Sentenza del 20/04/2016 n. 7906 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava due avvisi di accertamento emessi nei confronti della società di fatto C. F. & Fermi per i redditi d'impresa e il conseguente imponibile ILOR degli anni d'imposta 1978 e 1979. Dopo l'annullamento degli avvisi da parte della Commissione tributaria di primo grado di Roma il 4 ottobre 1989 e il rigetto dell'appello dell'Ufficio da parte della Commissione tributaria di secondo grado il 28 novembre 1991, la Commissione tributaria centrale, il 24 gennaio 2008, accolse il ricorso dell'Ufficio, riformò la decisione e confermò gli avvisi. G. M. e G. S., sostenendo di aver ricevuto comunicazioni relative al giudizio e una cartella di pagamento collegata alla decisione, hanno impugnato quest'ultima per cassazione. Hanno dedotto la mancata identificazione delle parti, poiché l'intestazione indicava la società e «altri 13», e la violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., lamentando di non aver partecipato al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: erano stati formulati come violazioni di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma denunciavano in concreto vizi processuali, riconducibili semmai al n. 4 della stessa disposizione. Ha inoltre precisato che, se le parti del giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale erano soltanto l'Ufficio e la società di fatto, G. M. e G. S. erano terzi rispetto alla decisione e dovevano tutelarsi impugnando la cartella di pagamento che assumevano emessa in conseguenza di essa. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 2.700 euro di spese, oltre eventuali spese prenotate a debito. La decisione impugnata della Commissione tributaria centrale, che aveva confermato gli accertamenti, resta quindi ferma.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente denuncia una violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, mentre il motivo di gravame concretamente svolto deduce la nullità della sentenza per mancata identificabilità delle parti, ipoteticamente rilevante quale violazione di norma processuale ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4.
Il motivo deve essere ricondotto alla corretta categoria di vizio prevista dall'art. 360 c.p.c.; non è ammissibile denunciarlo come violazione o falsa applicazione di legge sostanziale quando la censura riguarda in concreto un vizio processuale.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente denuncia una violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, mentre il motivo di gravame concretamente svolto deduce la nullità della sentenza per mancata identificabilità delle parti, ipoteticamente rilevante quale violazione di norma processuale ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4.
La nullità della sentenza per un vizio processuale, come la mancata identificabilità delle parti, andava eventualmente prospettata ai sensi del n. 4, non del n. 3, dell'art. 360 c.p.c.
Dopo avere eccepito il vizio di violazione di una norma sostanziale ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia una asserita violazione della norma processuale di cui all'art. 101 c.p.c. , relativa all'osservanza della regola del contraddittorio.
La violazione del contraddittorio è una censura processuale; nel caso concreto è stata dichiarata inammissibile perché proposta sotto il parametro errato dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte ha inoltre indicato che i terzi non coinvolti nella decisione dovevano contestare la cartella che incideva sulla loro posizione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il parametro di impugnazione deve corrispondere alla natura effettiva della censura: un vizio processuale non può essere presentato come violazione o falsa applicazione di una norma sostanziale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Chi è terzo rispetto a una decisione tributaria non può contestarla come se fosse parte del giudizio solo perché ne riceve comunicazioni; se un atto successivo, come una cartella di pagamento, incide sulla sua posizione, deve impugnare tale atto con il rimedio appropriato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 140 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 157 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 169 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 171 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →