Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23549/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativi al 2010, con recupero di imposta su fatture emesse da due società ritenute "cartiere" e qualificate dall'Ufficio come relative a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ritenendosi provata l'effettività delle operazioni documentate e la sua estraneità alle eventuali frodi dei fornitori. In appello l'Agenzia delle Entrate insisteva sulla natura sia soggettivamente sia oggettivamente inesistente delle operazioni e sulla valenza indiziaria delle risultanze investigative e penali. La CTR confermava la decisione di primo grado, valorizzando la documentazione prodotta dalla società e ritenendo non dimostrata, con elementi gravi, precisi e concordanti, l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello non aveva correttamente valutato il materiale presuntivo, omettendo una valutazione globale degli indizi idonei a dimostrare il meccanismo frodatorio e la fittizietà delle forniture.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la CTR ha attribuito irragionevole rilievo alla documentazione esibita dalla contribuente, svalutando il complesso quadro indiziario offerto dall'Amministrazione finanziaria, che includeva molteplici elementi sintomatici della natura fittizia dei fornitori e dell'inesistenza delle operazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame, completo e motivato, degli elementi presuntivi e probatori dedotti dalle parti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato insieme alle altre norme IVA per sostenere che la detrazione/gestione fiscale va valutata alla luce della reale esistenza delle operazioni e del materiale probatorio offerto dall'Ufficio.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Invocato quale disposizione violata in relazione alla fatturazione di operazioni ritenute inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per la legittimità dell'accertamento IVA fondato su elementi presuntivi e risultanze investigative.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte ribadisce che le presunzioni devono essere apprezzate nel loro complesso per inferire il fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    I requisiti di gravità, precisione e concordanza vanno ricavati dalla valutazione globale degli indizi, non dalla considerazione atomistica dei singoli elementi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione e valutazione dell'onere probatorio in tema di prova dell'inesistenza delle operazioni.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 425 c.p.p.

    Citato nel racconto dei precedenti penali richiamati dalla contribuente, senza incidenza decisiva sulla ratio della decisione.

Massime di principio

  • In materia di fatture relative a operazioni contestate come inesistenti, il giudice di merito deve valutare unitariamente tutti gli indizi offerti dall'Amministrazione finanziaria, verificando se essi, nel loro complesso, presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.
  • La documentazione formale prodotta dal contribuente non può essere valorizzata in modo isolato e automatico se esiste un compiuto quadro presuntivo che indichi la natura fittizia dei fornitori o del meccanismo economico sottostante.
  • La prova presuntiva dell'inesistenza dell'operazione non può essere disattesa con motivazione che svaluti singolarmente gli indizi o che ometta di considerare il complesso degli elementi sintomatici acquisiti dall'Ufficio.
  • Nel contenzioso tributario, quando l'accertamento si fonda su un meccanismo frodatorio ricostruito mediante pluralità di elementi indiziari, il giudice deve spiegare in modo motivato perché tali elementi non siano idonei a sorreggere la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.