Corte di giustizia, Sentenza C-174/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021. — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland contro Commissione europea. — Impugnazione – Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario attraverso lo stretto di Fehmarn – Aiuti individuali – Aiuti notificati dichiarati compatibili con il mercato interno – Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo – Decisione di non sollevare obiezioni – Monopolio – Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi. — Cause riunite C-174/19 P e C-175/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge le impugnazioni contro le sentenze del Tribunale che avevano annullato la decisione della Commissione sul finanziamento del progetto del tunnel di Fehmarn, confermando tuttavia che, per le misure relative a Femern Landanlæg, il Tribunale non ha errato nel negare la sussistenza di aiuto di Stato. La Corte chiarisce che un progetto integrato può contenere misure giuridicamente distinte e che, nel contesto di un monopolio legale ferroviario, non è sufficiente invocare un generico sistema di licenze per affermare l’esistenza di concorrenza o di incidenza sugli scambi. È inoltre respinta l’impugnazione incidentale della Commissione sulla ricevibilità, non essendo stato adottato dal Tribunale un autonomo giudizio di ammissibilità.
Impugnazioni in materia di aiuti di Stato sul finanziamento pubblico del progetto del collegamento fisso ferroviario attraverso lo stretto di Fehmarn: la Corte conferma il rigetto dei ricorsi e ribadisce i criteri per valutare concorrenza e incidenza sugli scambi nel contesto di un monopolio legale ferroviario.
La questione giuridica
Nelle impugnazioni si discuteva se il Tribunale avesse errato nell’annullare la decisione di non sollevare obiezioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, in particolare: (i) se le misure a favore di Femern Landanlæg dovessero essere valutate insieme a quelle destinate a Femern perché inserite in un unico progetto; (ii) se il mercato della gestione ed esercizio dell’infrastruttura ferroviaria danese fosse o meno aperto alla concorrenza, in diritto o in fatto; (iii) se le misure potessero incidere sugli scambi tra Stati membri; (iv) se il Tribunale avesse errato sulla distinzione tra attività di costruzione/manutenzione e attività di esercizio dell’infrastruttura; (v) nell’impugnazione incidentale della Commissione, se il Tribunale avesse implicitamente riconosciuto la legittimazione ad agire dei ricorrenti per contestare le misure relative a Femern Landanlæg.
Principio di diritto
La Corte afferma che, ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, misure pubbliche inserite nello stesso progetto possono essere esaminate separatamente quando hanno oggetto, beneficiari e attività distinti; inoltre, in presenza di un monopolio legale sulla gestione e sull’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, la mera esistenza di un regime di licenze per altre sezioni della rete o di attività collaterali non basta a dimostrare concorrenza «sul» o «per» il mercato né, di per sé, incidenza sugli scambi tra Stati membri. Poiché il Tribunale non ha commesso errori di diritto né incontrato serie difficoltà tali da imporre l’avvio del procedimento formale, la decisione della Commissione resta confermata e sia le impugnazioni principali sia quelle incidentali sono respinte.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Articolo 263, primo e quarto comma, TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 4, paragrafi 1-4, del regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2012/34/UE
Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario attraverso lo stretto di Fehmarn
Si tratta di due impugnazioni riunite avverso le sentenze del Tribunale che avevano annullato, in parte, la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni su un complesso di misure di aiuto notificate dalla Danimarca per il progetto Fehmarnbelt. La controversia riguarda sia il collegamento fisso tra Danimarca e Germania sia i collegamenti ferroviari e stradali interni in Danimarca, affidati a due società pubbliche distinte, Femern A/S e Femern Landanlæg A/S.
Fatti essenziali e struttura del progetto
Il progetto, approvato da un trattato del 3 settembre 2008, comprende:
- la costruzione di un tunnel sottomarino di circa 19 km tra Rødby e Puttgarden, con linea ferroviaria elettrificata e autostrada;
- l’ampliamento e il miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari interni danesi, in particolare il tratto Ringsted-Rødby.
Il finanziamento avviene tramite prestiti sui mercati internazionali con garanzia statale o prestiti sussidiari della banca nazionale danese, oltre a conferimenti di capitale dello Stato. La Femern riscuote i pedaggi del collegamento fisso; la Femern Landanlæg riceve l’80% dei corrispettivi ferroviari pagati alla Banedanmark e si finanzia anche con dividendi della Femern.
