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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33599/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionaria radiotelevisiva)

La controversia

Un autore fotografico ha convenuto la società radiotelevisiva lamentando l’asserito illecito utilizzo, in programmi televisivi e sul web, di una fotografia che ritraeva due magistrati durante un convegno del 27 marzo 1992. In primo grado e in appello è stata esclusa la natura di opera fotografica ai sensi della legge sul diritto d’autore, qualificando lo scatto come semplice fotografia priva di creatività; è stata quindi negata sia la tutela autorale con risarcimento del danno, anche non patrimoniale, e pubblicazione della sentenza, sia, in subordine, l’equo compenso ex art. 91, comma 3, l. n. 633/1941. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per errata individuazione del concetto di creatività, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe confuso creatività e valore artistico e che sarebbe sufficiente un minimo apporto creativo; 2) violazione del D.M. 55/2014 sul capo delle spese, contestando la fascia tariffaria applicata e l’importo liquidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente applicato i principi sulla distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia, fondando il diniego di tutela sull’assenza, nel caso concreto, di un’impronta creativa personale e di elementi capaci di distinguere lo scatto da altre riproduzioni del medesimo evento, non sul valore artistico. La censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Anche il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, poiché la liquidazione entro i limiti tabellari è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; inoltre il ricorrente ha formulato una critica contraddittoria rispetto al calcolo che assumeva corretto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, n. 7, L. 22 aprile 1941, n. 633

    testo vigente ratione temporis

    le opere fotografiche sono protette dal diritto d’autore solo se connotate da creatività/originalità; il mero scatto privo di apporto creativo resta semplice fotografia

  • art. 57 L. 22 aprile 1941, n. 633

    definisce la semplice fotografia come immagine di persone o aspetti della vita naturale e sociale ottenuta con processo fotografico o analogo

  • art. 91, comma 3, L. 22 aprile 1941, n. 633

    l’equo compenso è riconoscibile solo nelle ipotesi tipiche previste dalla norma, qui ritenute insussistenti

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    la censura formulata non attaccava una reale violazione di legge ma tendeva a una rivalutazione del merito

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    la liquidazione delle spese entro i minimi e massimi tabellari è discrezionale e non sindacabile in cassazione se correttamente parametrata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dal d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La tutela autorale della fotografia presuppone un apporto creativo riconoscibile nella forma espressiva dello scatto, non nel solo valore artistico o nella qualità tecnica dell’immagine.
  • La creatività fotografica può emergere da scelte autonome del fotografo in fase di inquadratura, luce, prospettiva, composizione, momento dello scatto, postproduzione e selezione del soggetto; in mancanza di tali elementi, la fotografia resta semplice riproduzione della realtà.
  • Se la motivazione di merito esclude la creatività per assenza di impronta personale e di singolarità della forma, il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del fatto.
  • L’equo compenso per l’uso della fotografia è riconoscibile soltanto nelle ipotesi specificamente previste dalla legge; non è dovuto al di fuori delle fattispecie tipiche.
  • La liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. n. 55/2014, se contenuta entro i limiti tabellari, attiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è di regola insindacabile in cassazione salvo violazioni manifeste dei parametri legali.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreSpese di lite
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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