Sentenza n. 1869/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Ministero dell’Interno sull’istanza del 24 marzo 2025 diretta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie e alla corresponsione dell’equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio, chiedendo di accertare l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Interno sull’istanza con cui aveva domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità, nonché il conseguente equo indennizzo, e di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente. Nel corso del giudizio il Ministero ha adottato un decreto conclusivo del procedimento, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio per una delle infermità e negandola per l’altra.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso ha fatto venir meno l’inerzia dedotta, poiché l’azione avverso il silenzio è circoscritta all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e non consente, in tale giudizio, di esaminare il contenuto sostanziale della determinazione sopravvenuta. Il fatto che il provvedimento non abbia integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente, avendo negato il riconoscimento per una delle due infermità, non mantiene l’interesse processuale alla decisione sul silenzio. Resta salva la facoltà del ricorrente di contestare il provvedimento espresso con le forme e nei termini di legge. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il provvedimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e la pretesa a ottenere una pronuncia espressa era fondata al momento dell’instaurazione del giudizio; liquidazione in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se dovuto e versato.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio, l’adozione nelle more del giudizio di un provvedimento espresso sull’istanza determina il venir meno dell’inerzia e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il provvedimento non soddisfi integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente.
- Il giudizio avverso il silenzio ha per oggetto esclusivo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza e non consente di scrutinare, nell’ambito dello stesso giudizio, il contenuto del provvedimento espresso sopravvenuto.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso non preclude al ricorrente la possibilità di impugnarne il contenuto con le forme e nei termini di legge.
- Quando il provvedimento espresso interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, qualora la pretesa del ricorrente a ottenere una pronuncia espressa fosse fondata al momento dell’instaurazione del giudizio.
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