Sentenza del 05/02/2019 n. 906 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 56/2019 ACCERTAMENTO - SOCIETA' ESTINTA - Responsabilità dei soci per debiti tributari della società - Onere della prova dell'indebito arricchimento dei soci - Grava sulla Amministrazione Finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, riguardante IVA, IRES, IRAP e altre imposte, contestando di poter rispondere dei debiti tributari della società estinta. L'Agenzia aveva disconosciuto detrazioni IVA e determinato induttivamente un maggior reddito sulla base di anomalie riscontrate nel confronto tra le dichiarazioni della società e i dati dei soggetti che avevano emesso fatture. La questione centrale riguardava se la mera qualità di ex soci o ex liquidatore fosse sufficiente a fondare la responsabilità per i debiti della società estinta, in assenza della prova di somme distribuite ai soci o di un loro indebito arricchimento.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole ai ricorrenti. Ha precisato che la cancellazione della società comporta una successione dei soci solo sui generis e attribuisce loro la legittimazione passiva, ma non determina automaticamente la loro responsabilità patrimoniale per tutti i debiti sociali. In assenza di responsabilità illimitata dei soci, l'Amministrazione deve provare l'indebito arricchimento dei soci, l'inattendibilità del bilancio finale di liquidazione e la concreta percezione di somme o ricavi non contabilizzati. Poiché tale prova non è stata fornita, l'appello è stato respinto. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente i rapporti obbligatori ancora esistenti, ma determina un fenomeno successorio particolare nei confronti dei soci, la cui responsabilità resta collegata alle somme eventualmente riscosse in sede di liquidazione.
Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973
La responsabilità di liquidatori e soci per debiti tributari della società estinta richiede la verifica dei presupposti specifici previsti dalla norma e non può essere affermata automaticamente per il solo fatto della qualità rivestita.
Articoli 32 e 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973
Consentono all'Amministrazione finanziaria di utilizzare dati e informazioni acquisiti nei controlli e di procedere alla determinazione induttiva del reddito in presenza dei presupposti di legge; tali poteri riguardano tuttavia l'accertamento della società e non eliminano l'onere di provare la responsabilità personale dei soci.
Art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014
La disposizione sulla sopravvivenza fiscale quinquennale delle società estinte è stata ritenuta inapplicabile retroattivamente, trattandosi di norma con effetti sostanziali.
Art. 92 del codice di procedura civile
Ha consentito la compensazione delle spese di lite in ragione della complessità giuridica e della particolare controvertibilità della controversia.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese può far subentrare i soci nei rapporti giuridici della società, ma tale subentro non equivale a una responsabilità automatica e illimitata per tutti i debiti sociali.
- Quando i soci non rispondono illimitatamente dei debiti sociali, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che essi abbiano ricevuto somme o beni dalla liquidazione, oppure che il bilancio finale sia inattendibile e abbia occultato un attivo distribuito.
- La mera qualità di socio, ex socio o liquidatore non è sufficiente, da sola, a giustificare la pretesa tributaria personale nei confronti del soggetto.
- La legittimazione passiva del socio, cioè la possibilità di essere destinatario dell'accertamento o della riscossione, deve essere distinta dalla prova concreta della sua responsabilità patrimoniale.
- In controversie analoghe, l'Amministrazione deve svolgere accertamenti specifici anche nei confronti dei soci, verificando l'effettiva percezione di utilità e non limitandosi a richiamare l'esistenza del debito della società estinta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 14 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →