Cassazione Civile, Sentenza n. 2015/2020 del 29/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal subentro della società ricorrente alla società uscente nell’appalto del Comune di Montesilvano per i servizi di igiene ambientale. La società uscente aveva comunicato al lavoratore la cessazione del rapporto, prevista per il 31 gennaio 2014, adducendo la scadenza dell’appalto e la mancata comunicazione di una proroga; la lettera non menzionava il superamento del periodo di comporto. Nell’elenco dei dipendenti consegnato alla società subentrante figurava anche il lavoratore, con l’indicazione dei giorni di assenza per malattia e della dicitura «comporto». Le due società avevano poi concordato di non includerlo nel passaggio, benché il capitolato e il contratto collettivo prevedessero la riassunzione dei lavoratori alle dipendenze della gestione uscente nei 240 giorni precedenti il subentro. Il Tribunale di Pescara aveva riconosciuto il diritto alla riassunzione e condannato la società subentrante al risarcimento, commisurato alle retribuzioni maturate dal periodo indicato in sentenza sino alla riassunzione effettiva; la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 226/2017 del 6 aprile 2017, aveva confermato. La società subentrante ha proposto tre motivi: ha contestato la ricostruzione e la valutazione delle prove, sostenendo di non essere stata informata della lettera di licenziamento e richiamando la diversa indicazione contenuta nell’elenco dei lavoratori; ha denunciato l’omessa pronuncia sulla domanda di garanzia e manleva contro la società uscente; ha infine sostenuto che non poteva essere costituito un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2932 c.c., trattandosi, a suo dire, di un rapporto obbligatorio tra il Comune e la società. Ha inoltre invocato vizi di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge e del contratto collettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che le censure formalmente presentate anche come violazioni di legge si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità; la motivazione della sentenza impugnata non era omessa, apparente, manifestamente illogica o irriducibilmente contraddittoria. Inoltre, trattandosi di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non era deducibile senza indicare le ragioni di fatto diverse poste a fondamento delle due decisioni, indicazione mancante. La censura di omessa pronuncia sulla manleva era inammissibile per difetto di univoca deduzione della nullità processuale; la Corte ha comunque osservato che la sentenza d’appello aveva ricondotto il danno alla condotta di entrambe le società, responsabili in solido verso il lavoratore. Il terzo motivo non coglieva la statuizione: il giudice d’appello non aveva costituito ex art. 2932 c.c. un rapporto di lavoro, ma aveva accertato il diritto all’assunzione e condannato alla riassunzione. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte ha preliminarmente precisato che il fallimento della società ricorrente non determina l’interruzione del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134). L’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.
Il controllo di legittimità sulla motivazione di fatto è circoscritto al minimo costituzionale: omissione assoluta o motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o manifesta illogicità. Non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
L’art. 348 ter, comma 5, prescrive che la disposizione di cui al comma 4 – ossia l’esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, con la conseguenza che il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme.
Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado, il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei casi contemplati dalla disposizione. Per superare tale preclusione, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che sono diverse.
art. 112 c.p.c.
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
La censura di omessa pronuncia non richiede la citazione formale dell’art. 112 c.p.c. o del corrispondente motivo di ricorso, ma deve riferirsi in modo univoco alla nullità della decisione per omissione; è inammissibile se prospetta soltanto un difetto motivazionale o una violazione di legge.
art. 2932 c.c.
Infine, con particolare riguardo al terzo motivo, si tratta di censure che non colgono il senso della statuizione adottata dalla Corte territoriale, la quale non ha disposto la costituzione, ex art. 2932 c.c., di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società Tra.De.Co bensì ha assunto una pronunzia di accertamento del diritto all’assunzione con conseguente condanna alla riassunzione.
La pronuncia che accerta il diritto del lavoratore all’assunzione e condanna la società subentrante alla riassunzione non costituisce, per ciò solo, un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2932 c.c.; la qualificazione della statuizione va individuata in base al suo effettivo contenuto.
art. 43 L. Fall.
Preliminarmente, va rammentato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’intervenuta modifica dell’art. 43 L. Fall. per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge.
L’apertura del fallimento della parte non interrompe il giudizio di legittimità, poiché tale giudizio è dominato dall’impulso d’ufficio e non vi si applicano le ordinarie cause di interruzione del processo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo le disposizioni richiamate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denuncia vizi della motivazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione autonoma delle prove: il controllo della Corte riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione nei limiti ammessi dalla legge.
- Nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è limitato all’omissione assoluta o all’apparenza della motivazione, alla contraddittorietà irriducibile e alla manifesta illogicità; non basta prospettare una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- In caso di doppia conforme, chi deduce il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità; in difetto, la censura non è deducibile.
- La denuncia di omessa pronuncia è ammissibile anche senza formule sacramentali o l’indicazione numerica del motivo di ricorso, purché il motivo richiami inequivocabilmente la nullità della decisione per omissione; non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione mancante o insufficiente.
- L’accertamento giudiziale del diritto all’assunzione, accompagnato dalla condanna alla riassunzione, non equivale necessariamente alla costituzione giudiziale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2932 c.c.; occorre guardare al contenuto effettivo della statuizione.
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