Circolare numero 164 del 8-8-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le misure previste dal D.L. n. 366/1996 per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone. Sono sospesi termini di prescrizione e decadenza, scadenze di cambiali e altri titoli esecutivi, nonché numerosi adempimenti contributivi e previdenziali. Vengono indicati i comuni interessati, le condizioni per accedere al beneficio, la documentazione da presentare, i termini di recupero dei versamenti sospesi e le istruzioni operative e contabili, incluso il nuovo conto GPA 06/56.
Sospensione termini e contributi per i soggetti colpiti dalle alluvioni del giugno 1996
Sospensione termini e contributi per le alluvioni di giugno 1996
La circolare illustra le disposizioni applicative del D.L. 11 luglio 1996 n. 366, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1996, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone. L'intervento riguarda sia la sospensione di termini processuali e sostanziali, sia la sospensione di adempimenti e versamenti contributivi, con specifiche istruzioni operative, documentali e contabili per le sedi INPS.
Ambito territoriale e soggetti beneficiari
Le misure si applicano ai soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni indicati dalle ordinanze del Ministero dell'Interno n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996. La circolare precisa che il beneficio spetta anche ai soggetti non residenti che abbiano svolto la propria attività lavorativa nei comuni colpiti, purché il danno sia conseguenza diretta dell'evento alluvionale.
L'elenco dei comuni interessati comprende:
- per la provincia di Lucca: Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli;
- per la provincia di Massa Carrara: Aulla, Massa, Montignoso;
- per la provincia di Udine: numerosi comuni elencati nell'allegato 1, tra cui Amaro, Latisana, Udine, Tolmezzo, Tarvisio, Venzone, Osoppo, Moggio Udinese e altri;
- per la provincia di Pordenone: Claut, Vito d'Asio, Pinzano al Tagliamento.
Sospensione di termini di prescrizione, decadenza e azioni esecutive
In base all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 366/1996, sono sospesi i termini di prescrizione e i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scaduti o in scadenza nel periodo compreso tra il 19 e il 22 giugno 1996 e il 31 dicembre 1996, secondo la diversa individuazione territoriale.
La sospensione si estende:
- alle azioni legali;
- ai procedimenti amministrativi;
- ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari.
La circolare chiarisce che l'INPS, non essendo beneficiario della disposizione, non può avvalersene e deve quindi continuare a rispettare i normali termini di prescrizione e decadenza. Le sedi interessate devono comunque astenersi, nel periodo di sospensione, dall'iniziare o proseguire atti legali nei confronti delle persone fisiche residenti nei comuni indicati.
Sospensione di cambiali e titoli esecutivi
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge, sono sospesi sino al 31 dicembre 1996 i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni colpiti, purché abbiano subito danni rilevanti.
Il provvedimento comporta anche la sospensione del pagamento delle quote di dilazione concesse per l'estinzione di debiti verso l'Istituto, se scadute o in scadenza nel periodo di sospensione. Tali quote dovranno essere poste in riscossione alla fine del periodo agevolato; se il piano di ammortamento prosegue oltre tale data, le rate sospese saranno pagate posticipatamente al termine finale del piano. Non sono dovuti interessi di differimento.
Sospensione dei versamenti contributivi e previdenziali
L'art. 2, comma 5, del D.L. n. 366/1996 sospende i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, inclusa la quota a carico dei dipendenti.
Per i datori di lavoro, la sospensione opera nei seguenti periodi:
- dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1996 per le province di Lucca e Massa Carrara;
- dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996 per le province di Udine e Pordenone.
Sono quindi sospesi i versamenti e i termini di presentazione della modulistica contributiva con scadenza legale in tali periodi, comprese le denunce mensili DM10/1, DM10/2 e DM10/S. La presentazione dei DM10 deve avvenire entro il 21 ottobre 1996 per Lucca e Massa Carrara e entro il 24 ottobre 1996 per Udine e Pordenone. La circolare precisa espressamente che non si dà luogo a rimborsi delle somme versate nonostante la sospensione, compresi i versamenti effettuati entro il 20 e 23 giugno 1996.
Criteri di accesso e certificazione del danno rilevante
Il beneficio richiede:
- il domicilio, la residenza o la sede nei comuni colpiti, oppure lo svolgimento dell'attività lavorativa in tali comuni;
- la sussistenza del requisito al momento dell'evento alluvionale;
- un danno rilevante conseguente all'alluvione.
Il danno è considerato rilevante se superiore a un sesto del reddito dichiarato dal soggetto colpito; in ogni caso non sono considerati rilevanti i danni inferiori a due milioni.
Per ottenere la sospensione, gli interessati devono presentare apposita domanda all'Istituto entro i termini sopra indicati, allegando:
- un certificato che attesti residenza, domicilio, sede o svolgimento dell'attività nei comuni interessati alla data dell'evento;
- un certificato che attesti il danno rilevante in conseguenza dell'evento alluvionale, confermato dal sindaco del comune danneggiato o da un suo delegato.
La domanda può essere redatta anche sul retro delle certificazioni e la documentazione deve essere resa secondo la legge 4 gennaio 1968 n. 15.
Istruzioni per i datori di lavoro e codifica delle aziende
Le aziende che intendono usufruire della sospensione devono essere codificate dalle sedi con il codice di autorizzazione "8J", che identifica l'azienda operante nei comuni colpiti dall'alluvione di giugno 1996 ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 366/1996.
Per le somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Istituto, quali assegni per il nucleo familiare, indennità di malattia e maternità, integrazioni salariali e simili, è ammesso il rimborso tramite DM10 con saldo a credito. La circolare detta modalità specifiche di compilazione dei modelli DM10/1 e DM10/2, tra cui:
- compilazione dei quadri B e C del DM10/2;
- esposizione del totale A nel DM10/1;
- compilazione del quadro D senza sommatoria del totale B;
- calcolo della differenza tra contributi sospesi e eventuali agevolazioni contributive;
- esposizione della differenza con il codice di nuova istituzione "N928" e la dicitura "CONTR. SOSP. art.2 c.5 DL n.366/96";
- presentazione della denuncia con saldo a credito INPS.
Le indicazioni valgono anche per le aziende con accentramento contributivo che vogliano presentare nei termini ordinari le denunce relative ai lavoratori occupati nelle province alluvionate e, contemporaneamente, beneficiare della sospensione. In tal caso, il saldo a credito INPS va versato con le consuete modalità. La presentazione del modello DM10/S resta comunque sospesa per le aziende che si avvalgano del beneficio.
Recupero dei contributi sospesi e modalità di versamento
Il decreto non prevede una disciplina autonoma per il recupero dei contributi sospesi, limitandosi a stabilire che il versamento differito deve avvenire senza sanzioni, interessi o altri oneri. In assenza di ulteriori disposizioni, il pagamento va effettuato alla fine del periodo di sospensione:
- entro il 21 ottobre 1996 per Lucca e Massa Carrara;
- entro il 24 ottobre 1996 per Udine e Pordenone.
Per i versamenti a recupero si deve utilizzare il bollettino di conto corrente postale previsto per le "riscossioni varie", riportando sul retro la causale "Contributi sospesi Art. 2 D.L. 366/96". Le somme riscosse devono essere imputate in avere del conto GPA 06/56, assistito da apposito partitario. Se i versamenti pervengono tramite procedura T.E.F., occorrono le scritture di storno di cassa dal conto GPA 52/99 al conto GPA 06/56. La documentazione dei versamenti va trasmessa all'Ufficio riscossione contributi per gli adempimenti successivi.
Soggetti particolari: artigiani, commercianti, lavoratori domestici e versamenti volontari
La sospensione si applica anche:
- agli artigiani e commercianti residenti o domiciliati nei comuni indicati, nonché a chi vi abbia svolto la propria attività lavorativa;
- ai versamenti volontari;
- ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Per artigiani e commercianti sono sospesi i bollettini in scadenza al 20 luglio 1996 e al 20 ottobre 1996; per i comuni delle province di Lucca e Massa Carrara è sospeso anche il bollettino in scadenza al 20 giugno 1996 relativo al saldo dei contributi a conguaglio per l'anno 1995. Il versamento delle somme sospese deve avvenire entro i termini finali della sospensione. La circolare evidenzia inoltre che, per tali categorie, i contributi non versati non sono utilizzabili fino all'integrale pagamento, in quanto non opera il principio di automaticità delle prestazioni.
Per i versamenti volontari restano sospesi i pagamenti con scadenza nel periodo 20 giugno-20 ottobre 1996 per Lucca e Massa Carrara e nel periodo 23 giugno-23 ottobre 1996 per Udine e Pordenone; risultano quindi sospesi i versamenti relativi al primo e secondo trimestre 1996.
Per il lavoro domestico e familiare sono sospesi i contributi trimestrali del secondo trimestre 1996, con scadenza 10 luglio 1996, e del terzo trimestre 1996, con scadenza 10 ottobre 1996. Il recupero deve avvenire entro il 21 ottobre 1996 per Lucca e Massa Carrara e entro il 24 ottobre 1996 per Udine e Pordenone.
