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Sentenza

Sentenza n. 598/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 1527 del 10.10.2024 (con tutti i relativi allegati), con il quale il Ministero della Cultura – Dipartimento per la tutela culturale – DIT Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – Servizio III ha dichiarato “il bene denominato “Ex villaggio del Fanciullo”, situato a Gallipoli, […] di interesse culturale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo”; - della nota prot. n. 16748 del 4.10.2024 con la quale SABAP ha ritenuto di avviare nei confronti dell’A.c. il procedimento per l’applicazione della sanzione ripristinatoria ex art. 160, d.lgs. n. 42/’04; - della nota prot. n. 16757 del 4.10.2024 - con i relativi allegati - con la quale SABAP ha trasmesso al Ministero il proprio parere circa la verifica di interesse culturale (VIC) de qua; - della nota prot. n. 33301-P del 16.10.2024 con la quale il Ministero ha riscontrato l’atto di diffida con contestuale istanza di accesso presentato dalla ricorrente in data 8.10.2024, trasmettendo, inter alia, il gravato decreto ministeriale n. 1527/2024; - ove occorra, della p.e.c. del 17.10.2024 con la quale il Ministero ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. 33301-P del 16.10.2024 con tutti i relativi allegati; - della nota comunale prot. n. 84022 del 16.12.2022; - della nota prot. n. 13439-P del 6.8.2024 con la quale SABAP ha avviato il procedimento di verifica di interesse culturale, anche con riferimento alla Chiesa attigua all’ex Villaggio del fanciullo; - della nota prot. n. 13582-P dell’8.8.2024 con la quale SABAP ha riscontrato l’atto di significazione e diffida del 5.8.2024; - della nota prot. n. 17605-P del 18.10.2024 con la quale SABAP ha trasmesso alla ricorrente l’impugnato decreto n. 1527/2024 con i relativi allegati (qui anche gravati); - ove occorra, della p.e.c. del 18.10.2024 con la quale il Ministero ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. 17605-P/2024; - di tutti gli altri atti specificati nell'epigrafe del ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 6 marzo 2025, per l’annullamento: - dei seguenti atti depositati in questo giudizio dall’Avvocatura erariale il 3.1.2025: - del “rapporto informativo” (prot. n. 3310/2024) redatto dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce (breviter SABAP o Soprintendenza) con riferimento al nostro ricorso introduttivo; - della nota prot. n. 0032723-P del 10.10.2024 con la quale il Ministero della Cultura - Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DIT - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - Servizio III (breviter il Ministero) ha trasmesso a SABAP e al Segretariato regionale della Puglia dello stesso MIC il gravato “decreto n. 1527 del 10 ottobre 2024, recante la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004» dell’immobile de quo; - della nota prot. n. 0032852-P dell’11.10.2024 con cui il Ministero ha trasmesso all’A.c. il gravato «decreto n. 1527 del 10 ottobre 2024, recante la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004” dell’immobile de quo; - ove occorra e, comunque, nei limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0046851 del 29.7.2024 con la quale l’A.c. ha chiesto a SABAP, “ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 […] di voler autorizzare l’installazione di una cabina elettrica di trasformazione all’interno di una porzione di vano nell’immobile sito in Lungomare Galileo Galilei denominato EX-SALESIANI”; - ove occorra e, comunque, nei limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0013573-P dell’8.8.2024 con la quale SABAP ha autorizzato “ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 42/2004” il predetto intervento; - della nota prot. n. 0026732-P del 9.8.2024 con la quale il Ministero ha trasmesso all’ufficio di gabinetto del MIC alcune informazioni circa il procedimento de quo; - della nota prot. n. 0014941-P del 6.9.2024 con la quale SABAP ha comunicato alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - Servizio III di aver “inviato una nota (SABAP BR LE prot. 14904-P del 05.09.2024) contenente gli elementi informativi e l’intero fascicolo relativo alla documentazione, richiesti per le vie brevi”; - ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0010137-P dell’8.10.2021 con la quale il Segretariato regionale per la Puglia del MIC ha convocato un incontro per il “Censimento nazionale delle architetture del secondo novecento - programma di ricerca nella Regione Puglia” per il 15.10.2021; - ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0005920-P del 25.5.2022 con la quale il Segretariato regionale per la Puglia del MIC ha convocato per lo stesso giorno un incontro per il “Censimento nazionale delle architetture del secondo novecento - programma di ricerca nella Regione Puglia”; - ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0006513-P dell’8.6.2022 con la quale il Segretariato regionale per la Puglia del MIC ha trasmesso a tutti i partecipati il verbale della predetta riunione del 25.5.2022; - ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, il predetto verbale della riunione del 25.5.2022; - ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0012215-P dell’11.11.2022 con la quale il Segretariato regionale per la Puglia del MIC ha convocato per il 14.11.2022 un incontro per il “Censimento nazionale delle architetture del secondo novecento - programma di ricerca nella Regione Puglia”; - ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0012963-P del 2.12.2022 con la quale il Segretariato regionale per la Puglia del MIC ha trasmesso a tutti i partecipanti il verbale della predetta riunione del 14.11.2022; - ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, di tutti gli allegati alla predetta nota Segretariato regionale per la Puglia del MIC prot. n. 0012963-P del 2.12.2022; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202401657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di dichiarazione dell’interesse culturale del complesso immobiliare denominato "Ex Villaggio del Fanciullo" e atti connessi, nonché documentazione successivamente prodotta dall’amministrazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione culturale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva manifestato interesse a partecipare alla possibile vendita, da parte del Comune proprietario, del compendio immobiliare, la cui alienazione era espressamente subordinata all’esito della verifica dell’interesse culturale. Ha impugnato il decreto ministeriale che ha dichiarato il bene di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004, deducendo, tra l’altro, l’erroneità del presupposto relativo all’epoca di edificazione dell’immobile, l’insussistenza di caratteristiche culturali meritevoli di tutela, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione degli artt. 10, 12, 54, 56 e 160 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 3 della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., del giusto procedimento e del legittimo affidamento, nonché l’illegittimità del richiamo all’avvio del procedimento sanzionatorio di ripristino. Con motivi aggiunti ha impugnato il rapporto informativo della Soprintendenza e ulteriore documentazione depositata dall’amministrazione, deducendo anche la formazione di una motivazione postuma e reiterando le contestazioni sull’epoca di edificazione e sull’insussistenza dell’interesse culturale. Due soggetti, occupanti una porzione del compendio e interessati da una controversia civile sull’usucapione, sono intervenuti ad adiuvandum.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum, rilevando che gli interventori lamentavano una lesione diretta e immediata derivante dal decreto, poiché questo aveva inciso sull’azione civile di usucapione da loro proposta; essi avrebbero quindi dovuto proporre un’autonoma impugnazione e non un intervento adesivo-dipendente. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La società non era proprietaria del bene, non vantava diritti sul compendio e aveva soltanto presentato una manifestazione di interesse a fronte di un avviso comunale preliminare, senza che la procedura di vendita fosse stata concretamente avviata. L’avviso subordinava inoltre l’eventuale vendita all’esito della verifica dell’interesse culturale; pertanto, l’annullamento del decreto non avrebbe attribuito alla ricorrente un’utilità immediata e diretta, restando comunque necessarie la scelta del Comune di procedere alla vendita e l’incerta conclusione della procedura competitiva. Il TAR ha escluso anche la configurabilità di un legittimo affidamento, ha ritenuto irrilevante la notifica del decreto effettuata ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 42/2004 e ha precisato che la partecipazione al procedimento amministrativo non determina automaticamente la legittimazione processuale. La declaratoria di inammissibilità è stata estesa ai motivi aggiunti, non essendo emersi elementi idonei a differenziare la posizione giuridica azionata. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione o di interesse; la disposizione è stata applicata perché la ricorrente non era titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata lesa dall’atto.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004

