Cassazione Penale, Sentenza n. 45682/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta: 1) contestazione della qualificazione del fatto come bancarotta per dissipazione relativamente all'acquisto e mantenimento di più autoveicoli di lusso (tra cui due Porsche), sostenendo che i veicoli fossero funzionali all'attività aziendale e, al più, frutto di scelte imprenditoriali imprudenti; 2) censura della qualificazione come bancarotta distrattiva per i prelievi e mutui ricevuti dall'amministratore, deducendo mancanza di diminuzione effettiva delle garanzie patrimoniali e l'avvenuta restituzione in parte delle somme; 3) richiesta dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. per la parziale restituzione e per un presunto accordo transattivo con la curatela; 4) vizio di motivazione e violazione dell'art. 546 c.p.p. per presunta incongruenza tra dispositivo e motivazione circa gli importi distratti e restituiti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato soltanto sul primo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta per dissipazione in relazione all'acquisto e mantenimento delle autovetture di lusso, perché il fatto non sussiste. Per il resto (bancarotta distrattiva relativa ai prelievi/somme, diniego dell'attenuante ex art. 62 n.6 c.p. e correttezza del dispositivo rispetto all'art. 546 c.p.p.) il ricorso è stato rigettato e le conclusioni di responsabilità e le determinazioni di merito sono confermate.
Norme richiamate
art. 217 Legge Fallimentare (LF) n. 2
Riferimento alla disciplina dei reati fallimentari: la Corte distingue tra bancarotta fraudolenta per dissipazione (impiego dei beni in modo distorto, consapevole ed estraneo alle esigenze aziendali) e bancarotta semplice per operazioni imprudenti o aleatorie; per la dissipazione è richiesta incoerenza radicale rispetto alla funzione di garanzia patrimoniale e la consapevolezza dell'agente.
art. 62, n. 6 c.p.
Norma sull'attenuante per aver riparato totalmente o parzialmente il danno: la Corte rileva che la mera restituzione parziale e la generica allegazione di un accordo transattivo non sono sufficienti a far valere l'attenuante, se non provata integralmente la riparazione.
art. 546 c.p.p.
Norma sul contenuto del dispositivo della sentenza: la Corte ritiene che non sussista difformità tra motivazione e dispositivo relativamente agli importi contestati, essendo la contestazione limitata alla differenza riconducibile alla distrazione effettiva oggetto di valutazione.
Massime di principio
- La bancarotta per dissipazione richiede più della semplice scelta imprenditoriale discutibile: bisogna dimostrare che l'impiego dei beni sia stato 'radicalmente incongruo' rispetto alle esigenze aziendali e compiuto con consapevolezza di diminuire la garanzia patrimoniale per scopi estranei all'impresa.
- Le valutazioni ex post dei risultati economici non sono di per sé idonee a trasformare scelte imprenditoriali in condotte dissipative se sussiste un fondamento obiettivo che tali scelte erano strumentali all'attività (es. uso per visite ai clienti).
- La bancarotta distrattiva è reato di pericolo concreto: non è richiesta prova di una diminuzione patrimoniale irreversibile, ma vanno ricercati indici di fraudolenza (condotta, situazione patrimoniale/temporale, ripetizione dei prelievi, ecc.) per valutare il pericolo effettivo per i creditori.
- La mera restituzione parziale e le affermazioni generiche su accordi transattivi non bastano per ottenere l'attenuante ex art. 62 n.6 c.p.; è necessaria prova della riparazione integrale o di elementi concreti che giustifichino l'attenuante.
- Nel contestare la sussistenza di illeciti societari collegati a spese aziendali (automezzi, benefit, prestiti all'amministratore) è fondamentale documentare l'uso strumentale e le deliberazioni societarie (incarichi, compensi, autorizzazioni), nonché evitare valutazioni soggettive prive di riscontro probatorio.
- Il dispositivo della sentenza deve riflettere chiaramente le somme effettivamente contestate e le eventuali restituzioni; un'impostazione involuta dell'imputazione può generare contestazioni ma non sempre giustifica l'annullamento quando la motivazione chiarisca l'ambito di valutazione.
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