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Ordinanza

Ordinanza n. 140/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 7668/2018, pubblicata il 12 ottobre 2018, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 44549/2016, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202505005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 7668/2018, relativa alla corresponsione dell'intera retribuzione tabellare e dell'ex indennità integrativa speciale per il servizio prestato all'estero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza sostenendo che il Ministero avesse dato esecuzione solo parziale alla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 7668/2018, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione tabellare, comprensiva dell'importo dell'ex indennità integrativa speciale, per il periodo di servizio prestato all'estero, condannando il Ministero alla restituzione degli importi trattenuti, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo. Secondo la ricorrente, il Ministero aveva correttamente individuato la quota lorda di indennità dovuta, ma aveva erroneamente determinato l'imponibile fiscale applicando trattenute previdenziali a carico della lavoratrice per € 6.058,02. È stata inoltre contestata la mancata corresponsione degli interessi legali maturati sui ratei arretrati già pagati, ove non ancora liquidati, calcolati dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo.

La decisione

Il TAR non ha definito l'ottemperanza nel merito, ma ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sull'attività esecutiva svolta dal Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione dettagliata sull'attività posta in essere, con chiara indicazione delle modalità di calcolo degli importi corrisposti, delle trattenute previdenziali applicate e degli interessi legali liquidati o ancora dovuti. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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