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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2013/2020 del 29/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INAIL)

La controversia

Nel periodo gennaio 2003-giugno 2007 numerosi studenti avevano svolto per l’Università collaborazioni retribuite e part time ai sensi dell’art. 13 L. n. 390/1991. A seguito di un infortunio in itinere occorso a una studentessa e della conseguente attività ispettiva, l’INAIL aveva preteso l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria delle collaborazioni. L’Università aveva chiesto l’accertamento della non assoggettabilità, sostenendo che la disciplina speciale dell’art. 13 L. n. 390/1991, che imponeva all’Ateneo di provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni, esaurisse la regolamentazione del rapporto e prevalesse sull’obbligo generale introdotto dall’art. 5 D.Lgs. n. 38/2000; deduceva inoltre che gli studenti erano già coperti da altra assicurazione e contestava la motivazione sulla ricorrenza dei presupposti assicurativi. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’Università; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1/2014 depositata il 20 febbraio 2014, aveva accolto l’impugnazione dell’INAIL e rigettato la domanda. In cassazione l’Università ha proposto tre motivi: il primo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., una contraddittorietà motivazionale nel mancato riconoscimento del rapporto di specialità; il secondo denunciava violazione del D.Lgs. n. 38/2000, della L. n. 390/1991, dell’art. 12 preleggi e dell’art. 15 c.p., assumendo che la legge generale successiva non derogasse alla disciplina speciale anteriore; il terzo lamentava insufficiente motivazione e violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 38/2000, sostenendo che la norma non spiegasse perché gli studenti, già assicurati privatamente, dovessero essere obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non indicava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma censurava il percorso argomentativo della sentenza. Il profilo di insufficiente motivazione del terzo motivo è stato dichiarato inammissibile secondo il testo dell’art. 360 c.p.c. applicabile, che consente il sindacato solo in caso di motivazione mancante o affetta da inconciliabilità manifesta, perplessità o incomprensibilità; la questione era inoltre esclusivamente giuridica. Il secondo motivo e la restante parte del terzo sono stati rigettati: la previsione dell’art. 13, comma 2, L. n. 390/1991 relativa alla copertura mediante polizze private era incompatibile con il successivo obbligo di assicurazione INAIL introdotto per i lavoratori parasubordinati dall’art. 5 D.Lgs. n. 38/2000. In base al criterio cronologico e all’art. 15 preleggi, la disposizione anteriore ha cessato di operare in tale ambito; la natura particolare delle collaborazioni studentesche e l’esenzione fiscale non escludevano l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria, né il rinvio alla normativa tributaria costituiva un presupposto applicativo limitativo. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato l’Università alle spese di legittimità, liquidate in Euro 6.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% e accessori di legge; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.

    Il vizio previsto dal n. 5 riguarda l’omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo, non la critica alla coerenza del ragionamento o a questioni e argomentazioni.

  • art. 360 c.p.c.

    La ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili.

    Nel regime applicabile alla controversia, la motivazione di merito è censurabile in cassazione soltanto per mancanza assoluta o per anomalie motivazionali radicali, non per insufficienza motivazionale.

  • art. 15 preleggi

    Secondo tale criterio, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

    L’abrogazione tacita può derivare dall’incompatibilità tra la disciplina precedente e quella successiva quando le disposizioni non possono trovare contemporanea applicazione, oppure dalla nuova regolazione integrale della materia.

  • art. 5 D.Lgs. n. 38/2000

    Nel caso di specie, l’intento del legislatore del 2000, mantenuta comunque una logica selettiva e non universale di copertura assicurativa, fatto palese dalla lettura delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 38 del 2000, artt. 4,5 e 6 sull’allargamento dei soggetti da sottoporre obbligatoriamente all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, è stato quello di procedere ad una ulteriore espansione dei soggetti tutelati anche per rispondere all’invito proveniente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che già aveva sollecitato il legislatore ordinario a superare il sistema rigido di indicazione di singole categorie di soggetti.

    L’art. 5 ha esteso l’assicurazione obbligatoria INAIL ai lavoratori parasubordinati rientranti nelle attività indicate, includendo anche le collaborazioni studentesche in esame; il rinvio alla disciplina tributaria individua la categoria dei destinatari e non esclude la copertura per il solo fatto dell’esenzione fiscale.

  • art. 13, comma 2, L. n. 390/1991

    Da tali elementi intrinseci alla ratio legis si evince con chiarezza che, quanto alla disciplina dell’obbligo di assicurazione per il caso di infortunio e malattia che è attribuito dall’ordinamento all’INAIL, la specifica previsione contenuta nella L. n. 390 del 1991, art. 13, comma 2, di assicurare l’evento con le forme assicurative private, ha cessato di operare con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 5.

    La previsione anteriore di copertura mediante assicurazione privata per le collaborazioni studentesche è stata superata dall’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo INAIL introdotto per i lavoratori parasubordinati.

  • art. 409 c.p.c.

    Non avrebbe, infatti, alcuna plausibile ragion d’essere – sussistendo il medesimo rischio oggettivo – la sottrazione di tale forma di collaborazione coordinata e continuativa intercorrente con l’Università, dalla generale fattispecie assicurativa obbligatoria prevista per le collaborazioni coordinate e continuative riconducibili alla nozione di parasubordinazione di cui all’art. 409 c.p.c., esistente all’epoca dei fatti di causa (antecedentemente alla introduzione delle collaborazioni organizzate dal committente di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2).

    Le collaborazioni studentesche coordinate e continuative riconducibili alla parasubordinazione di cui all’art. 409 c.p.c. rientrano nell’assicurazione obbligatoria INAIL quando ricorrono i relativi presupposti, senza che la loro specifica finalità formativa giustifichi un’esclusione.

  • art. 13, commi 1 e 2, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’incompatibilità tra una disposizione anteriore e una successiva determina abrogazione tacita ai sensi dell’art. 15 preleggi soltanto quando la contraddizione renda impossibile applicarle contemporaneamente, sicché l’osservanza della nuova disciplina comporti necessariamente la disapplicazione della precedente.
  • Il principio per cui la legge generale successiva non deroga alla legge speciale anteriore cede quando dalla lettera e dal contenuto della nuova disciplina emerge la volontà di superare quella speciale, oppure quando la discordanza tra le disposizioni rende inconcepibile la loro coesistenza.
  • Quando una disciplina anteriore prescrive la copertura privata di un rischio infortunistico per una determinata forma di collaborazione e una legge successiva estende a quella categoria l’assicurazione obbligatoria INAIL, la copertura privata cessa di operare se le due modalità risultano alternative e incompatibili.
  • Il rinvio legislativo alla normativa tributaria per individuare i lavoratori parasubordinati destinatari dell’assicurazione INAIL ha funzione descrittiva della categoria assicurata e non costituisce, di per sé, un requisito tributario che escluda i soggetti fiscalmente esenti.
  • A parità di rischio oggettivo, la natura particolare o la finalità agevolativa del rapporto non giustifica l’esclusione dalla tutela assicurativa obbligatoria quando la prestazione rientra nella parasubordinazione e ricorrono le condizioni previste dalla legge.
  • Il motivo di cassazione fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve individuare un fatto storico controverso e decisivo il cui esame sia stato omesso; non è sufficiente denunciare l’incoerenza del percorso argomentativo o contestare una questione interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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