Cassazione Civile, Ordinanza n. 33599/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria radiotelevisiva)
La controversia
Un autore fotografico ha convenuto la società radiotelevisiva lamentando l’asserito illecito utilizzo, in programmi televisivi e sul web, di una fotografia che ritraeva due magistrati durante un convegno del 27 marzo 1992. In primo grado e in appello è stata esclusa la natura di opera fotografica ai sensi della legge sul diritto d’autore, qualificando lo scatto come semplice fotografia priva di creatività; è stata quindi negata sia la tutela autorale con risarcimento del danno, anche non patrimoniale, e pubblicazione della sentenza, sia, in subordine, l’equo compenso ex art. 91, comma 3, l. n. 633/1941. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per errata individuazione del concetto di creatività, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe confuso creatività e valore artistico e che sarebbe sufficiente un minimo apporto creativo; 2) violazione del D.M. 55/2014 sul capo delle spese, contestando la fascia tariffaria applicata e l’importo liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente applicato i principi sulla distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia, fondando il diniego di tutela sull’assenza, nel caso concreto, di un’impronta creativa personale e di elementi capaci di distinguere lo scatto da altre riproduzioni del medesimo evento, non sul valore artistico. La censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Anche il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, poiché la liquidazione entro i limiti tabellari è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; inoltre il ricorrente ha formulato una critica contraddittoria rispetto al calcolo che assumeva corretto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, n. 7, L. 22 aprile 1941, n. 633
testo vigente ratione temporis
le opere fotografiche sono protette dal diritto d’autore solo se connotate da creatività/originalità; il mero scatto privo di apporto creativo resta semplice fotografia
art. 57 L. 22 aprile 1941, n. 633
definisce la semplice fotografia come immagine di persone o aspetti della vita naturale e sociale ottenuta con processo fotografico o analogo
art. 91, comma 3, L. 22 aprile 1941, n. 633
l’equo compenso è riconoscibile solo nelle ipotesi tipiche previste dalla norma, qui ritenute insussistenti
art. 360, comma 3, c.p.c.
la censura formulata non attaccava una reale violazione di legge ma tendeva a una rivalutazione del merito
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
la liquidazione delle spese entro i minimi e massimi tabellari è discrezionale e non sindacabile in cassazione se correttamente parametrata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dal d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La tutela autorale della fotografia presuppone un apporto creativo riconoscibile nella forma espressiva dello scatto, non nel solo valore artistico o nella qualità tecnica dell’immagine.
- La creatività fotografica può emergere da scelte autonome del fotografo in fase di inquadratura, luce, prospettiva, composizione, momento dello scatto, postproduzione e selezione del soggetto; in mancanza di tali elementi, la fotografia resta semplice riproduzione della realtà.
- Se la motivazione di merito esclude la creatività per assenza di impronta personale e di singolarità della forma, il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del fatto.
- L’equo compenso per l’uso della fotografia è riconoscibile soltanto nelle ipotesi specificamente previste dalla legge; non è dovuto al di fuori delle fattispecie tipiche.
- La liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. n. 55/2014, se contenuta entro i limiti tabellari, attiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è di regola insindacabile in cassazione salvo violazioni manifeste dei parametri legali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33489/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33491/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33492/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33494/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33495/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33496/2024 del 20/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →