Circolare numero 165 del 8-8-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione degli articoli 1, commi 41 e 42, della legge n. 335/1995, che prevedono l'incumulabilità di quote delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità in presenza di determinati redditi. Vengono richiamate le decorrenze rilevanti, le eccezioni per i figli superstiti e il trattamento dei casi precedenti al 1° settembre 1995, per i quali restano salvi i trattamenti più favorevoli. Poiché per molte posizioni i dati reddituali non sono disponibili in archivio, si dispone l'emissione di specifici moduli RED per la raccolta/aggiornamento delle situazioni reddituali, con distinzioni tra pensioni ai superstiti e assegni di invalidità, tra trattamenti integrati o meno al minimo e tra decorrenze anteriori o successive al 31 dicembre 1993. Sono inoltre indicate le modalità di spedizione, i casi di mancata emissione, gli adempimenti delle sedi per l'aggiornamento degli indirizzi e la distribuzione delle copie ai presìdi territoriali.
Verifica dei redditi per l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità
Verifica reddituale per l'incumulabilità di pensioni ai superstiti e assegni di invalidità
La circolare disciplina l'applicazione delle norme sull'incumulabilità introdotte dall'articolo 1, commi 41 e 42, della legge n. 335, rispettivamente per le pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità. L'obiettivo è verificare la situazione reddituale dei beneficiari per applicare correttamente le riduzioni previste e, dove necessario, aggiornare i dati già presenti negli archivi.
Incumulabilità delle pensioni ai superstiti
Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335, una quota percentuale della pensione ai superstiti è incumulabile in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge. La circolare precisa che l'incumulabilità non opera quando i titolari sono figli minori, studenti o inabili, sia che percepiscano la pensione da soli sia insieme al genitore superstite.
La disposizione si applica alle pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995. Per i trattamenti con decorrenza anteriore, resta salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Incumulabilità degli assegni di invalidità
L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 prevede l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni di invalidità rispetto ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario, secondo la Tabella G allegata alla legge.
Anche per questa fattispecie la norma opera per gli assegni con decorrenza dal 1° settembre 1995. Per quelli anteriori, la circolare richiama la salvezza del trattamento più favorevole già in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Esigenza di disporre dei dati reddituali
Per applicare le norme sull'incumulabilità è necessario acquisire o aggiornare i dati reddituali dei titolari delle prestazioni interessate. La circolare evidenzia che tali dati sono generalmente già presenti negli archivi solo per le pensioni integrate al minimo, poiché i redditi rilevano già dal 1° ottobre 1983 ai fini dell'integrazione.
Per le pensioni superiori al minimo, per quelle non integrate al minimo per effetto della titolarità di altra pensione al minimo e per le pensioni supplementari, i dati reddituali non risultano invece disponibili. Per gli assegni di invalidità, i dati memorizzati per l'integrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 222/1984 non sono pienamente utilizzabili per l'incumulabilità, perché comprendono anche redditi diversi da quelli da lavoro.
Gestione dei casi pregressi e perequazione automatica
Per le pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, gli aumenti di perequazione automatica del 1° gennaio 1996 sono stati attribuiti, nei casi interessati, a titolo provvisorio con riserva di recupero quando i dati reddituali non erano presenti o doveva essere verificata l'incumulabilità.
L'attribuzione provvisoria è stata comunicata ai pensionati mediante il modello O bis M.
Moduli predisposti per la verifica delle situazioni reddituali
Per dare piena applicazione alla disciplina, la circolare dispone l'emissione e l'invio al domicilio dei pensionati, tramite POSTEL, di specifici moduli per la dichiarazione dei redditi. I moduli sono destinati sia alla verifica dell'incumulabilità sia, per le prestazioni interessate, al controllo dei requisiti per l'integrazione al minimo.
I modelli previsti sono:
- RED 335/REV-1, per pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, nelle quali ai fini del minimo rilevano anche le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- RED 335/REV-2, per pensioni ai superstiti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1993, per le quali tali competenze non rilevano ai fini del minimo, nonché per pensioni superiori al minimo e pensioni supplementari;
- RED 335/INV-1, per assegni di invalidità ai fini dell'applicazione della legge n. 335 e dell'integrazione prevista dall'articolo 1 della legge n. 222/1984;
- RED 335/INV-2, per assegni di invalidità non integrati ai sensi della legge n. 222/1984, nonché per assegni superiori al minimo o supplementari.
Ambito di emissione dei moduli
I moduli RED 335/REV-1 e RED 335/REV-2 sono emessi per la totalità delle pensioni ai superstiti, comprese quelle liquidate in regime internazionale e quelle dei Fondi speciali di previdenza. Non vengono però emessi se risulta vigente almeno un figlio, anche unico titolare, con scadenza successiva al 1° febbraio 1997.
I moduli RED 335/INV-1 e RED 335/INV-2 sono emessi per la totalità degli assegni di invalidità, inclusi quelli liquidati in regime internazionale.
Adempimenti delle sedi e gestione degli indirizzi
Per le posizioni con indirizzo mancante o incompleto viene trasmessa alle sedi una specifica coda di stampa. Le sedi devono aggiornare gli indirizzi entro il 20 settembre con la procedura VT oppure con la procedura ANCF. Dopo tale data, i moduli relativi alle posizioni aggiornate saranno inviati al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.
La circolare precisa inoltre che, con plico separato, alle sedi regionali sono inviati alcuni esemplari dei moduli spediti ai pensionati. Le sedi regionali devono poi fornire copie alle sedi, ai centri operativi e alle agenzie urbane operanti nel proprio ambito territoriale.
Punti principali
Incumulabilità delle pensioni ai superstiti
L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 dispone l'incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge. L'incumulabilità non opera per i figli minori, studenti o inabili, anche se titolari della pensione da soli o con il genitore superstite. La norma si applica alle pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995; per quelle anteriori resta fermo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Incumulabilità degli assegni di invalidità
L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 prevede l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni di invalidità rispetto ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario, secondo la Tabella G. Anche in questo caso l'applicazione riguarda gli assegni con decorrenza dal 1° settembre 1995, mentre per quelli anteriori è salvaguardato il trattamento più favorevole, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Necessità di acquisire e aggiornare i dati reddituali
Per applicare correttamente le norme sull'incumulabilità occorre disporre dei dati reddituali dei titolari di pensione ai superstiti e dei titolari di assegno di invalidità. La circolare evidenzia che tali dati sono normalmente già presenti solo per le prestazioni integrate al minimo; per molte altre pensioni superiori al minimo, non integrate al minimo o supplementari, i dati non risultano disponibili in archivio. Per gli assegni di invalidità, i dati archiviati per l'integrazione ai sensi della legge n. 222/1984 non sono pienamente utilizzabili per l'incumulabilità, perché includono anche altri redditi assoggettabili all'IRPEF.
Attribuzione provvisoria degli aumenti di perequazione
Per le pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, gli aumenti di perequazione automatica del 1° gennaio 1996 sono stati attribuiti a titolo provvisorio con riserva di recupero, nei casi in cui mancassero i dati reddituali o fosse necessario verificare l'applicazione del regime di incumulabilità. La circostanza è stata comunicata ai pensionati tramite il modello O bis M.
Emissione dei moduli RED per la verifica reddituale
Per completare l'applicazione della legge n. 335 viene disposta la verifica della situazione reddituale dei titolari di pensione ai superstiti e di assegno di invalidità, sia per i soggetti privi di dati in archivio sia per l'aggiornamento dei dati relativi ad anni pregressi. Contestualmente, per le prestazioni integrate al minimo o integrate ai sensi della legge n. 222/1984, si procede anche alla verifica dei redditi che incidono sul diritto e/o sulla misura dell'integrazione.
Tipologie di moduli e loro utilizzo
Sono predisposti quattro moduli, da stampare e recapitare al domicilio dei pensionati tramite POSTEL: RED 335/REV-1 e RED 335/REV-2 per le pensioni ai superstiti, distinti in base alla decorrenza della pensione e al rilievo o meno delle competenze arretrate soggette a tassazione separata ai fini del minimo; RED 335/INV-1 e RED 335/INV-2 per gli assegni di invalidità, distinti tra prestazioni integrate ai sensi della legge n. 222/1984 e prestazioni non integrate, superiori al minimo o supplementari.
Ambito delle emissioni e casi di esclusione
I moduli RED 335/REV-1 e RED 335/REV-2 vengono emessi per la totalità delle pensioni ai superstiti, incluse quelle liquidate in regime internazionale e quelle dei Fondi speciali di previdenza. Non vengono emessi se risulta vigente almeno un figlio con scadenza successiva al 1° febbraio 1997. I moduli RED 335/INV-1 e RED 335/INV-2 vengono emessi per la totalità degli assegni di invalidità, compresi quelli liquidati in regime internazionale.
Adempimenti delle sedi per gli indirizzi e distribuzione delle copie
Per le pensioni con indirizzo mancante o incompleto viene inviata alle sedi una coda di stampa dedicata. Le sedi devono aggiornare gli indirizzi entro il 20 settembre tramite procedura VT o ANCF; dopo tale termine i moduli aggiornati saranno spediti al domicilio dei pensionati tramite POSTEL. Con plico separato vengono inviati alle sedi regionali esemplari dei moduli spediti ai pensionati, da riprodurre e distribuire alle sedi, ai centri operativi e alle agenzie urbane del territorio di competenza.
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