Sentenza del 23/02/2018 n. 4394 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che il disconoscimento di un credito IVA indicato come proveniente dall'anno precedente, ma riferito a una dichiarazione IVA mai presentata, potesse essere effettuato mediante controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La contribuente sosteneva invece che l'Ufficio avesse oltrepassato i limiti del controllo cartolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella di pagamento. Ha ritenuto legittimo il recupero automatizzato dell'IVA detratta o compensata in assenza della dichiarazione annuale IVA, purché il controllo si limiti al raffronto dei dati disponibili e non richieda valutazioni o accertamenti sostanziali. La contribuente avrebbe potuto dimostrare in giudizio l'effettiva spettanza della detrazione, ma non aveva allegato e riprodotto tempestivamente elementi sufficienti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute sulla base dei dati dichiarati o risultanti dagli archivi dell'amministrazione, senza necessità di un'attività istruttoria sostanziale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Consente il controllo automatizzato della dichiarazione IVA e il recupero mediante cartella delle imposte risultanti non versate o di crediti IVA non riscontrabili nei dati dell'amministrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60
È richiamato quale base normativa per i controlli dell'amministrazione fondati sul raffronto con i dati e gli elementi presenti nell'anagrafe tributaria.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ha costituito il parametro processuale per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sul controllo automatizzato.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 17758 dell'8 settembre 2016
Ha stabilito che, in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e l'emissione della cartella quando il controllo sia meramente formale e non comporti valutazioni o indagini ulteriori.
Massime di principio
- L'amministrazione finanziaria può recuperare tramite controllo automatizzato un credito IVA indicato o utilizzato in compensazione quando la dichiarazione annuale da cui dovrebbe risultare il credito non è stata presentata, purché il recupero derivi da un semplice raffronto dei dati disponibili.
- Il controllo automatizzato è legittimo finché non richiede valutazioni sulla realtà sostanziale dell'operazione, stime o attività istruttorie diverse dall'esame dei dati dichiarati e presenti nell'anagrafe tributaria.
- Il contribuente può contestare la cartella dimostrando l'effettiva spettanza della detrazione, provando che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo IVA, sono stati assoggettati a IVA e sono destinati a operazioni imponibili.
- La prova della spettanza del credito deve essere specificamente allegata e riprodotta nei giudizi di merito; il semplice richiamo generico agli atti o alla produzione di documenti non è sufficiente in sede di legittimità.
- La mancata presentazione della dichiarazione IVA non impedisce in assoluto di far valere la detrazione, ma rende necessario dimostrarne concretamente i presupposti nel giudizio contro la cartella.
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