivi e noti presupposti e condizioni di legge”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell'autorizzazione per un impianto pubblicitario collocato lungo una strada comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa pubblicitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale di rinnovo dell'autorizzazione relativa a un impianto pubblicitario già autorizzato e non modificato. Il provvedimento si fondava esclusivamente sull'affermazione che l'impianto fosse collocato in area di intersezione e quindi in contrasto con l'art. 23 del Codice della strada. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta, lamentando una motivazione apparente, generica e non riferita alle concrete caratteristiche dell'impianto. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, nonché la violazione delle disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Foggia, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione e la contraddittorietà tra atti. La società ha evidenziato che il manufatto era collocato a 6,5 metri dall'intersezione, quindi oltre la distanza minima di 5 metri prevista dal piano comunale, e che non vi erano state variazioni dello stato dei luoghi. In giudizio il Comune ha sostenuto che la ragione ostativa riguardasse le dimensioni del cartellone, prospettazione non contenuta nel diniego originario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto la motivazione del provvedimento del tutto generica, poiché non indicava le concrete criticità dell'impianto né spiegava in che modo esso pregiudicasse la sicurezza della circolazione. Dalla documentazione risultava inoltre che l'impianto rispettava la distanza minima prevista dal piano generale comunale, essendo collocato a 6,5 metri dall'intersezione. Il richiamo all'art. 23 del Codice della strada non era sufficiente, poiché tale disposizione, pur consentendo di vietare impianti pubblicitari anche quando siano rispettate distanze o altre misure cautelative, richiede una valutazione concreta e discrezionale del rischio per la sicurezza stradale. Il Comune non aveva individuato né esplicitato il parametro concretamente applicato. Il giudice ha inoltre ritenuto inammissibile l'integrazione della motivazione effettuata dal Comune nella memoria difensiva, con riferimento alle dimensioni del cartellone, trattandosi di una ragione non indicata nell'atto impugnato. È stata ravvisata anche la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il diniego non era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi: l'omissione aveva impedito alla società di instaurare il contraddittorio procedimentale e di fornire osservazioni, anche sulla localizzazione o sulle caratteristiche dell'impianto. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 l. 241/1990
L'amministrazione deve esercitare l'azione amministrativa secondo criteri di efficacia, trasparenza e adeguata motivazione; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Prima dell'adozione di un provvedimento negativo, l'amministrazione deve comunicare all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, consentendo un effettivo contraddittorio procedimentale.
art. 23 d.lgs. 285/1992
La pubblicità sulle strade e sui veicoli è ammessa purché non pregiudichi la sicurezza della circolazione; il potere di vietare l'impianto è discrezionale e deve essere esercitato sulla base di una valutazione concreta e adeguatamente motivata del rischio.
art. 16, comma 4, lettera b), del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Foggia
5 m. dopo le intersezioni
La distanza minima prescritta dopo le intersezioni risultava rispettata, poiché l'impianto era collocato a 6,5 metri dall'intersezione.
Massime di principio
- Il diniego di rinnovo di un'autorizzazione per un impianto pubblicitario non può fondarsi sul mero richiamo generico all'art. 23 del Codice della strada, ma deve indicare le concrete caratteristiche dell'impianto e le ragioni specifiche per cui esso pregiudicherebbe la sicurezza della circolazione.
- Quando l'impianto pubblicitario rispetta le distanze e le altre prescrizioni espresse della disciplina comunale, l'eventuale esercizio del potere discrezionale di divieto previsto dall'art. 23 del Codice della strada richiede una specifica istruttoria e una motivazione riferita alla situazione concreta.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato mediante l'introduzione di ragioni ostative nuove, non esplicitate nell'atto originario.
- Il diniego di un'istanza soggetta all'art. 10-bis l. 241/1990 deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, quando il contraddittorio procedimentale possa consentire al privato di fornire elementi utili, proporre soluzioni alternative o contestare le ragioni del diniego.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 determina l'annullabilità del provvedimento negativo quando l'omesso preavviso abbia impedito il confronto procedimentale sull'effettiva fondatezza e articolazione delle ragioni ostative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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