Cassazione Penale, Sentenza n. 2845/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente ha proposto più motivi: (i) violazione dell'art. 268 c.p.p. e vizio di motivazione per non aver avuto accesso alle intercettazioni audio-video poste a fondamento della misura, lamentando anche l'inammissibilità del rigetto dell'istanza di accesso depositata tramite il portale degli atti penali; (ii) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p. e vizio di motivazione circa la mancata valutazione puntuale delle esigenze cautelari; (iii) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, con la prospettazione che il ricorrente avrebbe cessato le frequentazioni rilevanti e che pertanto sarebbe stata possibile una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Sul primo motivo la Corte ha confermato l'inderogabile applicazione delle regole emergenziali e ordinarie sul deposito telematico: il portale degli atti penali poteva essere usato solo per gli atti espressamente previsti (art. 415-bis, comma 3 c.p.p. e le estensioni previste dal DM 13.1.2021) e non per l'istanza di accesso alle intercettazioni nella fattispecie; pertanto il deposito via portale era inammissibile. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico perché il ricorrente non ha indicato con precisione quali questioni non sarebbero state esaminate dal Tribunale, mentre l'ordinanza contestata aveva valutato il rischio di reiterazione. Il terzo motivo è stato rigettato sul merito: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la gravità e la reiterazione della condotta, i precedenti arresti per reati della stessa specie e l'abitualità del traffico, con conferma della necessità della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza ha disposto gli adempimenti di cancelleria richiamando l'art. 94, comma 1-ter, disp.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata: disciplina i reati relativi agli stupefacenti; in motivazione è stata richiamata per definire la fattispecie penalmente rilevante (traffico di stupefacenti) addebitata al ricorrente.
art. 268 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di accesso agli atti e alle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che l'istanza di accesso fosse stata depositata con modalità incompatibili con la normativa sul deposito telematico, non meritevole di accoglimento nella forma proposta.
art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.
Criterio relativo alla necessità delle esigenze cautelari (in particolare rischio di reiterazione): la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse esaminato compiutamente tale profilo e che il rilievo difensivo non fosse stato specificato adeguatamente.
art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare gli atti che, ai sensi della disciplina emergenziale, potevano essere depositati tramite il portale telematico; la Corte ne utilizza il perimetro per escludere l'ammissibilità dell'istanza di accesso via portale.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito poi dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) e DM 13 gennaio 2021
Richiamati per la disciplina emergenziale del deposito telematico: la Corte interpreta tali norme nel senso che il portale poteva essere impiegato solo per gli atti espressamente indicati e che per gli altri atti valevano le modalità ordinarie (consegna materiale o PEC).
art. 333 e art. 336 cod. proc. pen.
Norme menzionate relativamente alle categorie di atti per i quali il DM ha esteso la possibilità di deposito telematico; utilizzate per delimitare l'ambito di utilizzo del portale.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (comunicazioni ed esecuzione della sentenza).
Massime di principio
- Le istanze e gli atti difensivi devono essere depositati secondo le modalità previste dalla normativa vigente: il portale telematico per gli atti penali può essere usato solo per le fattispecie espressamente individuate dalle norme emergenziali e dai decreti attuativi; fuori da tali ipotesi resta obbligatoria la modalità ordinaria (consegna materiale o PEC).
- La mancata indicazione puntuale e circostanziata delle questioni contestate nella motivazione d'impugnazione può portare a dichiarare un motivo aspecifico e al suo rigetto: è necessario evidenziare quali elementi non sarebbero stati valutati e perché.
- Sul tema delle esigenze cautelari (necessità, pericolo di fuga o di reiterazione), il giudice valuta la gravità, la reiterazione della condotta e precedenti affinché risulti la stabile dedizione ai traffici illeciti; precedenti arresti e coinvolgimenti in traffici significativi rafforzano la legittimità della custodia cautelare in carcere.
- Il diritto di accesso alle intercettazioni è tutelato, ma l'esercizio di tale diritto deve rispettare le modalità procedurali di deposito e accesso previste: l'inosservanza delle formalità può renderne inammissibile la domanda o pregiudicarne efficacia nel processo cautelare.
- La valutazione di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare richiede elementi concreti che attestino un'effettiva attenuazione del rischio (es. cessazione di contatti criminosi); mere affermazioni generiche non sono sufficienti a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari.
- In sede di impugnazione cautelare è fondamentale motivare con precisione le doglianze procedurali e di merito per consentire al giudice di esaminare puntualmente ciascun profilo contestato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2607/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2612/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2614/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2617/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2618/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2619/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →