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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2012/2020 del 29/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione sociale)

La controversia

A seguito di un infortunio sul lavoro, il lavoratore aveva chiesto all’INAIL il rimborso di spese sanitarie e odontoiatriche, comprese quelle soltanto preventivate. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 2 dicembre 2011, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva condannato l’Istituto a rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute, escludendo quelle future stimate. Il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con ordinanza n. 1925 del 25 gennaio 2018, la Cassazione aveva dichiarato il ricorso improcedibile, ritenendo che, notificato il 28 maggio 2012, fosse stato depositato il 25 giugno 2012 oltre il termine di venti giorni. Il lavoratore ha chiesto la revocazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto: il ricorso originario era stato spedito per posta il 18 giugno 2012, entro il termine, e la data rilevante era quella di spedizione. Esaminato il ricorso originario, il primo motivo denunciava ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c., sostenendo che l’appello non aveva devoluto la questione del rimborso delle spese future. Il secondo deduceva la violazione dell’art. 86 del D.P.R. n. 1124/1965, contestando che il rimborso fosse subordinato all’effettivo sostenimento della spesa. Il terzo lamentava un vizio di motivazione per l’omessa spiegazione dell’illegittimità del criterio, adottato in primo grado, del rimborso previa presentazione delle fatture; il lavoratore aggiungeva di avere sostenuto durante l’appello spese odontoiatriche e di averne ottenuto il rimborso dall’INAIL, producendo documenti in Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto la revocazione: dagli atti risultava che il ricorso originario era stato spedito il 18 giugno 2012 e, ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c., il deposito per posta si considera avvenuto alla data di spedizione; l’ordinanza del 2018 era quindi fondata su un errore percettivo decisivo ed è stata revocata. Decidendo il ricorso originario, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il ricorrente non aveva indicato e riportato con sufficiente specificità gli atti processuali rilevanti, come richiesto per l’autosufficienza del ricorso. Ha inoltre ritenuto infondata la censura secondo cui la questione non poteva essere introdotta in appello: l’esatta interpretazione e qualificazione giuridica del thema decidendum è questione di diritto, rilevabile anche d’ufficio nei limiti del contraddittorio e senza sostituire l’azione proposta. Il secondo e il terzo motivo sono stati rigettati: l’INAIL è tenuto al rimborso della spesa per cure eseguite dal medico di fiducia solo se effettivamente sostenuta, non se meramente preventivata; inoltre, non è ammessa, fuori dai casi previsti dalla legge, una condanna giudiziale al pagamento di spese future. I documenti sulle spese e sulle fatture, prodotti in Cassazione, non potevano essere utilizzati oltre i limiti dell’art. 372 c.p.c. In conclusione, revocata l’ordinanza di improcedibilità, il ricorso originario è stato respinto. Le spese dei giudizi di legittimità sono state compensate, in ragione della novità della questione e dell’alterna soccombenza nelle fasi rescindente e rescissoria; è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Pertanto, sussistendo l’errore di percezione rispetto ad una data di deposito che non è quella corrispondente a quella effettiva ed avendo deciso dell’improcedibilità dell’originario ricorso per cassazione supponendo l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa (in caso analogo v. Cass. n. 17112 del 2016), l’ordinanza n. 1925 del 2018 di questa Corte deve essere revocata ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. in quanto frutto di una svista materiale su fatti influenti su elementi decisivi che hanno determinato la pronuncia (Cass. n. 24334 del 2014), emergente dalla lettura di atti interni al giudizio di legittimità (Cass. n. 14420 del 2015).

    La revocazione è giustificata dall’errore percettivo risultante dagli atti interni al giudizio, quando la decisione abbia supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e tale svista abbia inciso su un elemento decisivo.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Pertanto, sussistendo l’errore di percezione rispetto ad una data di deposito che non è quella corrispondente a quella effettiva ed avendo deciso dell’improcedibilità dell’originario ricorso per cassazione supponendo l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa (in caso analogo v. Cass. n. 17112 del 2016), l’ordinanza n. 1925 del 2018 di questa Corte deve essere revocata ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. in quanto frutto di una svista materiale su fatti influenti su elementi decisivi che hanno determinato la pronuncia (Cass. n. 24334 del 2014), emergente dalla lettura di atti interni al giudizio di legittimità (Cass. n. 14420 del 2015).

    La disposizione consente la revoca dell’ordinanza della Cassazione viziata da una svista materiale su un fatto decisivo, accertabile dagli atti del giudizio di legittimità.

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    In realtà risulta invece dagli atti che l’originario ricorso per cassazione è stato spedito con plico postale alla cancelleria della Corte di cassazione in data 18 giugno 2012 e, quindi, nel rispetto del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., considerato che il 17 giugno 2012 era domenica.

    La tempestività del deposito del ricorso per cassazione inviato per posta va verificata considerando la data in cui il plico è stato spedito, secondo la disciplina dell’art. 134 disp. att. c.p.c., e non la data in cui è pervenuto in cancelleria.

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    La piana lettera della norma è stata interpretata da questa Corte nel senso che al fine di stabilire la tempestività, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ex art. 134 disp. att. c.p.c., della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall’ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria (Cass. n. 1981 del 1996; Cass. SS.UU. n. 7103 del 1995).

    Per il deposito postale del ricorso per cassazione, il momento rilevante è la data di spedizione attestata dal timbro dell’ufficio postale di partenza, non quella di arrivo in cancelleria.

  • art. 112 c.p.c.

    Ove, in particolare, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.

    La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non individua e indica compiutamente gli atti processuali necessari a verificare la dedotta omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente.

  • art. 113 c.p.c.

