Cassazione Civile, Ordinanza n. 20917/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo: il superamento del termine di cui all'art. 327 c.p.c. determina la decadenza dall'impugnazione. Non essendosi il Ministero costituito con controricorso, è stato disposto nulla sulle spese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Dalla motivazione emerge però che l'impugnazione è stata depositata oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; la stessa tardività è riconosciuta nel ricorso ed è attribuita a un errore del difensore. Il ricorrente ha anche osservato che non sarebbe esigibile dallo straniero una diligenza superiore a quella dell'uomo medio né la conoscenza della legge processuale italiana e dei relativi mezzi di impugnazione, ma non ha formulato una domanda di rimessione in termini.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello
il ricorso proposto oltre il termine lungo comporta decadenza dall'impugnazione e quindi inammissibilità del ricorso
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
in caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
viene richiamata come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è tardiva e determina la decadenza dal diritto di impugnare, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- La tardività del ricorso non può essere superata da considerazioni generiche sulla condizione di straniero del ricorrente o sulla scarsa conoscenza della legge processuale, se non viene formulata un'espressa istanza di rimessione in termini.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce con controricorso, il giudice può provvedere senza statuizione sulle spese.
- La declaratoria di inammissibilità comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20830/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20835/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20836/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20837/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20855/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20869/2022 del 30/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →