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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45496/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna per illecita commercializzazione di supporti audiovisivi contraffatti, deducendo che i reati erano commessi a distanza di pochi mesi, in luoghi vicini o identici e riguardavano lo stesso tipo di reato, per cui sarebbe dovuta riconoscersi la sussistenza del "medesimo disegno criminoso" e, quindi, la continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'applicazione della continuazione richiede la prova del "medesimo disegno criminoso" (art. 81, comma 2 c.p.) e che l'onere di allegazione grava sul condannato che chiede l'applicazione della disciplina del reato continuato. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha indicato i criteri probatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita ecc.). Nel caso concreto, dagli atti emergeva piuttosto una scelta di vita abituale e professionale nel commercio di prodotti contraffatti (episodi del 6/2/2008, 8/6/2008 e 14/8/2008) e non un progetto criminoso unitario predefinito; pertanto la continuazione non è stata riconosciuta. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione"

    Consente al condannato di chiedere in sede di esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione tra sentenze distinte, purché non già esclusa in sede di giudizio

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge"

    Stabilisce il presupposto sostanziale della continuazione: l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso"; la norma non definisce il concetto, che va ricostruito mediante criteri indicativi

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza - Sez. U, Sent. n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Indica i criteri indicatori per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita; richiede verifica approfondita e la dimostrazione che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo

  • Giurisprudenza - Sez. 1, Sent. n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)

    Conferma che l'onere dell'allegazione degli elementi specifici e concreti per provare il "medesimo disegno criminoso" grava sull'istante (il condannato) e che la mera contiguità cronologica o identità del titolo di reato non è sufficiente

Massime di principio

  • L'applicazione della continuazione richiede la prova di un "medesimo disegno criminoso"; non è sufficiente la mera vicinanza temporale, la prossimità geografica o l'identità dei titoli di reato.
  • L'onere di allegazione e prova degli elementi che dimostrano il progetto criminoso unitario grava sul condannato che propone l'istanza in sede esecutiva.
  • I criteri utili per valutare la continuazione includono omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, singole causali, sistematicità e abitudini programmate di vita; è necessario dimostrare che i successivi reati fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo evento.
  • La constatazione di una scelta di vita abituale o della "professione" delinquere (comportamento ripetuto e sistematico) tende a far propendere per ricadere nell'ambito della recidiva o dell'abitualità, e non per la continuazione basata su un progetto unitario.
  • Per aumentare le probabilità di successo in richieste analoghe è utile produrre elementi concreti di pianificazione (pianificazione tecnica, comunicazioni, prove di coordinamento o di organizzazione preventiva) che dimostrino l'unitarietà del disegno criminoso.

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