Effetti sulle regolarizzazioni contributive e sul condono
La sospensione si estende anche alle scadenze relative alle regolarizzazioni contributive previste dall'art. 3 del D.L. 27 maggio 1996 n. 295 e dall'art. 5, comma 1, del D.L. 3 giugno 1996 n. 301.
Per il condono previdenziale e assistenziale ex art. 3 del D.L. n. 295/1996 risultano sospesi:
- il pagamento relativo alla regolarizzazione degli obblighi contributivi con scadenza 30 giugno 1996;
- la prima rata con scadenza 30 giugno 1996;
- la seconda rata con scadenza 31 luglio 1996;
- la terza rata con scadenza 30 settembre 1996.
I periodi di sospensione sono considerati "neutri" ai fini del computo delle scadenze, per cui i termini ricominciano a decorrere al termine della sospensione: le scadenze slittano rispettivamente al 30 ottobre 1996, al 30 novembre 1996 e al 30 gennaio 1997.
Per il condono ex art. 5, comma 1, del D.L. n. 301/1996 resta sospeso il solo pagamento della rata in scadenza il 10 settembre 1996, che va effettuato entro il 10 gennaio 1997.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dei contributi sospesi contraddistinti dal codice "N928" è istituito il conto GPA 06/56, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende dei Comuni della Toscana e del Friuli - Venezia Giulia colpiti dagli eventi alluvionali del giugno 1996 - Art. 2, comma 5, D.L. n. 366/1996".
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emette una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, da trasmettere all'ufficio competente per la contabilita' ai fini dell'apertura e gestione del credito sul partitario. Le riscossioni vanno imputate in avere del conto GPA 06/56, con eventuali passaggi tecnici dal conto GPA 52/99 quando i versamenti siano acquisiti tramite T.E.F.
Allegati e contenuti accessori
L'allegato 1 riporta l'elenco completo dei comuni interessati nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone. L'allegato 2 contiene la variazione al piano dei conti con l'istituzione del conto GPA 06/56 e le relative denominazioni abbreviata e completa.
Punti principali
Ambito della sospensione e soggetti interessati
La sospensione riguarda i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni colpiti delle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone, individuati dalle ordinanze ministeriali n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996. Per beneficiare delle agevolazioni è necessario aver subito un danno rilevante conseguente agli eventi alluvionali.
Sospensione di termini processuali, esecutivi e di credito
Sono sospesi i termini di prescrizione e i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali, scaduti o in scadenza tra il 19-22 giugno 1996 e il 31 dicembre 1996, a seconda delle province interessate. La sospensione si estende ai procedimenti amministrativi, alle azioni legali e ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari. Sono inoltre sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini di scadenza di cambiali, vaglia cambiari e altri titoli di credito aventi forza esecutiva.
Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 366/1996, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i contributi al Servizio Sanitario Nazionale e la quota a carico dei dipendenti. La sospensione opera anche sui termini di presentazione della modulistica collegata ai versamenti contributivi.
Procedure, documentazione e codifica aziendale
Per ottenere il beneficio occorre presentare domanda all'Istituto entro il 21 ottobre 1996 per Lucca e Massa Carrara e entro il 24 ottobre 1996 per Udine e Pordenone, allegando certificato di residenza, domicilio o sede ovvero di svolgimento dell'attività nei comuni interessati e certificazione del danno rilevante, confermata dal sindaco o da un suo delegato. Le aziende beneficiarie devono essere codificate con il codice di autorizzazione "8J".
Recupero dei contributi sospesi e istruzioni contabili
I contributi sospesi devono essere versati senza sanzioni, interessi o altri oneri alla fine del periodo di sospensione: entro il 21 ottobre 1996 per Lucca e Massa Carrara e entro il 24 ottobre 1996 per Udine e Pordenone. È istituito il conto GPA 06/56 per la rilevazione contabile dei crediti per contributi sospesi; i versamenti vanno effettuati con bollettino di c/c postale per "riscossioni varie" con causale specifica.
Estensioni particolari: artigiani, commercianti, volontari, domestici e condono
La sospensione si applica anche ad artigiani e commercianti, ai versamenti volontari, ai contributi per lavoratori domestici e familiari e alle scadenze di alcune regolarizzazioni contributive ex D.L. n. 295/1996 e D.L. n. 301/1996. Per il condono sono previsti slittamenti delle scadenze, calcolando i periodi di sospensione come periodi "neutri".
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