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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20917/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo: il superamento del termine di cui all'art. 327 c.p.c. determina la decadenza dall'impugnazione. Non essendosi il Ministero costituito con controricorso, è stato disposto nulla sulle spese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Dalla motivazione emerge però che l'impugnazione è stata depositata oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; la stessa tardività è riconosciuta nel ricorso ed è attribuita a un errore del difensore. Il ricorrente ha anche osservato che non sarebbe esigibile dallo straniero una diligenza superiore a quella dell'uomo medio né la conoscenza della legge processuale italiana e dei relativi mezzi di impugnazione, ma non ha formulato una domanda di rimessione in termini.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello

    il ricorso proposto oltre il termine lungo comporta decadenza dall'impugnazione e quindi inammissibilità del ricorso

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

    in caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene richiamata come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza dell'inammissibilità

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è tardiva e determina la decadenza dal diritto di impugnare, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • La tardività del ricorso non può essere superata da considerazioni generiche sulla condizione di straniero del ricorrente o sulla scarsa conoscenza della legge processuale, se non viene formulata un'espressa istanza di rimessione in termini.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce con controricorso, il giudice può provvedere senza statuizione sulle spese.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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