    Inoltre il profilo di censura relativo all’inammissibilità dell’ingresso nel giudizio di appello della questione in controversia risulta pure infondato in quanto tale questione riguarda l’esatta interpretazione e qualificazione giuridica del thema decidendum e quindi è una questione di diritto. La soluzione di simili questioni è governata dal principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., la cui applicazione comporta che le suddette questioni possono essere sollevate, anche d’ufficio, in qualunque momento purchè nel rispetto del principio del contraddittorio e purchè il loro esame non si traduca nella sostituzione d’ufficio di una diversa azione a quella formalmente proposta.

    Il giudice può rilevare anche d’ufficio le questioni di diritto concernenti l’interpretazione e la qualificazione del thema decidendum, purché rispetti il contraddittorio e non sostituisca all’azione proposta una diversa azione.

  • art. 86 del D.P.R. n. 1124/1965

    Quanto all’ipotesi in cui l’infortunato decida di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale, bensì di un medico “di sua fiducia” per provvedere alla cura, dall’art. 88 citato, comma 3 si ricava il principio per cui l’Istituto assicuratore è debitore solo della differenza di spesa rispetto a quella che avrebbe sostenuto se avesse provveduto direttamente alla cura ma sempre che detta spesa sia “effettivamente sostenuta” e non, quindi, meramente preventivata.

    La prestazione assicurativa per le cure necessarie non comporta il rimborso anticipato di spese soltanto stimate; per le cure effettuate da un medico di fiducia, la spesa deve essere effettivamente sostenuta e il rimborso è limitato alla differenza rispetto al costo che l’Istituto avrebbe sostenuto curando direttamente l’assicurato.

  • art. 88, terzo comma, del D.P.R. n. 1124/1965

    Quanto all’ipotesi in cui l’infortunato decida di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale, bensì di un medico “di sua fiducia” per provvedere alla cura, dall’art. 88 citato, comma 3 si ricava il principio per cui l’Istituto assicuratore è debitore solo della differenza di spesa rispetto a quella che avrebbe sostenuto se avesse provveduto direttamente alla cura ma sempre che detta spesa sia “effettivamente sostenuta” e non, quindi, meramente preventivata.

    Quando l’infortunato sceglie un medico di fiducia, l’Istituto assicuratore risponde soltanto della differenza rispetto alla spesa che avrebbe sostenuto provvedendo direttamente alla cura, e solo per costi effettivamente sostenuti.

  • art. 66, n. 5, del D.P.R. n. 1124/1965

    L’art. 66 del D.P.R. citato individua tra le prestazioni oggetto di assicurazione, al n. 5, “le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici”.

    La copertura assicurativa comprende le cure mediche e chirurgiche, inclusi gli accertamenti clinici; nel caso deciso, tale previsione non fonda il rimborso di spese future meramente preventivate.

  • art. 372 c.p.c.

    Pertanto la sentenza impugnata non merita le censure che le sono mosse dal punto di vista dell’interpretazione delle norme di diritto, mentre ogni altro profilo sollevato attiene a questioni di fatto legate alla vicenda storica, che non possono essere rivalutate in sede di legittimità, tanto più attraverso la produzione di documenti (quali quelli relativi alla fatturazione di spese mediche) depositati al di fuori dei limiti posti dall’art. 372 c.p.c.

    La produzione di documenti nuovi in Cassazione è soggetta ai limiti dell’art. 372 c.p.c.; la documentazione relativa a spese mediche non consente di introdurre in sede di legittimità nuovi elementi di fatto al di fuori dei casi ammessi.

  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    Quanto all’ipotesi in cui l’infortunato decida di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale, bensì di un medico “di sua fiducia” per provvedere alla cura, dall’art. 88 citato, comma 3 si ricava il principio per cui l’Istituto assicuratore è debitore solo della differenza di spesa rispetto a quella che avrebbe sostenuto se avesse provveduto direttamente alla cura ma sempre che detta spesa sia “effettivamente sostenuta” e non, quindi, meramente preventivata.

    Nel regime assicurativo descritto, il rimborso delle cure effettuate privatamente presuppone che la spesa sia stata effettivamente sostenuta e non soltanto preventivata.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Poichè il ricorso per revocazione è stato accolto non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

    L’accoglimento della revocazione esclude, nel caso deciso, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poichè il ricorso per revocazione è stato accolto non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

    Poiché la revocazione è stata accolta, la Corte ha escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel deposito per posta del ricorso per cassazione, il termine di cui all’art. 369 c.p.c. è rispettato se il plico è spedito entro il termine; fa fede la data di spedizione risultante dal timbro dell’ufficio postale, non quella di ricezione in cancelleria.
  • È revocabile per errore di fatto l’ordinanza della Cassazione che dichiara improcedibile il ricorso assumendo una data di deposito smentita dagli atti del giudizio, quando l’errore percettivo riguarda un fatto decisivo.
  • La deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c. richiede che il ricorrente per cassazione indichi compiutamente gli atti e i passaggi processuali rilevanti; la Corte può esaminarli direttamente soltanto dopo aver verificato l’ammissibilità della censura e non è tenuta a ricercarli autonomamente.
  • Le questioni di diritto relative all’interpretazione e alla qualificazione del thema decidendum possono essere rilevate anche d’ufficio in ogni fase, purché sia rispettato il contraddittorio e non venga sostituita all’azione proposta una diversa azione.
  • Nel regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro esaminato, il rimborso delle spese per cure effettuate da un medico di fiducia presuppone che le spese siano state effettivamente sostenute e non meramente preventivate; l’Istituto risponde nei limiti della differenza rispetto al costo che avrebbe sostenuto provvedendo direttamente alla cura.
  • Fuori dalle ipotesi eccezionalmente previste, non è ammessa una condanna al pagamento di spese future; sono invece possibili condanne condizionali se l’evento futuro non richiede ulteriori accertamenti di merito in un nuovo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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