Decisione della Commissione e giudizio di primo grado
Con la decisione del 23 luglio 2015, la Commissione ha ritenuto, da un lato, che le misure a favore di Femern Landanlæg non costituissero aiuto di Stato perché non vi sarebbe concorrenza sul mercato della gestione ed esercizio della rete ferroviaria nazionale e non vi sarebbe incidenza sugli scambi; dall’altro, che le misure a favore di Femern, se aiuto, sarebbero comunque compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Il Tribunale ha poi annullato la decisione nella parte relativa alle misure a favore di Femern per il collegamento fisso. Le ricorrenti hanno impugnato tale esito limitatamente alla parte relativa a Femern Landanlæg; la Commissione ha proposto impugnazione incidentale sulla ricevibilità dei ricorsi in tale parte.
Ricevibilità dei motivi di impugnazione
La Corte respinge preliminarmente i motivi dal terzo al sesto delle impugnazioni principali perché diretti contro la motivazione delle sentenze impugnate e non contro il loro dispositivo, in contrasto con l’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
La Corte chiarisce inoltre che il rigetto in primo grado di determinati argomenti non acquista autorità di cosa giudicata quando il Tribunale annulla la decisione della Commissione: la cosa giudicata copre solo la motivazione inscindibile dal dispositivo.
Valutazione della Corte sulla concorrenza e sul progetto Fehmarn
Quanto al primo motivo, la Corte conferma che il Tribunale ha potuto distinguere correttamente tra le misure destinate a Femern e quelle destinate a Femern Landanlæg, benché inserite nello stesso progetto, perché:
- hanno oggetto diverso;
- hanno beneficiari diversi;
- le attività svolte dalle due società sono distinte.
La Corte ribadisce che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE si applica in base agli effetti delle misure, non alla loro finalità. Pertanto, il fatto che il progetto persegua un obiettivo unitario di miglioramento dei trasporti non impone una valutazione globale delle misure ai fini dell’aiuto di Stato.
Monopolio legale ferroviario e assenza di concorrenza
La Corte conferma l’analisi del Tribunale secondo cui la Banedanmark gestisce la rete ferroviaria nazionale in regime di monopolio legale. Le licenze o autorizzazioni previste dal diritto danese riguardano altre sezioni della rete e non dimostrano che il mercato nazionale della gestione ed esercizio dell’infrastruttura ferroviaria sia aperto alla concorrenza «sul» o «per» il mercato.
La Corte precisa che:
- per escludere una distorsione della concorrenza in presenza di monopolio legale, occorre che sia esclusa anche la concorrenza potenziale per la posizione di prestatore esclusivo;
- nel caso di specie non è dimostrato che imprese diverse dalla Banedanmark possano operare sul mercato nazionale dell’infrastruttura ferroviaria;
- il fatto che operatori di altri Stati membri possano avvalersi di autorizzazioni rilasciate nel loro Stato d’origine non muta la conclusione.
Distinzione tra costruzione/manutenzione ed esercizio dell’infrastruttura
La Corte approva anche la distinzione operata dal Tribunale tra:
- attività di costruzione e manutenzione dei collegamenti ferroviari;
- attività di gestione ed esercizio in senso stretto.
Poiché la Femern Landanlæg non svolge direttamente né la costruzione né la manutenzione, non è provato che tali attività siano aperte alla concorrenza sul mercato rilevante. Il controllo della Corte in sede di impugnazione non consente di sostituire una nuova valutazione dei fatti a quella del Tribunale in assenza di uno snaturamento, che qui non è stato dimostrato.
Incidenza sugli scambi tra Stati membri
La Corte respinge anche il secondo motivo: le misure relative a Femern Landanlæg riguardano i collegamenti interni in Danimarca e non il collegamento fisso transfrontaliero in sé. Il Tribunale ha potuto correttamente ritenere che, in mancanza di concorrenza sul mercato rilevante e dato l’oggetto limitato delle misure, non vi fosse prova di un’incidenza sugli scambi tra Stati membri tale da integrare l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Impugnazione incidentale della Commissione
La Commissione sosteneva che il Tribunale avesse implicitamente ammesso la ricevibilità dei ricorsi anche per la parte relativa a Femern Landanlæg. La Corte respinge tale tesi: il Tribunale non ha adottato una decisione autonoma sulla ricevibilità di quel capo, ma ha respinto i ricorsi nel merito, e ciò è sufficiente nel contesto della pronuncia impugnata.
Dispositivo e spese
La Corte respinge integralmente sia le impugnazioni principali sia le impugnazioni incidentali. Le ricorrenti principali sono condannate alle spese nei confronti della Commissione; il Regno di Danimarca, la FSS, la NABU e le altre intervenienti sopportano le proprie spese. La decisione conferma quindi, in via definitiva, la tenuta della soluzione del Tribunale sul punto specifico delle misure a favore di Femern Landanlæg, pur nel quadro più ampio dell’annullamento già pronunciato in primo grado sulla decisione della Commissione relativa al progetto Fehmarn.
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