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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2014/2020 del 29/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrici)

La controversia

A seguito della cessazione dell’appalto, la società cooperativa aveva intimato a tre lavoratrici il licenziamento con decorrenza dal 31 gennaio 2015. Il contratto collettivo applicato, relativo alle cooperative del settore socio-sanitario, prevedeva procedure volte a favorire l’assunzione delle lavoratrici da parte dell’impresa subentrante, con la costituzione di nuovi rapporti di lavoro. Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma avevano dichiarato illegittimi i licenziamenti, rilevando che la tutela collettiva connessa al cambio appalto non escludeva le garanzie legali contro il recesso illegittimo, compreso l’obbligo di verificare la possibilità di ricollocazione (repechage). La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione della L. n. 604/1966, dell’art. 18 della L. n. 300/1970 e dell’art. 37 del contratto collettivo. Ha sostenuto che la disciplina del licenziamento individuale sarebbe distinta e incompatibile con la continuità occupazionale assicurata dall’assunzione presso l’impresa subentrante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Corte d’appello. La tutela collettiva che agevola l’assunzione presso l’impresa subentrante si aggiunge, e non si sostituisce, alla tutela legale contro il licenziamento illegittimo: i rapporti con il datore originario e con l’impresa subentrante restano distinti. L’accettazione di un nuovo impiego, anche presso il subentrante, non dimostra di per sé una rinuncia all’impugnazione del licenziamento o acquiescenza, in mancanza di una manifestazione univoca di tale volontà; nel caso concreto non risultavano ulteriori circostanze significative. L’originario datore, ove necessario, deve dimostrare le ragioni del recesso e l’impossibilità di reimpiegare la lavoratrice in posizioni compatibili. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti. Nulla sulle spese, poiché le controparti sono rimaste intimate. Ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • L. n. 604/1966

    Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all’altro l’originario datore di lavoro, sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l’impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.

    Nel contesto del cambio appalto, il datore originario resta soggetto ai limiti legali del potere di recesso e, ove necessario, deve provare le ragioni del licenziamento e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in posizioni compatibili.

  • Art. 18 L. n. 300/1970

    Ove il contratto collettivo preveda, per l’ipotesi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all’esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario.

    La protezione legale contro il licenziamento illegittimo resta applicabile anche quando il contratto collettivo prevede il passaggio del lavoratore all’impresa subentrante; l’assunzione presso quest’ultima non elimina il diritto di impugnare il recesso del datore originario.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il contratto collettivo disciplina il cambio di appalto prevedendo procedure per l’assunzione dei dipendenti da parte dell’impresa subentrante mediante la costituzione di nuovi rapporti, tale tutela si aggiunge a quella legale contro il licenziamento intimato dal datore originario e non la sostituisce.
  • La costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l’impresa subentrante non comporta, da sola, rinuncia all’impugnazione del licenziamento intimato dal precedente datore né acquiescenza al recesso; la rinuncia non può essere desunta dal reperimento di una nuova occupazione senza una manifestazione univoca della volontà di accettare l’atto risolutivo.
  • Nel cambio di appalto, i rapporti di lavoro con l’impresa uscente e con quella subentrante restano distinti quando il passaggio comporta la cessazione del primo rapporto e la costituzione di un rapporto ex novo; l’eventuale assunzione presso il subentrante non esclude l’accertamento dell’illegittimità del recesso originario.
  • Anche in caso di cessazione dell’appalto, il datore originario è tenuto, ove necessario, a dimostrare le ragioni del recesso e l’impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni compatibili.

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