    È la base normativa della dichiarazione ministeriale di interesse culturale del compendio immobiliare, ma il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del vincolo.

  • art. 12 d.lgs. 42/2004

    Disciplina la verifica dell’interesse culturale, il cui esito condizionava l’eventuale alienazione del bene; tale condizionamento ha escluso la titolarità di un interesse qualificato della potenziale acquirente.

  • art. 15 d.lgs. 42/2004

    La notifica del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale non attribuisce, da sola, la legittimazione processuale al destinatario, occorrendo comunque una posizione sostanziale qualificata e differenziata.

  • artt. 9 e 10 l. 241/1990

    Riguardano la partecipazione procedimentale, che è distinta dalla legittimazione processuale e può essere riconosciuta anche a soggetti privi di una posizione giuridica qualificata.

  • artt. 39 c.p.a., 81 e 100 c.p.c.

    Sono richiamati quale fondamento della distinzione tra legittimazione processuale e mera partecipazione al procedimento amministrativo.

Massime di principio

  • La legittimazione e l’interesse al ricorso amministrativo richiedono congiuntamente una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata e un’utilità concreta, attuale e direttamente conseguibile dall’annullamento dell’atto; non è sufficiente un interesse di mero fatto o una utilità pratica indiretta ed eventuale.
  • La mera presentazione di una manifestazione di interesse all’acquisto di un bene pubblico non attribuisce legittimazione a impugnare il vincolo culturale imposto sul bene quando la procedura di vendita non sia stata concretamente avviata e l’eventuale alienazione resti subordinata a una successiva scelta dell’amministrazione e all’esito incerto di una procedura competitiva.
  • La partecipazione al procedimento amministrativo e la ricezione della notifica del provvedimento non determinano automaticamente la legittimazione processuale: quest’ultima presuppone la titolarità sostanziale di una situazione giuridica qualificata lesa dall’atto.
  • L’intervento ad adiuvandum è inammissibile quando l’interventore vanti un interesse personale, diretto e autonomo all’annullamento dell’atto impugnato; in tale ipotesi il soggetto deve proporre autonoma impugnazione, non potendo utilizzare l’intervento adesivo-dipendente.
  • L’assenza di una posizione giuridica qualificata della ricorrente comporta l’inammissibilità anche dei motivi aggiunti, quando essi non introducano una posizione sostanziale differente rispetto a quella posta a fondamento del ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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